ACCORDO
Il giorno 10 marzo 2004 si sono
incontrate:
Intesa Sistemi e Servizi S.p.A.
e
le OO.SS.LL
F.A.B.I. , FEDERDIRIGENTICREDITO e
SINFUB
Premesso che:
-
nell’ottobre 2002 Intesa Sistemi e Servizi ha notificato il
recesso dai contratti integrativi aziendali e da tutti gli accordi aziendali su
materie comunque attinenti al rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli
accordi relativi alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria
integrativa, nonché al capitolo “Processi
di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca
Intesa” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
Tale recesso era
finalizzato, tra l’altro, a superare la coesistenza di regole diverse, che
nell’ambito della stessa realtà organizzativa e produttiva ostacolavano la
necessaria accelerazione del processo di integrazione aziendale e al riordino
del quadro normativo aziendale in materia di inquadramenti attraverso
l'armonizzazione delle previsioni contrattuali preesistenti: tutto ciò nella
prospettiva di coniugare il conseguente assetto contrattuale con le esigenze
tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda alla luce dell’intervenuto
processo di riorganizzazione della Società e in coerenza con le linee guida,
gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Impresa 2003/2005;
-
le OO.SS.LL. nel rivendicare l'assoluta centralità delle
relazioni industriali anche sulla materia degli inquadramenti del personale
dipendente da Intesa Sistemi e Servizi, hanno convenuto sulla necessità di
perseguire l’armonizzazione tra le varie discipline con l’intento di assicurare
a tutto il personale di Intesa Sistemi e Servizi la necessaria uniformità di
trattamento;
-
con lettera del 18 febbraio 2003, consegnata alle OO.SS.LL.
successivamente all’Accordo di Programma sottoscritto nell’ambito della
procedura ex art. 17 del C.C.N.L. avviata dalla Capogruppo Banca Intesa,
l’Azienda, ha differito l’efficacia della suddetta disdetta alla data del 31
dicembre 2004 fatta peraltro eccezione per la materia degli inquadramenti, confermando
alle OO.SS.LL. “….la propria
disponibilità ad approfondire … la tematica degli inquadramenti nel corso di un
apposito incontro …………….., nell’ambito del quale verrà altresì valutata
l’opportunità di procedere all’armonizzazione della disciplina vigente in
materia, nel quadro delle compatibilità fissate dall’Accordo di Programma 5
dicembre 2002, tenendo presenti indirizzi, linee guida e obiettivi di cui al
Piano d’Impresa 2003-2005” ;
-
il confronto negoziale, avviatosi il 23 luglio 2003, è
continuato con gli incontri del giorno 8 ottobre e 19 dicembre 2003, nel corso
dei quali l’Azienda ha consegnato, di volta in volta, alle OO.SS. ampia
documentazione atta a rappresentare l’intervenuto sviluppo organizzativo delle
proprie strutture con particolare riguardo alle figure professionali esistenti,
avuto riguardo anche a quelle a suo tempo in essere nell’ambito delle strutture
organizzative presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto, l’ex Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde, l’ex Mediocredito Lombardo e l’ex Banca Commerciale
Italiana;
- le Parti hanno quindi proseguito il confronto in materia negli incontri del 21 e 29 gennaio, 16 e 26 febbraio, 9 marzo 2004 con l’obiettivo condiviso di integrare la disciplina degli inquadramenti come regolata dal C.C.N.L. 11 luglio 1999, alla luce dell’attuale assetto organizzativo della Società, anche tenendo conto di quanto previsto dalle preesistenti contrattazioni aziendali.
Pertanto
le Parti, anche nell’ambito delle previsioni di cui all’VIII comma dell’art.
75, C.C.N.L. 11 luglio 1999, convengono quanto segue.
Art. 1) AREA DI APPLICAZIONE
Il
presente Accordo si applica al Personale dipendente da Intesa Sistemi e Servizi
in servizio alla data di sottoscrizione del presente atto e assunto
successivamente, nel rispetto tassativo delle condizioni, dei termini e dei
limiti stabiliti dall’Accordo stesso.
Ferme
restando le previsioni della contrattazione nazionale in ordine a ciascuna
declaratoria di riferimento, “che
definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento
nell’area professionale” (artt. 75 e segg. C.C.N.L. 11 luglio 1999), i
profili professionali che seguono riassumono gli elementi caratterizzanti, i
requisiti indispensabili ed i tratti organizzativi distintivi di ciascuna delle
figure professionali in essi considerate in collegamento funzionale
inscindibile con l’attuale assetto organizzativo delle singole strutture
aziendali di appartenenza, con esclusione pertanto di qualsiasi eventuale
estensione di carattere analogico.
Art.
2) PROFILI PROFESSIONALI E
RELATIVI INQUADRAMENTI
Al lavoratore inquadrato nella 3^ area
professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza
tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche
attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che,
stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando
sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute nell'ambito di contesti caratterizzati da complessità
crescente:
-
assicura l’erogazione del servizio di elaborazione dati,
garantendo l’attività degli elaboratori e/o delle unità periferiche locali e
remote, in linea e fuori linea e/o dell’infrastruttura
di rete, di fonia e dati, curando l’esecuzione delle singole procedure
applicative in funzione della pianificazione assegnata e verificandone il corretto funzionamento
tramite adeguate procedure di controllo e di interazione con il sistema
informativo;
-
cura la manutenzione semplice ed effettua interventi e
correttivi di primo livello sugli apparati di elaborazione e/o di rete,
registrando i malfunzionamenti e, nei casi di maggior complessità, assegnandoli
alle funzioni preposte in base alle indicazioni di processo;
-
e/o esegue le procedure ed i metodi per rendere
operative le applicazioni nei diversi ambienti
gestiti;
-
e/o assicura la gestione delle attività
procedurali secondo le diverse fasi di elaborazione e le scadenze
caratteristiche delle varie applicazioni,
è
riconosciuto:
-
dopo 24 mesi di
adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello
retributivo;
-
dopo ulteriori 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
3^ area professionale, 3° livello retributivo;
-
dopo altri 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Operatore che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello
retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la
previsione di cui al secondo o terzo alinea.
All’operatore - inquadrato da almeno 24
mesi nella 3^ area professionale 4° livello retributivo – che, stabilmente
incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente:
-
svolge anche funzioni di coordinamento sovraordinato nella
conduzione di turni,
-
o predispone ed
implementa le procedure e i metodi per rendere operative le applicazioni nei
diversi ambienti gestiti, verificando la rispondenza dei prodotti in funzione
delle esigenze di gestione, nonché progettando e realizzando le eventuali nuove
soluzioni,
è riconosciuto
l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 1° livello retributivo.
DICHIARAZIONI
DELL’AZIENDA
L'Azienda terrà in considerazione capacità, competenze e attitudini degli Operatori inquadrati nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo, che avendo maturato ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, effettuano l’analisi e curano in autonomia gli interventi di 1° e 2° livello per più ambienti dei sistemi distribuiti e/o infrastrutturali e/o di rete e/o per le attività procedurali finalizzate al passaggio in produzione delle applicazioni, ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 1° livello retributivo.
II.
Gli operatori inquadrati almeno nella 3^ area professionale, 3° livello
retributivo da minimo 12 mesi, possono richiedere di essere impiegati, anche in
armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, in
mansioni di analista di sistemi.
Ricorrendo la necessità di ricoprire
posizioni di analista di sistemi, l’Azienda - compatibilmente con le
proprie esigenze organizzative e
produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal
senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di
competenza tecnica del personale richiedente.
Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1°
livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e
professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche
attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che,
stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando
sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute:
-
effettua le attività di installazione, di movimentazione e
di manutenzione degli apparati
tecnologici hardware e software connessi al sistema informativo;
-
assicura la funzionalità degli apparati tecnologici hardware
e software, attraverso il controllo e la sorveglianza dell’infrastruttura
tecnologica distribuita al fine di individuare eventuali anomalie e di
intervenire per il relativo ripristino e successivo collaudo, mediante l’uso di
adeguata strumentazione,
è
riconosciuto:
-
dopo 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area
professionale, 2° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 24
mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3°
livello retributivo;
-
dopo altri 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Tecnico che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello
retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la
previsione di cui al secondo o terzo alinea.
DICHIARAZIONE
DELL’AZIENDA
I tecnici
inquadrati almeno nella 3^ area professionale,
3° livello retributivo da minimo 24 mesi, possono richiedere di essere
impiegati, anche in armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L.
11 luglio 1999, in mansioni di analista di sistemi.
Ricorrendo la necessità di ricoprire
posizioni di analista di sistemi, l’Azienda - compatibilmente con le
proprie esigenze organizzative e
produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal
senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di
competenza tecnica del personale richiedente.
Al lavoratore
inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso
di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di
appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un
costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via
continuativa e prevalente, operando sulla base
delle specifiche funzionali e tecniche ricevute
-
effettua la codifica e cura la realizzazione e la
manutenzione delle applicazioni informatiche e il successivo sviluppo, curando
la documentazione tecnica;
-
supporta le fasi di collaudo
funzionale delle applicazioni, collaborando alle attività necessarie al
rilascio in produzione,
è riconosciuto:
-
dopo 18 mesi di
adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello
retributivo;
-
dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
3^ area professionale, 3° livello retributivo;
-
dopo altri 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Programmatore che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello
retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la
previsione di cui al secondo o terzo alinea.
DICHIARAZIONE
DELL’AZIENDA
I programmatori, inquadrati almeno nella 3^ area professionale, 3° livello
retributivo da minimo 24 mesi, possono richiedere di essere impiegati, anche in
armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, in
mansioni di analista di applicazioni.
Ricorrendo la necessità di ricoprire
posizioni di analista di applicazioni, l’Azienda - compatibilmente con le
proprie esigenze organizzative e
produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal
senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di
competenza tecnica del personale richiedente.
Al lavoratore
inquadrato nella 3^ area professionale - 1° livello retributivo - in possesso
di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di
appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un
costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa
e prevalente, operando con crescente autonomia
sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute
-
analizza i fabbisogni informativi e le opportunità di
miglioramento dei servizi attraverso la relazione con il cliente e individua
soluzioni tecnico-organizzative ottimali, partecipando anche alla realizzazione
di studi di fattibilità, valutando e proponendo soluzioni alternative per
l’impostazione di nuove applicazioni e/o l’implementazione di procedure
esistenti;
-
garantisce le fasi di collaudo funzionale e di controllo
delle applicazioni, assicurando l'avvio operativo dei servizi, delle
applicazioni e delle infrastrutture realizzate e fornendo la necessaria
assistenza al cliente;
-
cura la stesura dei manuali operativi delle applicazioni e
delle norme operative di esecuzione,
è riconosciuto:
-
dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area
professionale, 2° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
3^ area professionale, 3° livello retributivo;
-
dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Analista funzionale che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3° o 4°
livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui
al terzo o quarto alinea.
All’Analista funzionale inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.
Al lavoratore
inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso
di specifica competenza tecnica e professionale, propria della funzione di
appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un
costante aggiornamento - che,
stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando con crescente autonomia sulla base delle
specifiche funzionali e tecniche ricevute
-
progetta, pianifica, controlla e partecipa alla
realizzazione delle applicazioni secondo gli standard progettuali;
-
effettua le verifiche tecniche e supporta il collaudo
funzionale per il rilascio in produzione dei moduli applicativi;
-
collabora alla stesura dei manuali tecnici ed operativi
destinati ai clienti interni ed esterni.
-
effettua le verifiche tecniche e supporta il collaudo
funzionale per il rilascio in produzione dei moduli applicativi;
-
collabora alla stesura dei manuali tecnici ed operativi
destinati ai clienti interni ed esterni.
è riconosciuto:
-
dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area
professionale, 2° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
3^ area professionale, 3° livello retributivo;
-
dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Analista di applicazioni che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3°
o 4° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui
al terzo o quarto alinea.
All’Analista di applicazioni inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.
DICHIARAZIONE
DELL’AZIENDA
L'Azienda terrà in considerazione ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo, le
capacità, le
attitudini e le competenze diversificate (in materia di tecnologie, prodotti,
servizi e processi operativi) degli Analisti di applicazioni inquadrati nella
categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo che, avendo maturato
ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, operino in piena autonomia e abbiano
fornito significativi contributi professionali in qualità di capi progetto di
progetti interfunzionali.
Al lavoratore
inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso
di specifica competenza tecnica e professionale, propria della funzione di
appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un
costante aggiornamento - che,
stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando con crescente autonomia sulla base delle
specifiche funzionali e tecniche ricevute
-
elabora e pianifica i progetti di configurazione dei
sistemi, dell’infrastruttura di elaborazione, di rete di fonia e dati e dei
data base, realizza gli interventi infrastrutturali e di amministrazione
secondo gli standard procedurali, provvedendo all’aggiornamento e alla manutenzione
delle risorse HW e SW;
-
assicura l’idoneità delle risorse tecnologiche di base e dei
relativi sistemi di gestione, garantendo il funzionamento e l’aggiornamento del
software di base per i sistemi centrali e distribuiti;
-
cura la definizione della struttura fisica delle banche dati
in base alla specificità delle diverse applicazioni, garantendone la sicurezza,
l'integrità e la consistenza del sistema;
-
garantisce il controllo della qualità delle prestazioni del
sistema hardware e software e delle infrastrutture di rete di fonia e di dati;
-
fornisce supporto specialistico nelle attività di diagnosi e
risoluzione dei malfunzionamenti,
è riconosciuto:
-
dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area
professionale, 2° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
3^ area professionale, 3° livello retributivo;
-
dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^
area professionale, 4° livello retributivo;
-
dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella
categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.
Al lavoratore assegnato al ruolo di
Analista di sistemi che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3° o 4°
livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al terzo
o quarto alinea.
All’Analista di sistemi inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.
DICHIARAZIONE
DELL’AZIENDA
L'Azienda terrà in considerazione ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo, le
capacità, le
attitudini e le competenze diversificate (in materia di tecnologie, prodotti,
servizi e processi operativi) degli Analisti di sistemi inquadrati nella
categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo che, avendo maturato
ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, abbiano svolto in piena autonomia,
significativi compiti di responsabilità nell’ambito di progetti
interfunzionali.
Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni relative ai profili professionali di cui
al presente Accordo, in via di eccezione,
-
le assenze per congedo di maternità/paternità nel limite
massimo di 5 mesi, non rilevano ai fini del computo dei tempi di maturazione
stabiliti dalle norme del presente Accordo;
-
con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale, di tipo verticale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale
di almeno 25 ore settimanali, l’Azienda darà corso ai riconoscimenti previsti
negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Resta confermato che nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, di tipo verticale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale inferiore a 25 ore, i periodi di adibizione di cui sopra saranno rideterminati su un maggior numero di mesi o frazioni di mese in base al proporzionamento correlato alla minore durata della prestazione settimanale resa dall’interessato rispetto al personale a tempo pieno.
Al lavoratore che consegue l’inquadramento superiore per effetto delle previsioni di cui al
presente accordo sarà, correlativamente, attribuito il corrispondente
trattamento retributivo previsto contrattualmente, con assorbimento degli
eventuali trattamenti fruiti ad personam,
fatti salvi, ovviamente, quelli di natura non riassorbibile, fra i quali quelli
attribuiti in attuazione del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.
L’attribuzione dell’incarico in
ciascuna delle posizioni professionali regolate dal presente Accordo sarà comunicata
dall’Azienda all’interessato, ad ogni conseguente effetto, in forma scritta.
Le Parti convengono - in via di
eccezione - di ritenere utile ai fini del computo dei periodi di adibizione
richiesti dalle singole previsioni del presente contratto, l’eventuale svolgimento da parte del
personale interessato, già verificatosi in via continuativa e senza soluzione
di continuità sino alla data di entrata in vigore del presente accordo, degli
stessi compiti e delle stesse attività previsti, in relazione a ciascun profilo
professionale, fino al limite massimo di
-
12 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che
determinano il superiore inquadramento dopo 12 mesi,
-
15 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che
determinano il superiore inquadramento dopo 18 mesi,
-
18 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che
determinano il superiore inquadramento dopo 24 mesi,
-
30 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che
determinano il superiore inquadramento dopo 36 mesi.
Ai fini di quanto sopra rileva
conseguentemente la situazione dei dipendenti:
1) assunti
direttamente da Intesa Sistemi e Servizi;
2) il cui
rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società
confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112
c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che siano stati
assegnati a posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati dal
presente Accordo dopo il 13 aprile 2001;
3) il cui
rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società
confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112
c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che, per essere
stati assegnati a posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati
dal presente Accordo prima del 13 aprile 2001, abbiano in corso di fruizione o
già fruito di uno o di tutti gli avanzamenti di carriera di cui all’eventuale
C.I.A. preesistente di riferimento e si trovino tuttora nella stessa invariata
posizione di lavoro;
4) il cui
rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società
confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112
c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che, assegnati
alle posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati dal presente
Accordo prima del 13 aprile 2001 si trovino tuttora nella stessa invariata
posizione di lavoro senza aver potuto maturare alcun avanzamento di carriera, per
la carenza previsionale dei C.I.A. di riferimento.
Entro il 30 novembre 2004 le Parti daranno corso ad un’ampia e approfondita verifica sullo stato di attuazione e sugli effetti dell’applicazione delle norme del presente Accordo; in tale occasione potranno altresì confrontarsi sul tema dello “sviluppo professionale di carriera” secondo quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 55 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, anche con riferimento alle figure professionali dei servizi di staff.
Le Parti si
danno definitivamente atto che quanto previsto in materia di inquadramenti da
contratti/accordi e/o regolamenti e/o disposizioni interne e/o prassi aziendali
precedentemente in essere presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto, l’ex Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde e l’ex Banca Commerciale Italiana, è da
ritenersi decaduto con contestuale giuridica inefficacia a decorrere dal 28
febbraio 2003.
Le Parti dopo
ampia discussione si danno altresì atto che quanto stabilito dal presente
accordo in materia di inquadramenti si applicherà con decorrenza ed effetto dal
1° gennaio 2004, ferma restando la
“Norma Transitoria”, che esplicherà i propri effetti secondo quanto ivi
previsto.