REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

DEL PERSONALE FEMMINILE

 

CAPITOLO I

Finalità, composizione, svolgimento lavori

 

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale del Personale Femminile al fine di attuare iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione dell'obiettivo della piena parità, sia in campo sociale che nel mondo del lavoro.

 

Art. 2

 

Il Coordinamento persegue le finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I., l'Assemblea Nazionale del Coordinamento del Personale Femminile. L'assemblea è composta da tutte coloro che rivestono la carica di:

 

a) dirigenti delle R.S.A. di cui all'art. 5 del Regolamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (Segreterie con permesso R.S.A.);

b) componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei collegi sindacali dei rispettivi organismi;

c) dirigenti sindacali della F.A.B.I. elette in sede di Congresso Nazionale;

d) dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23, per i settori sprovvisti di convenzione.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni S.A.B. la propria partecipazione a un numero massimo di delegate, elette appositamente, nella misura di una ogni 100 iscritte (o frazione) fino a 500 iscritte e di un'ulteriore delegata ogni 250 iscritte, o frazione.

 

 

Le delegate vengono elette dal Consiglio Direttivo del S.A.B. fra le iscritte fino ad integrazione e completamento del numero sopra indicato dopo che la Segreteria del S.A.B. stesso ha provveduto a raccogliere le candidature delle interessate all'elezione.

 

Art. 4

 

Le Segreterie dei S.A.B. competenti devono inviare, per iscritto, all'Esecutivo del Coordinamento del personale femminile tramite la Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo delle delegate, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la banca di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro.

 

Nel caso in cui una delegata rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente dal S.A.B., indicando le cariche ricoperte.

 

 

Art. 5

 

L'Assemblea di cui all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvede all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 6

 

L'Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle delegate, segnalate dai S.A.B., quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la maggioranza semplice delle iscritte.

 

Il numero delle componenti del Comitato Direttivo e dell’Esecutivo del Coordinamento viene fissato su proposta della Segreteria Nazionale dal Comitato Direttivo Centrale, avendo riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale uscente.

 

Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

 

 

CAPITOLO II

Comitato Direttivo del Coordinamento

 

Art. 8

 

Il Comitato Direttivo del Coordinamento è composto da almeno 21 componenti elette nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni.

 

Art. 9

 

Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il Personale Femminile componente il Comitato Direttivo Centrale.

 

In tale caso esso ha diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 10

 

Il Comitato Direttivo viene eletto su lista unica e per iscritte rappresentate con votazione diretta a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 delle componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 11

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più una delle sue componenti; il Comitato Direttivo si riunisce, di norma, due volte all'anno.

 

 

 

   Art. 12

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero delle presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

Art. 13

 

Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta.

 

Art. 14

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di una componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l’ordine delle preferenze ottenute dalle non elette in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

Deleghe

 

Art. 15

 

La delegata all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altra delegata conferendole i voti rappresentati con delega scritta e accettata dall'interessata e vistata, per l'autenticià, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza della delegata.

 

Art. 16

La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegata può portare una sola delega.

 

Art. 17

 

Qualora nel corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, una delegata dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di una componente la Commissione verifica poteri, altra delegata.

 

CAPITOLO III

Esecutivo

 

Art. 18

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti elette nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà' esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI.

 

Art. 19

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi delle componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero delle componenti l'Esecutivo.

 

 

 

 

Art. 20

 

Risultano elette coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti delle componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 21

 

Fra le componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge la Coordinatrice dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletta colei che ha riportato la metà più uno dei voti delle componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 22

 

La Coordinatrice predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 23

 

Tra le componenti l'Esecutivo viene eletta un'Amministratrice che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese dì gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione sull'attività svolta.

 

Art. 24

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un'appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.

 

CAPITOLO IV

Sede e convocazioni, gestione risorse

 

Art. 25

 

La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 26

 

Le riunioni degli organismi di cui agli artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso la sede e l'o.d.g. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 27

Il Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano generale di riparto.

 

Art. 28

 

Al fine dell'unità dell'Organizzazione, gli organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.

 

 

CAPITOLO V

Spese di partecipazione

 

Art. 29

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei S.A.B. di appartenenza delle dirigenti sindacali partecipanti.

 

Art. 30

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino le sue componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio sindacale della Federazione.

 

 

CAPITOLO VI

Revocabilità

 

Art. 31

 

Le cariche elettive delle componenti il Comitato Direttivo, possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale della F.A.B.I. su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I.

 

Art. 32

 

Il presente Regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della F.A.B.I., di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Femm.le