F.A.B.I.
REGOLAMENTO DEL
COORDINAMENTO NAZIONALE
DEI QUADRI DIRETTIVI
CAPITOLO I
Finalità, composizione, svolgimento lavori
Art. 1
E' costituito il Coordinamento
Nazionale dei Quadri Direttivi al fine di attuare iniziative di studio, di
ricerca e di proposta volte alla realizzazione di una sempre più incisiva
tutela degli interessi professionali della categoria e di una maggiore
rappresentatività della FABI nel settore.
Art. 2
Il Coordinamento persegue le
finalità richiamate all'art. 1 nell'ambito delle deliberazioni assunte dagli
organismi della Federazione, secondo le competenze statutarie.
Art. 3
Con cadenza quadriennale,
dopo il Congresso Nazionale ordinario, viene convocata, a cura dell'Esecutivo
del Coordinamento uscente, d'intesa con la Segreteria Nazionale della FABI,
l'Assemblea Nazionale dei Quadri Direttivi. L'Assemblea è composta da tutti
coloro che, facenti parte dei Quadri Direttivi, rivestono la carica di:
a) dirigenti delle R.S.A. di cui
all'art. 5 del Regolamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (Segretari
con permesso R.S.A.);
b) componenti, con diritto di
parola e di voto, dei Consigli Direttivi Provinciali o Regionali nonché dei Collegi
Sindacali dei rispettivi organismi;
c) dirigenti sindacali della FABI eletti in sede di Congresso
Nazionale;
d) dirigenti delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali di cui alla legge 20/5/1970 n. 300, art. 23, per i settori sprovvisti
di convenzione.
In mancanza di dirigenti
sindacali aventi i requisiti sopra indicati è garantita, comunque, ad ogni SAB
la propria partecipazione all'Assemblea con un numero massimo di delegati,
eletti appositamente, nella misura di uno ogni 100 iscritti (o frazione) dei
Quadri Direttivi fino a 500 iscritti e di un ulteriore delegato ogni 250
iscritti, o frazione.
I delegati vengono eletti
dal Consiglio Direttivo del SAB fra gli iscritti appartenenti ai Quadri
Direttivi, fino ad integrazione e completamento del numero sopra indicato dopo
che la Segreteria del SAB stesso ha provveduto a raccogliere le candidature
degli interessati all'elezione.
Art. 4
Le Segreterie dei SAB
competenti devono inviare, per iscritto, all'Esecutivo del Coordinamento dei
Quadri Direttivi tramite la Segreteria Nazionale, entro i 30 giorni antecedenti
la data di effettuazione dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei delegati,
corredato dalla qualifica sindacale rivestita, la banca di appartenenza e
l'unità produttiva di lavoro.
Nel caso in
cui un delegato rivesta più cariche sindacali, ai vari livelli, la segnalazione
deve essere effettuata esclusivamente dal SAB, indicando le cariche ricoperte.
Art. 5
L'Assemblea di
cui all'art. 3 è dichiarata aperta dalla Segreteria Nazionale, che provvederà
all'insediamento della Presidenza: quest'ultima sottopone alla approvazione
dell'Assemblea la composizione della Commissione verifica poteri e del Comitato
elettorale.
Art. 6
L'Assemblea
risulta validamente costituita ai fini dell'elezione del Comitato Direttivo del
Coordinamento quando siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno
dei delegati, segnalati dai SAB, quali aventi diritto di partecipazione, che
rappresentino la maggioranza semplice degli iscritti del settore.
Il numero dei componenti del Comitato Direttivo e dell'Esecutivo del Coordinamento viene fissato preventivamente, su proposta della Segreteria Nazionale, dal CDC, avuto riguardo alle esigenze ed alla consistenza del Coordinamento stesso.
Art. 7
I lavori si
svolgono sulla base di una relazione introduttiva predisposta dall'Esecutivo
del Coordinamento Nazionale uscente.
Dopo il
dibattito viene sottoposta per l'approvazione l'eventuale delibera finale
predisposta per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.
CAPITOLO II
Comitato Direttivo del Coordinamento
Art. 8
Il Comitato
Direttivo è composto da almeno 21 componenti. eletti nominativamente dal
Coordinamento dell'Assemblea Nazionale, secondo la graduatoria ottenuta nelle
elezioni.
Art. 9
Fa parte di
diritto del Comitato Direttivo, se non eletto dall'Assemblea del Coordinamento,
il Quadro Direttivo componente il Comitato Direttivo Centrale. In tale caso
esso ha diritto di parola ma non di voto.
Art. 10
Il Comitato
Direttivo viene eletto su lista unica e per iscritti rappresentati con
votazione diretta a scrutinio segreto. Possono essere votati nominativi non
eccedenti i 4/5 dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 11
Le riunioni del Comitato
Direttivo, regolarmente convocate con lettera raccomandata almeno 15 giorni
prima della data della riunione, sono valide quando siano presenti almeno la
metà più uno dei suoi componenti; il Comitato Direttivo si riunisce, di norma,
due volte all'anno.
Art. 12
Il Comitato
Direttivo decide a maggioranza calcolata sul numero dei presenti ed in ogni
caso non sono ammesse deleghe.
Art. 13
Il Comitato
Direttivo indirizza e controlla l'attività dell'Esecutivo, affidando i
necessari mandati per il raggiungimento dei fini prefissati dall'art. 1. Può
convocare anche, in corso di anno, l'Assemblea Nazionale del Coordinamento per
la verifica delle linee programmatiche e per l'illustrazione dell'attività
svolta.
Art. 14
In caso di
cessazione, comunque determinata, di un componente il Comitato Direttivo si
provvede all'integrazione secondo
l'ordine delle preferenze ottenute dai non eletti in sede di elezione del
Comitato Direttivo stesso.
Deleghe
Art. 15
Il delegato
all'Assemblea del Coordinamento, in caso di impedimento, può farsi
rappresentare da altro delegato, conferendogli i voti rappresentati con delega
scritta e accettata dall'interessato, e vistata, per l'autenticità, dalla
Segreteria Provinciale di appartenenza del delegante.
Art. 16
La delega deve
essere notificata alla Commissione verifica poteri per i necessari adempimenti;
ogni delegato può portare una sola delega.
Art. 17
Qualora nel
corso dell'Assemblea, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, un
delegato dovesse lasciare la riunione può delegare, alla presenza di un
componente la Commissione verifica poteri, altro delegato.
CAPITOLO III
Esecutivo
Art. 18
L'Esecutivo è composto da
almeno 7 componenti eletti nell'ambito del Comitato Direttivo dell'Assemblea
del Coordinamento. Esso dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo in
uno con gli organismi direttivi della FABI e, per essi, della Segreteria
Nazionale della FABI. I suoi componenti, o parte di essi, possono partecipare
alle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali della categoria.
Art. 19
L'elezione
dell'Esecutivo avviene con votazione diretta, segreta, su scheda contenente i
nominativi dei componenti il Comitato Direttivo con diritto. di parola e di
voto. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei componenti
l'Esecutivo.
Art. 20
Risultano eletti coloro che
hanno riportato la metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 21
Fra i componenti
l'Esecutivo, il Comitato Direttivo elegge il Coordinatore dell'Esecutivo
stesso. E' esprimibile un solo voto: risulta eletto colui che ha riportato la
metà più uno dei voti dei componenti il Comitato Direttivo.
Art. 22
Il Coordinatore predispone
l'attività dell'Esecutivo negli ambiti di intervento e di competenza
collegialmente predisposti dall'Esecutivo stesso.
Art. 23
Tra i componenti l'Esecutivo
viene eletto un amministratore che cura l'ordinata e documentata
amministrazione delle risorse economiche. A cura dell'Esecutivo stesso, entro
il mese di gennaio, devono essere inviati al Collegio Sindacale della
Federazione i giustificativi di spesa, il bilancio approvato dal Direttivo e
una breve relazione sull'attività svolta.
Art. 24
In caso di cessazione,
comunque determinata, di un appartenente all'Esecutivo si provvede alla sua
sostituzione mediante elezione con gli stessi criteri di cui all'art. 20.
CAPITOLO IV
Sede e convocazioni, gestione risorse
Art. 25
La sede del Coordinamento è in Roma, presso la
Federazione.
Art. 26
Le riunioni degli organismi
di cui agli artt. 8 e 18 del presente regolamento avvengono, di norma, presso
la sede del Coordinamento e l'O.d.G. dei lavori viene previamente portato a
conoscenza della Segreteria Nazionale.
Art. 27
Il Comitato Direttivo
Centrale della FABI stabilisce, di anno in anno, apposito finanziamento per
l'attività dell'Esecutivo e lo dota di permessi sindacali in base al piano
generale di riparto.
Art. 28
Al fine dell'unità
dell'Organizzazione, gli Organismi di coordinamento agiscono in uno con quelli
statutariamente competenti ai vari livelli. In caso di controversia risulta
competente a decidere il Comitato Direttivo Centrale e per esso, in caso
d'urgenza, la Segreteria Nazionale.
CAPITOLO V
Spese di partecipazione
Art. 29
Le spese di
partecipazione all'Assemblea del Coordinamento ed alle riunioni del Comitato
Direttivo sono a carico dei SAB di appartenenza dei dirigenti sindacali
partecipanti.
Art. 30
Per le spese di
partecipazione alle riunioni dell'Esecutivo, o per le riunioni alle quali
partecipino i suoi componenti, si provvede con apposito stanziamento annuo
deliberato dal Comitato Direttivo Centrale ed autonomamente gestito
dall'Esecutivo stesso, salva la facoltà di controllo del Collegio Sindacale
della Federazione.
CAPITOLO VI
Revocabilità
Art. 31
Le cariche elettive dei
componenti il Comitato Direttivo possono essere revocate solo per gravi motivi
dall'Assemblea Nazionale del Coordinamento convocata dalla Segreteria Nazionale
della FABI su conforme delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI.
Art. 32
Il presente regolamento può
essere modificato su delibera del Comitato Direttivo Centrale della FABI, di
propria iniziativa o su proposta del Comitato Direttivo del Coordinamento.