ACCORDO

 

 

 

Il giorno 10 marzo 2004 si sono incontrate:

 

Intesa Sistemi e Servizi S.p.A.

 

e

 

le OO.SS.LL

 

F.A.B.I. , FEDERDIRIGENTICREDITO e SINFUB

 

 

 

Premesso che:

 

 

-          nell’ottobre 2002 Intesa Sistemi e Servizi ha notificato il recesso dai contratti integrativi aziendali e da tutti gli accordi aziendali su materie comunque attinenti al rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli accordi relativi alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa, nonché al capitolo “Processi di mobilità territoriale relativi ai progetti di riorganizzazione di Banca Intesa” del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.

 Tale recesso era finalizzato, tra l’altro, a superare la coesistenza di regole diverse, che nell’ambito della stessa realtà organizzativa e produttiva ostacolavano la necessaria accelerazione del processo di integrazione aziendale e al riordino del quadro normativo aziendale in materia di inquadramenti attraverso l'armonizzazione delle previsioni contrattuali preesistenti: tutto ciò nella prospettiva di coniugare il conseguente assetto contrattuale con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda alla luce dell’intervenuto processo di riorganizzazione della Società e in coerenza con le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Impresa 2003/2005;

 

-          le OO.SS.LL. nel rivendicare l'assoluta centralità delle relazioni industriali anche sulla materia degli inquadramenti del personale dipendente da Intesa Sistemi e Servizi, hanno convenuto sulla necessità di perseguire l’armonizzazione tra le varie discipline con l’intento di assicurare a tutto il personale di Intesa Sistemi e Servizi la necessaria uniformità di trattamento;

 

-          con lettera del 18 febbraio 2003, consegnata alle OO.SS.LL. successivamente all’Accordo di Programma sottoscritto nell’ambito della procedura ex art. 17 del C.C.N.L. avviata dalla Capogruppo Banca Intesa, l’Azienda, ha differito l’efficacia della suddetta disdetta alla data del 31 dicembre 2004 fatta peraltro eccezione per la materia degli inquadramenti, confermando alle OO.SS.LL. “….la propria disponibilità ad approfondire … la tematica degli inquadramenti nel corso di un apposito incontro …………….., nell’ambito del quale verrà altresì valutata l’opportunità di procedere all’armonizzazione della disciplina vigente in materia, nel quadro delle compatibilità fissate dall’Accordo di Programma 5 dicembre 2002, tenendo presenti indirizzi, linee guida e obiettivi di cui al Piano d’Impresa 2003-2005” ;

 

-          il confronto negoziale, avviatosi il 23 luglio 2003, è continuato con gli incontri del giorno 8 ottobre e 19 dicembre 2003, nel corso dei quali l’Azienda ha consegnato, di volta in volta, alle OO.SS. ampia documentazione atta a rappresentare l’intervenuto sviluppo organizzativo delle proprie strutture con particolare riguardo alle figure professionali esistenti, avuto riguardo anche a quelle a suo tempo in essere nell’ambito delle strutture organizzative presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto, l’ex Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, l’ex Mediocredito Lombardo e l’ex Banca Commerciale Italiana;

 

-          le Parti hanno quindi proseguito il confronto in materia negli incontri del 21 e 29 gennaio, 16 e 26 febbraio, 9 marzo 2004 con l’obiettivo condiviso di integrare la disciplina degli inquadramenti come regolata dal C.C.N.L. 11 luglio 1999, alla luce dell’attuale assetto organizzativo della Società, anche tenendo conto di quanto previsto dalle preesistenti contrattazioni aziendali.

 

Pertanto le Parti, anche nell’ambito delle previsioni di cui all’VIII comma dell’art. 75, C.C.N.L. 11 luglio 1999, convengono quanto segue.

 

 

 

Art. 1)         AREA DI APPLICAZIONE

 

Il presente Accordo si applica al Personale dipendente da Intesa Sistemi e Servizi in servizio alla data di sottoscrizione del presente atto e assunto successivamente, nel rispetto tassativo delle condizioni, dei termini e dei limiti stabiliti dall’Accordo stesso.

 

Ferme restando le previsioni della contrattazione nazionale in ordine a ciascuna declaratoria di riferimento, “che definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale” (artt. 75 e segg. C.C.N.L. 11 luglio 1999), i profili professionali che seguono riassumono gli elementi caratterizzanti, i requisiti indispensabili ed i tratti organizzativi distintivi di ciascuna delle figure professionali in essi considerate in collegamento funzionale inscindibile con l’attuale assetto organizzativo delle singole strutture aziendali di appartenenza, con esclusione pertanto di qualsiasi eventuale estensione di carattere analogico.

 

Nei riguardi del personale - di prima occupazione o privo di significativi e coerenti periodi di esperienza professionale - assunto,  con inquadramento nella 3^ area professionale, 1° livello retributivo, a far tempo dal 1° gennaio 2004, l’attribuzione dell’incarico in una delle posizioni professionali di cui al presente Accordo avverrà decorsi 12 mesi dalla data di assunzione (al termine cioè della prevista fase di addestramento e/o adattamento delle competenze al contesto lavorativo aziendale).

 

 

 

Art. 2)            PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVI INQUADRAMENTI

 

a)       OPERATORE

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute nell'ambito di contesti caratterizzati da complessità crescente:

-          assicura l’erogazione del servizio di elaborazione dati, garantendo l’attività degli elaboratori e/o delle unità periferiche locali e remote, in linea e fuori linea e/o dell’infrastruttura di rete, di fonia e dati, curando l’esecuzione delle singole procedure applicative in funzione della pianificazione assegnata  e verificandone il corretto funzionamento tramite adeguate procedure di controllo e di interazione con il sistema informativo;

-          cura la manutenzione semplice ed effettua interventi e correttivi di primo livello sugli apparati di elaborazione e/o di rete, registrando i malfunzionamenti e, nei casi di maggior complessità, assegnandoli alle funzioni preposte in base alle indicazioni di processo;

-          e/o esegue le procedure ed i metodi per rendere operative le applicazioni nei diversi ambienti  gestiti;

-          e/o assicura la gestione delle attività procedurali secondo le diverse fasi di elaborazione e le scadenze caratteristiche delle varie applicazioni,

 

 

 

 

è riconosciuto:

 

-          dopo 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Operatore che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al secondo o terzo alinea.

 

All’operatore - inquadrato da almeno 24 mesi nella 3^ area professionale 4° livello retributivo – che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente:

 

-         svolge anche funzioni di coordinamento sovraordinato nella conduzione di turni,

-         o predispone ed implementa le procedure e i metodi per rendere operative le applicazioni nei diversi ambienti gestiti, verificando la rispondenza dei prodotti in funzione delle esigenze di gestione, nonché progettando e realizzando le eventuali nuove soluzioni,

 

è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 1° livello retributivo.

 

 

DICHIARAZIONI DELL’AZIENDA

 

               I.      L'Azienda terrà in considerazione capacità, competenze e attitudini degli Operatori inquadrati nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo, che avendo maturato ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, effettuano l’analisi e curano in autonomia gli interventi di 1° e 2° livello per più ambienti dei sistemi distribuiti e/o infrastrutturali e/o di rete e/o per le attività procedurali finalizzate al passaggio in produzione delle applicazioni, ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 1° livello retributivo.

 

 

 

             II.      Gli operatori inquadrati almeno nella  3^ area professionale, 3° livello retributivo da minimo 12 mesi, possono richiedere di essere impiegati, anche in armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, in mansioni di analista di sistemi.

Ricorrendo la necessità di ricoprire posizioni di analista di sistemi, l’Azienda - compatibilmente con le proprie  esigenze organizzative e produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di competenza tecnica del personale richiedente.

 

 

 

 

b)       TECNICO 

 

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute:

 

-          effettua le attività di installazione, di movimentazione e di manutenzione degli apparati tecnologici hardware e software connessi al sistema informativo;

-          assicura la funzionalità degli apparati tecnologici hardware e software, attraverso il controllo e la sorveglianza dell’infrastruttura tecnologica distribuita al fine di individuare eventuali anomalie e di intervenire per il relativo ripristino e successivo collaudo, mediante l’uso di adeguata strumentazione,

 

è riconosciuto:

 

-          dopo 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 24  mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Tecnico che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al secondo o terzo alinea.

 

 

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

 

I tecnici inquadrati almeno nella  3^ area professionale, 3° livello retributivo da minimo 24 mesi, possono richiedere di essere impiegati, anche in armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, in mansioni di analista di sistemi.

Ricorrendo la necessità di ricoprire posizioni di analista di sistemi, l’Azienda - compatibilmente con le proprie  esigenze organizzative e produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di competenza tecnica del personale richiedente.

 

 

 

c)       PROGRAMMATORE

 

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute

 

-          effettua la codifica e cura la realizzazione e la manutenzione delle applicazioni informatiche e il successivo sviluppo, curando la documentazione tecnica;

-          supporta le fasi di collaudo funzionale delle applicazioni, collaborando alle attività necessarie al rilascio in produzione,

 

è riconosciuto:

 

-          dopo 18  mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 36 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Programmatore che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 2° livello retributivo o 3° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al secondo o terzo alinea.

 

 

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

 

I programmatori, inquadrati almeno nella  3^ area professionale, 3° livello retributivo da minimo 24 mesi, possono richiedere di essere impiegati, anche in armonia con le previsioni di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, in mansioni di analista di applicazioni.

 

Ricorrendo la necessità di ricoprire posizioni di analista di applicazioni, l’Azienda - compatibilmente con le proprie  esigenze organizzative e produttive - valuterà prioritariamente eventuali richieste pervenute in tal senso, previa verifica dell’adeguato livello di preparazione professionale e di competenza tecnica del personale richiedente.

 

 

 

d)       ANALISTA FUNZIONALE

 

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale - 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando con crescente autonomia sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute

 

-          analizza i fabbisogni informativi e le opportunità di miglioramento dei servizi attraverso la relazione con il cliente e individua soluzioni tecnico-organizzative ottimali, partecipando anche alla realizzazione di studi di fattibilità, valutando e proponendo soluzioni alternative per l’impostazione di nuove applicazioni e/o l’implementazione di procedure esistenti;

-          garantisce le fasi di collaudo funzionale e di controllo delle applicazioni, assicurando l'avvio operativo dei servizi, delle applicazioni e delle infrastrutture realizzate e fornendo la necessaria assistenza al cliente;

-          cura la stesura dei manuali operativi delle applicazioni e delle norme operative di esecuzione,


 

è riconosciuto:

 

-          dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Analista funzionale che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3° o 4° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al  terzo o quarto  alinea.

 

All’Analista funzionale inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.

 

 

 

e)       ANALISTA DI APPLICAZIONI

 

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale, propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che,  stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando con crescente autonomia sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute

 

-          progetta, pianifica, controlla e partecipa alla realizzazione delle applicazioni secondo gli standard progettuali;

-          effettua le verifiche tecniche e supporta il collaudo funzionale per il rilascio in produzione dei moduli applicativi;

-          collabora alla stesura dei manuali tecnici ed operativi destinati ai clienti interni ed esterni.

-          effettua le verifiche tecniche e supporta il collaudo funzionale per il rilascio in produzione dei moduli applicativi;

-          collabora alla stesura dei manuali tecnici ed operativi destinati ai clienti interni ed esterni.

 

 

è riconosciuto:

 

-          dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Analista di applicazioni che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3° o 4° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al terzo o quarto  alinea.

 

All’Analista di applicazioni inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.

 

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

 

L'Azienda terrà in considerazione ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo, le

capacità, le attitudini e le competenze diversificate (in materia di tecnologie, prodotti, servizi e processi operativi) degli Analisti di applicazioni inquadrati nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo che, avendo maturato ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, operino in piena autonomia e abbiano fornito significativi contributi professionali in qualità di capi progetto di progetti interfunzionali.

 

 

f)         ANALISTA DI SISTEMI

Al lavoratore inquadrato nella 3^ area professionale – 1° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale, propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione e un costante aggiornamento - che,  stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando con crescente autonomia sulla base delle specifiche funzionali e tecniche ricevute

 

-          elabora e pianifica i progetti di configurazione dei sistemi, dell’infrastruttura di elaborazione, di rete di fonia e dati e dei data base, realizza gli interventi infrastrutturali e di amministrazione secondo gli standard procedurali, provvedendo all’aggiornamento e alla manutenzione delle risorse HW e SW;

-          assicura l’idoneità delle risorse tecnologiche di base e dei relativi sistemi di gestione, garantendo il funzionamento e l’aggiornamento del software di base per i sistemi centrali e distribuiti;

-          cura la definizione della struttura fisica delle banche dati in base alla specificità delle diverse applicazioni, garantendone la sicurezza, l'integrità e la consistenza del sistema;

-          garantisce il controllo della qualità delle prestazioni del sistema hardware e software e delle infrastrutture di rete di fonia e di dati;

-          fornisce supporto specialistico nelle attività di diagnosi e risoluzione dei malfunzionamenti,

 

è riconosciuto:

 

-          dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 2° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-          dopo altri 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributivo;

-          dopo ulteriori 18 mesi di adibizione, l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi , 1° livello retributivo.

 

Al lavoratore assegnato al ruolo di Analista di sistemi che sia già inquadrato nella 3^ Area professionale, 3° o 4° livello retributivo, si applica – rispettivamente – la previsione di cui al terzo o quarto alinea.

 

All’Analista di sistemi inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo da almeno 24 mesi che, stabilmente incaricato dall’Azienda, in via continuativa e prevalente, operando alle dirette dipendenze di Responsabili di Uffici con oltre 20 addetti, svolge anche funzioni di coordinamento di incaricati di posizioni specialistiche, è riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo.

 

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

 

L'Azienda terrà in considerazione ai fini dell’attribuzione dell'inquadramento nella categoria dei Quadri direttivi – 2° livello retributivo, le

capacità, le attitudini e le competenze diversificate (in materia di tecnologie, prodotti, servizi e processi operativi) degli Analisti di sistemi inquadrati nella categoria dei Quadri direttivi, 1° livello retributivo che, avendo maturato ulteriori 24 mesi di adibizione nel ruolo, abbiano svolto in piena autonomia, significativi compiti di responsabilità nell’ambito di progetti interfunzionali.

 

 

 

Art. 3)       COMPUTO DEI PERIODI DI ADIBIZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI INQUADRAMENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEI PERCORSI PROFESSIONALI

 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative ai profili professionali di cui al presente Accordo, in via di eccezione,

 

-          le assenze per congedo di maternità/paternità nel limite massimo di 5 mesi, non rilevano ai fini del computo dei tempi di maturazione stabiliti dalle norme del presente Accordo;

 

-          con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore settimanali, l’Azienda darà corso ai riconoscimenti previsti negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

       Resta confermato che nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, di tipo verticale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale inferiore a 25 ore, i periodi di adibizione di cui sopra saranno rideterminati su un maggior numero di mesi o frazioni di mese in base al proporzionamento correlato alla minore durata della prestazione settimanale resa dall’interessato rispetto al personale a tempo pieno.

 

 

 

ART. 4)      TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Al lavoratore che consegue l’inquadramento superiore  per effetto delle previsioni di cui al presente accordo sarà, correlativamente, attribuito il corrispondente trattamento retributivo previsto contrattualmente, con assorbimento degli eventuali trattamenti fruiti ad personam, fatti salvi, ovviamente, quelli di natura non riassorbibile, fra i quali quelli attribuiti in attuazione del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.

 

 

 

ART. 5)      CONFERIMENTO DELL’INCARICO

 

L’attribuzione dell’incarico in ciascuna delle posizioni professionali regolate dal presente Accordo sarà comunicata dall’Azienda all’interessato, ad ogni conseguente effetto, in forma scritta.

 

 

 

ART. 6)      NORMA TRANSITORIA

 

Le Parti convengono - in via di eccezione - di ritenere utile ai fini del computo dei periodi di adibizione richiesti dalle singole previsioni del presente contratto,  l’eventuale svolgimento da parte del personale interessato, già verificatosi in via continuativa e senza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del presente accordo, degli stessi compiti e delle stesse attività previsti, in relazione a ciascun profilo professionale, fino al limite massimo di

 

-        12 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che determinano il superiore inquadramento dopo 12 mesi,

-        15 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che determinano il superiore inquadramento dopo 18 mesi,

-        18 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che determinano il superiore inquadramento dopo 24 mesi,

-        30 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione che determinano il superiore inquadramento dopo 36 mesi.

 

Ai fini di quanto sopra rileva conseguentemente la situazione dei dipendenti:

1)     assunti direttamente da Intesa Sistemi e Servizi;

2)     il cui rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112 c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che siano stati assegnati a posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati dal presente Accordo dopo il 13 aprile 2001;

3)     il cui rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112 c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che, per essere stati assegnati a posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati dal presente Accordo prima del 13 aprile 2001, abbiano in corso di fruizione o già fruito di uno o di tutti gli avanzamenti di carriera di cui all’eventuale C.I.A. preesistente di riferimento e si trovino tuttora nella stessa invariata posizione di lavoro;

4)     il cui rapporto di lavoro – ancorché originariamente instaurato con una delle Società confluite in Banca Intesa – sia stato successivamente trasferito ex art 2112 c.c. o ceduto ex art 1406 c.c. a Intesa Sistemi e Servizi, e che, assegnati alle posizioni di lavoro di cui ai profili professionali regolati dal presente Accordo prima del 13 aprile 2001 si trovino tuttora nella stessa invariata posizione di lavoro senza aver potuto maturare alcun avanzamento di carriera, per la carenza previsionale dei C.I.A. di riferimento.

 

ART. 7)      INCONTRO DI VERIFICA

 

Entro il 30 novembre 2004 le Parti daranno corso ad un’ampia e approfondita verifica sullo stato di attuazione e sugli effetti dell’applicazione delle norme del presente Accordo; in tale occasione potranno altresì confrontarsi sul tema dello “sviluppo professionale di carriera” secondo quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 55 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, anche con riferimento alle figure professionali dei servizi di staff.

 

 

ART. 8)      DECORRENZA E DURATA

 

Le Parti si danno definitivamente atto che quanto previsto in materia di inquadramenti da contratti/accordi e/o regolamenti e/o disposizioni interne e/o prassi aziendali precedentemente in essere presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto, l’ex Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e l’ex Banca Commerciale Italiana, è da ritenersi decaduto con contestuale giuridica inefficacia a decorrere dal 28 febbraio 2003.

 

Le Parti dopo ampia discussione si danno altresì atto che quanto stabilito dal presente accordo in materia di inquadramenti si applicherà con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2004, ferma restando la  “Norma Transitoria”, che esplicherà i propri effetti secondo quanto ivi previsto.