MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C42DDC.34159060" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C42DDC.34159060 Content-Location: file:///C:/490446E9/2004_04_20_2_abi_intesagestionicrediti_accordo_inquadramenti.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Il giorno …… giugno 2003 si sono incontrate:

 

 

IPOTESI DI ACCORDO

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

Il gio= rno ……………….. si sono incontrate:

&= nbsp;

Intesa Gestione Crediti  S.p.A.

 

e

&= nbsp;

le OO.SS. di Intesa Ges= tione Crediti  S.p.A.

 

 

FABI

&= nbsp;

 

Premes= so che:

 

&= nbsp;

-        Intesa Gestione Crediti con lettera del 3 ottobre 2002, di cui si richiama integralmente il contenuto, ha tra l’altro notificato il recesso dagli accordi aziendali. Tale recesso e= ra finalizzato, tra l’altro, a superare la coesistenza di regole diverse, che nell’ambito della stessa realtà organizzativa e produttiva ostacolavano la necessaria accelerazione del processo di integrazione e al riordino del quadro normativo aziendale in materia di inquadramenti attrave= rso l’armonizzazione delle previsioni contrattuali preesistenti: tutto ciò nella prospettiva di coniugare il conseguente assetto contrattua= le con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’Azienda alla luce dell’intervenuto processo di riorganizzazione della Societ&agrav= e; e in coerenza con le linee guida, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano di Impresa 2003/2005;

-        le OO.SS.LL. nel rivendicare l’assoluta centralità delle relazioni industriali anche sulla materia degli inquadramenti del personale dipendente di Intesa Gestione Crediti, hanno convenuto sulla necessità di perseguire l’armonizzazione tra le diverse discipline con l’intento di assicurare a tutto il personale di Intesa gestione Crediti la necessaria uniformità di trattamento;

-        con lettera del 13 febbraio 2003, consegnata alle OO.SS.LL. successivamente all’Accordo di Programma sottoscritto nell’ambito della procedura ex art.17 del CCNL avviata dalla Capogrup= po Banca Intesa, l’Azienda, ha differito l’efficacia della suddetta disdetta alla data del 31 dicembre 2004 fatta peraltro eccezione per la mat= eria degli inquadramenti, confermando alle OO.SS.LL. di dichiararsi“…= ;disponibile ad approfondire la citata tematica” degli inquadramenti “= ;nel corso di un apposito incontro …………………, nell’ambito del quale “ verrà altresì valutata l’opportunità di procedere all’armonizzazione della disciplina degli inquadramenti, nell’ambito delle compatibilità fissate dall’Accordo di Programma 5 dicembre 2002, tenendo presenti indirizzi, linee e obiettivi di cui al Piano d’Impresa 2003-2005;

-        il confronto negoziale è stato avviato nell’incontro del 22 dicembre 2003 nel corso del quale l’Aziend= a ha consegnato alle OO.SS.LL. la documentazione atta a rappresentare l’intervenuto sviluppo organizzativo delle proprie strutture con particolare riguardo alle figure professionali esistenti, avuto riguardo an= che a quelle a suo tempo in essere nell’ambito delle strutture organizzat= ive presso l’ex Banco Ambrosiano Veneto e l’ex Cassa di Risparmio d= elle Provincie Lombarde;

-        le Parti hanno quindi proseguito il confront= o in materia negli incontri del 5 e del 20 aprile 2004 con l’obiettivo condiviso di integrare la disciplina degli inquadramenti come regolata dal = CCNL 11 luglio 1999, alla luce dell’attuale assetto organizzativo della Società, anche tenendo conto di quanto previsto dalle preesistenti contrattazioni aziendali.

&nb= sp;

Pertanto= le Parti, anche nell’ambito delle previsioni di cui all’VIII comma dell’art.75, CCNL 11 luglio 1999, convengono quanto segue.

&nb= sp;

=  

Art. 1) AREA DI APPLICAZIONE

 

Il presente Accordo si= applica al Personale dipendente da Intesa Gestione Crediti in servizio alla data di sottoscrizione del presente atto e assunto successivamente, nel rispetto tassativo delle condizioni, dei termini e dei limiti stabiliti dall’Accordo stesso.

 

Ferme restando le prev= isioni della contrattazione nazionale in ordine a ciascuna declaratoria di riferimento, “che definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale̶= 1; (artt. 75 e segg. C.C.N.L. 11 luglio 1999), i profili professionali che seg= uono riassumono gli elementi caratterizzanti, i requisiti indispensabili ed i tr= atti organizzativi distintivi di ciascuna delle figure professionali in essi considerate in collegamento funzionale inscindibile con l’attuale ass= etto organizzativo delle singole strutture aziendali di appartenenza, con esclus= ione pertanto di qualsiasi eventuale estensione di carattere analogico.

Nei riguardi del perso= nale – di prima occupazione o privo di significativi e coerenti periodi di esperienza professionale nello specifico contesto di tipo aziendale – assunto, con inquadramento nella 3^ area professionale, 1° livello retributivo, a far tempo dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione dell’incarico di Gestore (di cui infra) avverrà decorsi 12 mesi dalla data di assunzione (al termine cioè della prevista fase di adattamento delle competenze al contesto lavorativo aziendale).

 

 

Art. 2) PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVI INQUADRAMENTI<= /a>

 

Presso la Rete:<= /p>

 

COORDINATORE DI UNITA’ LEGALE -presso Unità Legale o Unità Crediti Speciali - con almeno 10 gestori -

 

Al lavorato= re – in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funzione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione ed un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda cura, in via continuativa e prevalente, tutte le attività inerenti il recupero e la gestione dei crediti derivanti da sofferenze bancarie assegnate nonché il conseguimento degli obiettivi reddituali e gestionali assegnati, anche supportando il Responsabile dell’Unità Legale, nel coordinamento delle attività dei Gestori attraverso il migliore impiego e la valorizzazione delle risorse um= ane e tecniche assegnate e l’ottimizzazione dei processi operativi, &egra= ve; riconosciuto l’inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi - 1° Livello.

Dopo ult= eriori 30 mesi di adibizione nel ruolo, in via continuativa e prevalente, è riconosciuto l’inquadramento nel 2° livello della categoria dei Quadri Direttivi.

&nb= sp;

=  

GESTORE

 =

Al lavorato= re inquadrato nella 3^ area professionale - 2° livello retributivo - in possesso di specifica competenza tecnica e professionale propria della funz= ione di appartenenza, acquisita anche attraverso corsi di specializzazione ed un costante aggiornamento - che, stabilmente incaricato dall’Azienda cur= a, in via continuativa e prevalente, tutte le attività inerenti il recu= pero e la gestione dei crediti derivanti dalle sofferenze bancarie nonchè= il conseguimento degli obiettivi reddituali e gestionali assegnati, nell’ambito degli indirizzi e delle politiche generali dalla Società,  è riconosciuto:

-        dopo 12 mesi di adibizione, l’inquadra= mento nella 3^ area professionale, 3° livello retributivo;

-        dopo ulteriori 24 mesi di adibizione, l’inquadramento nella 3^ area professionale, 4° livello retributi= vo;

-        dopo ulteriori 30 mesi di adibizione, l’inquadramento nel 1° livello della categoria dei Quadri Diretti= vi.

 

Ai lavorato= ri assegnati al ruolo di Gestore che siano già inquadrati nella 3^ Area professionale - 3° livello retributivo e 4° livello retributivo, si applicano, rispettivamente, le previsioni di cui al secondo ed al terzo ali= nea.

 

 

 

Art. 3)       COMPUTO DEI PERIODI DI ADIBIZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI SUPERIORI INQUADRAMENTI PREVISTI PER I PERCORSI PROFESSIONALI

=  

Ai fi= ni dell’applicazione delle disposizioni relative ai profili professional= i di cui al presente Accordo, in via di eccezione,

 

1.   &n= bsp;  le assenze per congedo di maternità/paternità nel limite massimo di 5 mesi, non rilevan= o ai fini del computo dei tempi di maturazione stabiliti dalle norme del presente Accordo;

 

2.   &n= bsp;  con riferimento al personale con rapporto di lavoro= a tempo parziale, di tipo verticale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore settimanali, l’Azienda darà corso= ai riconoscimenti previsti negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

      Resta confermato che nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, di tipo verti= cale o orizzontale, con un orario di lavoro settimanale inferiore a 25 ore, i periodi di adibizione di cui sopra saranno rideterminati su un maggior nume= ro di mesi o frazioni di mese in base al proporzionamento correlato alla minore durata della prestazione settimanale resa dall’interessato rispetto al personale a tempo pieno.

 

 

ART. 4)     TRATTAMEN= TO ECONOMICO

 

Al lavoratore che consegue l’inquadramento superiore  per effetto delle previsioni di cui al presente accordo sarà, correlativamente, attribuito il corrispondente  trattamento retributivo previsto contrattualmente, con assorbimento degli&n= bsp; eventuali trattamenti fruiti ad personam, fatti salvi, ovviamente, quelli di natura non riassorbibile, fra i quali quelli attribui= ti in attuazione del Verbale di Accordo 13 aprile 2001.

 

 

ART. 5)     CONFERIMENTO DELL’INCARICO

 

L’attribuzione dell’incarico in ciascuna delle posizioni professionali regolate dal presente Accordo sarà comunicata dall’Azienda all’interessato, ad ogni conseguente effetto, in f= orma scritta.

 =

 

ART. 6)     INQUADRAMENTO D’INGRESSO

 

Al lavoratore che al m= omento del conferimento dell’incarico in una delle posizioni professionali regolate dal presente Accordo risulti inquadrato in un’Area professio= nale/livello retributivo inferiore a quello minimo di accesso previsto per ciascun profi= lo nell’ambito dei percorsi professionali di cui al medesimo, verr&agrav= e; riconosciuto detto inquadramento minimo con decorrenza ed effetto dal quart= o mese successivo alla data di attribuzione del richiamato incarico e di effettivo svolgimento dei relativi compiti/attività. 

 

 

ART. 7)     NORMA TRANSITORIA

 

Le Parti convengono - = in via di eccezione - di ritenere utile ai fini del computo dei periodi di adibizi= one richiesti dalle singole previsioni del presente contratto,  l’eventuale svolgimento da p= arte del personale interessato, già verificatosi in via continuativa e se= nza soluzione di continuità sino alla data di entrata in vigore del pres= ente accordo, degli stessi compiti e delle stesse attività previsti, in relazione a ciascun profilo professionale, fino al limite massimo di:

-      =    12 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione c= he determinano il superiore inquadramento dopo 12 mesi,

-      =    18 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione c= he determinano il superiore inquadramento dopo 24 mesi;

-      =    24 mesi, con riferimento ai periodi di adibizione c= he determinano il superiore inquadramento dopo 30 mesi.

 

=  

=  

ART. 8)     INCONTRI DI VERIFICA

 

Entro= il 31 luglio 2004 le Parti daranno corso ad una verifica congiunta sullo stato di attuazione e sugli effetti dell’applicazione delle norme del presente= ; in tale occasione potranno altresì confrontarsi sul tema dello “sviluppo professionale di carriera” secondo quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 55 del C.C.N.L. 11 luglio 1999, anche con riferimento alle figure professionali dei servizi di staff.

=  

=  

ART. 9)     DECORRENZ= A E DURATA

=  

Le Pa= rti si danno definitivamente atto che quanto previsto in materia di inquadramenti = da Contratti/Accordi e/o Regolamenti e/o disposizioni interne e/o prassi azien= dali precedentemente in essere presso le Società di provenienza del perso= nale attualmente dipendente di Intesa Gestione Crediti è da ritenersi decaduto con contestuale giuridica inefficacia a decorrere dal 28/2/2003.

=  

Le Pa= rti dopo ampia discussione si danno altresì atto che quanto stabilito dal presente accordo in materia di inquadramenti si applicherà con decorrenza ed effetto dal 1° del mese successivo a quello della sottoscrizione del presente accordo, ferma restando la  “Norma Transitoria”, c= he esplicherà i propri effetti secondo quanto ivi previsto.

=  

***   ***   ***

=  

&nbs= p;

=  

           &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;        INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A

 

 

FABI

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