F.A.B.I.

 

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

 

              REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

                                    DEI QUADRI DIRETTIVI

 

CAPITOLO I

 

Finalità, composizione, svolgimento lavori

 

Art. 1

 

E' costituito il Coordinamento Nazionale dei Quadri Direttivi al fine di attuare iniziative di studio, di ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una sempre più incisiva tutela degli interessi professionali della categoria e di una maggiore rappresentatività della FABI nel settore.

 

Art. 2

 

Il Coordinamento persegue le finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 3

 

Con cadenza quadriennale, dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della FABI, l'Assemblea Nazionale dei Quadri Direttivi. L'Assemblea è composta da tutti coloro che, facenti parte dei Quadri Direttivi, rivestono la carica di:

 

a)  dirigenti delle R.S.A. di cui all'art. 5 del Regolamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (Segretari con permesso R.S.A.);

 

b) componenti, con diritto di parola e di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi Sindacali dei rispettivi organismi;

 

c)   dirigenti sindacali della FABI eletti in sede di Congresso Nazionale;

 

d)  dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23, per i settori sprovvisti di convenzione.

 

In mancanza di dirigenti sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni SAB la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di delegati, eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o frazione) dei Quadri Direttivi fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato ogni 250 iscritti, o frazione.

 

I delegati vengono eletti dal Consiglio Direttivo del SAB fra gli iscritti appartenenti ai Quadri Direttivi, fino ad integrazione e completamento del numero sopra indicato dopo che la Segreteria del SAB stesso ha provveduto a raccogliere le candidature degli interessati all'elezione.

 

Art. 4

 

Le Segreterie dei SAB competenti devono inviare, per iscritto, all'Esecutivo del Coordinamento dei Quadri Direttivi tramite la Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati, corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la banca di appartenenza e l'unità produttiva di lavoro.

 

Nel caso in cui un delegato rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente dal SAB, indicando le cariche ricoperte.

 

 

 

Art. 5

 

L'Assemblea di cui all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale, che provvederà all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone alla approvazione dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato elettorale.

 

Art. 6

 

L'Assemblea risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei delegati, segnalati dai SAB, quali aventi diritto di partecipazione, che rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.

 

            Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Esecutivo del Coordinamento viene fissato preventivamente, su proposta della Segreteria Nazionale, dal CDC, avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.

 

Art. 7

 

I lavori si svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo del Coordinamento Nazionale uscente.

 

Dopo il dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

 

CAPITOLO II

Comitato Direttivo del Coordinamento

 

Art. 8

 

Il Comitato Direttivo è composto da almeno 21 componenti. eletti nominativamente dal Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni.

 

Art. 9

 

Fa parte di diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento, il Quadro Direttivo componente il Comitato Direttivo Centrale. In tale caso esso ha diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 10

 

Il Comitato Direttivo viene eletto su lista unica e per iscritti rappresentati con votazione diretta a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.

 

Art. 11

 

Le riunioni del Comitato Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce, di norma, due volte all'anno.

 

Art. 12

 

Il Comitato Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni caso non sono ammesse deleghe.

 

Art. 13

 

Il Comitato Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività svolta.

 

Art. 14

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si provvede all'integrazione secondo l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del Comitato Direttivo stesso.

 

Deleghe

 

Art. 15

 

Il delegato all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro delegato, conferendogli i voti rappresentati con delega scritta e accettata dall'interessato, e vistata, per l'autenticità, dalla Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.

 

Art. 16

 

La delega deve essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti; ogni delegato può portare una sola delega.

 

Art. 17

 

Qualora nel corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.

 

CAPITOLO III

Esecutivo

 

Art. 18

 

L'Esecutivo è composto da almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea del Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria Nazionale della FABI. I suoi componenti, o parte di essi, possono partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali della categoria.

 

Art. 19

 

L'elezione dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto. di parola e di voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti l'Esecutivo.

 

Art. 20

 

Risultano eletti coloro che hanno riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

 

Art. 21

 

Fra i componenti l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.

 

 

Art. 22

 

Il Coordinatore predispone l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.

 

Art. 23

 

Tra i componenti l'Esecutivo viene eletto un amministratore che cura l'ordinata e documentata amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e una breve relazione sull'attività svolta.

 

Art. 24

 

In caso di cessazione, comunque determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.

 

CAPITOLO IV

Sede e convocazioni, gestione risorse

 

Art. 25

 

La sede del Coordinamento è in Roma, presso la Federazione.

 

Art. 26

 

Le riunioni degli organismi di cui agli artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso la sede del Coordinamento e l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a conoscenza della Segreteria Nazionale.

 

Art. 27

 

Il Comitato Direttivo Centrale della FABI stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano generale di riparto.

 

Art. 28

 

Al fine dell'unità dell'Organizzazione, gli Organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso d'urgenza, la Segreteria Nazionale.

 

CAPITOLO V

Spese di partecipazione

 

Art. 29

 

Le spese di partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato Direttivo sono a carico dei SAB di appartenenza dei dirigenti sindacali partecipanti.

 

 

 

Art. 30

 

Per le spese di partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali partecipino i suoi componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo deliberato dal Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio Sindacale della Federazione.

 

CAPITOLO VI

 

Revocabilità

 

Art. 31

 

Le cariche elettive dei componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale della FABI su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI.

 

Art. 32

 

Il presente regolamento può essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI, di propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.