F.A.B.I.

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

 

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI

 

 

CAPO I

 

Costituzione, finalità,  compiti, sede e risorse

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale dei Giovani al fine di  promuovere iniziative di studio, approfondimento, ricerca e formazione volte  alla valorizzazione dei giovani e del loro ruolo nell'ambito del mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale ed elaborare proposte che possano interfacciare con l'attività svolta  dai Dipartimenti e dagli altri Coordinamenti, al fine di consentire la crescita culturale e professionale dei giovani sindacalisti FABI negli organi della FEDERAZIONE.

 

Art. 2

 

                Il Coordinamento persegue le finalità richiamate  all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli Organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

                La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 4

 

                Le riunioni degli organismi, di cui ai capi III e IV del presente regolamento, avvengono, di norma, presso la sede e l'o.d.g. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 5

 

                Il Comitato Direttivo Centrale  della F.A.B.I. stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo, a cui attribuisce una quota di permessi sindacali in base al piano generale di riparto.

 

Art. 6

 

                Al fine dell'unità dell'Organizzazione, gli Organismi del coordinamento agiscono  in uno  con quelli statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale  e per esso, in caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.

                Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Esecutivo del Coordinamento viene fissato su proposta della Segreteria Nazionale, del CDC, avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.

 

CAPO II

 

L'Assemblea Nazionale del Coordinamento

 

Art. 7

 

                Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della F.A.B.I., l'Assemblea Nazionale del Coordinamento dei Giovani. L'Assemblea è composta da tutti  gli iscritti alla FABI con meno di 40 anni, che rivestono la carica di:

 

a)                   dirigenti delle R.S.A. di cui all'art. 5 del regolamento delle  Rappresentanze Sindacali Aziendali (Segreterie con permesso R.S.A.);

b)                  componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi dei SAB e di quelli Provinciali o Regionali  nonché dei Collegi  Sindacali dei rispettivi Organismi;

c)                   Dirigenti sindacali eletti in sede di Congresso Nazionale;

d)                  Dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23 per i settori sprovvisti di convenzione.

 

Al compimento del 40° anno di età è prevista la decadenza automatica da tutti gli incarichi ricoperti nel Coordinamento.

 

Norma transitoria.

 

Essendo il Coordinamento dei Giovani Dirigenti sindacali istituito con delibera del CDC del 20-21/12/1999 le procedure di convocazione dell'Assemblea nazionale sono attivate dalla Segreteria Nazionale.

 

 

Art. 8

 

Le Segreterie dei S.A.B. competenti devono inviare, per iscritto, l'elenco nominativo dei delegati, anche nel caso in cui questi rivestano più cariche sindacali, ai vari livelli - corredato dalle qualifiche sindacali della banca di appartenenza e dell'unità produttiva di lavoro - all'Esecutivo del Coordinamento dei Giovani tramite la Segreteria  Nazionale della Federazione, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea.

               

Norma transitoria

 

Le votazione dell'Assemblea nazionale avverrà per testa e non per voti rappresentati.

 

Art. 9

 

L'Assemblea di cui all'art. 7 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale della Federazione che provvede all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone all'approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 10

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro delegato, conferendo i voti rappresentati con delega scritta e accettata dall'interessato e vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria provinciale di appartenenza  del delegante.

 

Art.  11

 

La delega  deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art. 12

 

Qualora nel corso dell'Assemblea e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse abbandonare la riunione può lasciare delega ad altro delegato, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri.

 

Art. 13

 

L'Assemblea risulta validamente  costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati segnalati dai SAB, che rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti con meno di 40 anni.

 

Norma transitoria

 

Per la prima convocazione la maggioranza dei dirigenti sindacali.

 

Art. 14

 

L'Assemblea provvede alla elezione dei Componenti il Comitati Direttivo seguendo i criteri di cui al successivo art. 16 e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni da tenersi, su lista unica, per iscritti rappresentati ed a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.

 

 

 

Art. 15

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale uscente, Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

Le delibere dell'Assemblea Nazionale, per essere valide, devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti, ovvero dal 50% più uno dei voti espressi qualora sia richiesta, anche da un solo partecipante, la votazione sulla base del numero degli iscritti rappresentati.

 

CAPO III

Comitato Direttivo del Coordinamento

Art. 16

 

Il Comitato Direttivo  è composto da almeno 21 Componenti, eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale.

 

Art. 17

 

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletti dall'Assemblea del Coordinamento, i componenti del Comitato Direttivo Centrale della FABI con meno di 40 anni. In tale caso essi hanno diritto di parola e non di voto.

 

Art. 18

 

Le riunioni del Comitato  Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data  della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce di norma  due volte all'anno.

 

Art. 19

 

Il Comitato Direttivo decide a  maggioranza calcolata sul  numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe .

 

Art. 20

 

Il Comitato Direttivo elegge l'Esecutivo con i criteri di cui agli artt. 22/ 23 /24/25, ne indirizza e controlla l'attività affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare, anche in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta. Esso inoltre elegge un proprio rappresentante che partecipi alle riunioni del Consiglio Nazionale FABI, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

 

Art. 21

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente del Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

 

CAPO IV

ESECUTIVO

 

Art. 22

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dall'assemblea del Coordinamento esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI.

 

Art. 23

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto di parola e di voto.

Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo.

 

Art. 24

 

Risultano eletti coloro che hanno riportato un numero di voti pari almeno alla metà più uno del numero dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 25

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto; risulta eletto colui che ha riportato voti pari almeno alla metà più uno del numero dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 26

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 27

 

L'Esecutivo elegge, tra i suoi componenti, un amministratore che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese di gennaio devono essere inviati al Collegio sindacale della Federazione, i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo ed una breve relazione sull'attività svolta.

 

Art. 28

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente dell'Esecutivo si provvede alla sostituzione mediante elezione  con gli stessi criteri di cui all'art. 20.

 

CAPO V

SPESE DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 29

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento e alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei SAB a cui sono iscritti i dirigenti sindacali partecipanti.

 

Art. 30

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i suoi Componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale della FABI ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio Sindacale della Federazione.

 

CAPO VI

REVOCABILITA' DELLE CARICHE

 

Art. 31

 

Le cariche elettive dei componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea nazionale del Coordinamento, convocata dalla Segreteria Nazionale della FABI su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI.

 

Art. 32

 

Il presente regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.

 

 

 

 

 

Regolamento giovani