REGOLAMENTO DEL
COORDINAMENTO NAZIONALE
DEL PERSONALE
FEMMINILE
CAPITOLO I
Finalità,
composizione, svolgimento lavori
Art. 1
E' costituito il Coordinamento
Nazionale del Personale Femminile al fine di attuare iniziative di studio, di
ricerca e di proposta volte alla realizzazione dell'obiettivo della piena
parità, sia in campo sociale che nel mondo del lavoro.
Art. 2
Il Coordinamento persegue le finalità
richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi
della Federazione, secondo le competenze statutarie.
Art. 3
Con cadenza quadriennale, dopo il
Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del
Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I.,
l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale Femminile. L'assemblea è
composta da tutte coloro che rivestono la carica di:
a) dirigenti delle R.S.A. di cui all'art. 5 del Regolamento delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali (Segreterie con permesso R.S.A.);
b) componenti, con diritto di parola e
di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei collegi
sindacali dei rispettivi organismi;
c) dirigenti
sindacali della F.A.B.I. elette in sede di Congresso Nazionale;
d) dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300,
art. 23, per i settori sprovvisti di convenzione.
In mancanza di dirigenti sindacali aventi
i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni S.A.B. la propria
partecipazione a un numero massimo di delegate, elette appositamente, nella
misura di una ogni 100 iscritte (o frazione) fino a 500 iscritte e di
un'ulteriore delegata ogni 250 iscritte, o frazione.
Le delegate vengono elette dal
Consiglio Direttivo del S.A.B. fra le iscritte fino ad integrazione e
completamento del numero sopra indicato dopo che la Segreteria del S.A.B.
stesso ha provveduto a raccogliere le candidature delle interessate
all'elezione.
Art. 4
Le Segreterie dei S.A.B. competenti
devono inviare, per iscritto, all'Esecutivo del Coordinamento del personale
femminile tramite la Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la
data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo delle delegate,
corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la banca di appartenenza e
l'unità produttiva di lavoro.
Nel caso in cui una delegata
rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere
effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.
Art. 5
L'Assemblea di cui all'art. 3 è
dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvede
all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione
dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato
elettorale.
Art. 6
L'Assemblea risulta validamente
costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento
quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle delegate,
segnalate dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino
la maggioranza semplice delle iscritte.
Il numero delle componenti del Comitato
Direttivo e dell’Esecutivo del Coordinamento viene fissato su proposta della
Segreteria Nazionale dal Comitato Direttivo Centrale, avendo riguardo alle
esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.
I lavori si
svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo
del Coordinamento Nazionale uscente.
Dopo il
dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale
predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.
CAPITOLO II
Comitato
Direttivo del Coordinamento
Art. 8
Il Comitato
Direttivo del Coordinamento è composto da almeno 21 componenti elette
nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la
graduatoria ottenuta nelle elezioni.
Art. 9
Fa parte di
diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento,
il Personale Femminile componente il Comitato Direttivo Centrale.
In tale caso
esso ha diritto di parola ma non di voto.
Art. 10
Il Comitato Direttivo viene eletto su
lista unica e per iscritte rappresentate con votazione diretta a scrutinio
segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 delle componenti
il Comitato Direttivo.
Art. 11
Le riunioni del Comitato Direttivo,
regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della
data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più una
delle sue componenti; il Comitato Direttivo si riunisce, di norma, due volte
all'anno.
Art. 12
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero delle presenti ed in ogni
caso non sono ammesse deleghe.
Art. 13
Il Comitato
Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i
necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può
convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per
la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività
svolta.
Art. 14
In caso di
cessazione, comunque determinata, di una componente il Comitato Direttivo si
provvede all'integrazione secondo l’ordine delle preferenze ottenute dalle non
elette in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.
Deleghe
Art. 15
La delegata all'Assemblea del
Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altra
delegata conferendole i voti rappresentati con delega scritta e accettata
dall'interessata e vistata, per l'autenticià, dalla Segreteria Provinciale di
appartenenza della delegata.
Art. 16
La delega deve essere notificata alla
Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegata può
portare una sola delega.
Art. 17
Qualora nel corso dell'Assemblea, e
comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, una delegata dovesse
lasciare la riunione può delegare, alla presenza di una componente la
Commissione verifica poteri, altra delegata.
CAPITOLO III
Esecutivo
Art. 18
L'Esecutivo è
composto da almeno 7 componenti elette nell'ambito del Comitato Direttivo
dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà' esecuzione alle delibere del
Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi,
della Segreteria Nazionale della FABI.
Art. 19
L'elezione
dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i
nominativi delle componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di
voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero delle componenti
l'Esecutivo.
Art. 20
Risultano
elette coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti delle componenti il
Comitato Direttivo.
Art. 21
Fra le
componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge la Coordinatrice
dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletta colei che ha
riportato la metà più uno dei voti delle componenti il Comitato Direttivo.
Art. 22
La Coordinatrice
predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza
collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.
Art. 23
Tra le componenti l'Esecutivo viene
eletta un'Amministratrice che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle
risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese dì gennaio,
devono essere inviati al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi
di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione
sull'attività svolta.
Art. 24
In caso di cessazione, comunque
determinata, di un'appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione
mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.
CAPITOLO IV
Sede e
convocazioni, gestione risorse
Art. 25
La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.
Art. 26
Le riunioni degli organismi di cui agli
artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso la sede e
l'o.d.g. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria
Nazionale.
Art. 27
Il Comitato
Direttivo Centrale della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito
finanziamento per l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in
base al piano generale di riparto.
Art. 28
Al fine
dell'unità dell'Organizzazione, gli organismi di coordinamento agiscono in uno
con quelli statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia
risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in
caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.
CAPITOLO V
Spese di
partecipazione
Art. 29
Le spese di partecipazione
all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a
carico dei S.A.B. di appartenenza delle dirigenti sindacali partecipanti.
Art. 30
Per le spese di partecipazione alle
riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino le sue
componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato
Direttivo Centrale ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la
facoltà di controllo del Collegio sindacale della Federazione.
CAPITOLO VI
Revocabilità
Art. 31
Le cariche elettive delle componenti il
Comitato Direttivo, possono essere revocate solo per gravi motivi
dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale
della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della
F.A.B.I.
Art. 32
Il presente Regolamento può essere
modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I., di
propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.
“Regolamento
Femm.le”