MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C44E41.52B57140" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C44E41.52B57140 Content-Location: file:///C:/71664A25/2004_06_03_6_abi_bancapopbari_fusione.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
ACCORDO DI FUSIO=
NE
PER INCORPORAZIONE DI NBM IN BPB
tra
-&nb=
sp;
BANCA POPO=
LARE
di BARI, d’ora in poi per brevità denominata “BPB”, rappresentata dai sigg.:=
i>
dott. Marco JACOBINI, Amministratore
Delegato
dott. Guido TERRACCIANO, Direttore
Centrale
dott.ssa Grazia MAGALETTI, Quadro
Direttivo
dott. Giuseppe LOVERO, Quadro Diret=
tivo
-&nb=
sp;
NUOVA BANCA MEDITERRANEA, d’ora in poi per
brevità denominata “NB=
M”,
rappresentata dai siggri.:
rag. Cataldo PICCARRETA, Direttore
Generale
dott. Domenico D’AGOSTINO, Di=
rigente
dott. Michele SAPONARA, Quadro
Direttivo
e
−La Delegazione Sindacale formata dalle seguenti
Organizzazioni:
−Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Diretti=
va e
della Alte professionalità del credito (Dircredito-Federdirigenticre=
dito)
rappresentata dai sigg.ri:
−Luciano PROTA (Segretario Responsabile Organo di
coordinamento rsa BPM)
−Francesco FANIUOLO (Segretario Organo di coordinamento r=
sa
BPB)
−FEDERAZ=
IONE
AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI) rappresentata dai sigg.ri:
−Canio M=
OLITERNI
(Segretario Provinciale)
−Frances=
co
CANZONIERO (Segretario di Coordinamento NBM)
−Gennaro
STIGLIANI (Segretario rsa NBM)
−Giancar=
lo
GRIMALDI (Segretario rsa NBM)
−Luigi
LICCIONE (Segretario rsa NBM)
−Sindacato Autonomo Personale di credito finanza e assicu=
razioni
(Sinfub)
−OMISSIS
d’ora in p=
oi
denominate complessivamente “=
OO.SS.”,
Premesso che
&m=
iddot; =
con lettere 30/12/2003 e
19/01/2004, le Banche informavano le OO.SS. di voler procedere alla fusione=
per
incorporazione della NBM nella BPB, fornendo loro il relativo Piano Industriale da intendersi qui, unitamente alle citate lettere, =
come
integralmente riportato e trascritto in allegato;
&m=
iddot; =
su richiesta delle OO.SS. si dava corso ai confronti
previsti dalla normativa di legge e di contratto ed ai relativi incontri fr=
a la
Delegazione delle Banche, e que=
lla
delle OO.SS. che si succedevano=
a far
data dal 6 febbraio 2004 sino=
a
quella del presente accordo.
Premesso, altresì che
· =
nell’ottica di un più
aderente collegamento con il territorio e di ottimizzazione commerciale
verrà mantenuto il marchio “Nuova Banca Mediterranea” in
aggiunta a quello “Banca Popolare di
· =
le Parti si danno atto di avere sviluppato nel=
corso
della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine agli indirizzi, agli obiettivi ed alle modalità =
del Piano illustrato nell’inform=
ativa
di cui alla presente premessa, nonché alle misure economiche, giurid=
iche
e sociali previste nei confronti del Personale;
· =
Le Parti intendono, con il presente accordo,
fissare le modalità e le garanzie convenute negli incontri in ordine
alle ricadute della operazione di fusione sulle condizioni di lavoro dei
Dipendenti interessati al processo di fusione al fine di regolamentarle e
fornire un adeguato sistema di tutele e di concrete certezze al Personale, =
di
ogni ordine e grado, ferme rest=
ando
le norme di legge e del CCNL rispettivamente applicabili.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art.
1
(Livelli occupazionali)
L’operazione di fusione non comporterà ness=
una
ricaduta sui livelli occupazionali.
Verosimilmente si produrrà nel triennio 2004/2006 un incremento dell’occupazi= one nei territori di competenza.
Le Aziende si impegnano a mantenere fino alla loro naturale scaden= za i contratti di formazione e lavoro in essere alla data della fusione, salvo le ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Art.
2
(Regolamentazione e garanzie
contrattuali)
I rapporti di lavoro di tutti i Dipendenti della NBM
proseguiranno a partire dalla data di fusione con l’Azienda incorpora=
nte
senza soluzione di continuità e con conservazione di tutti i
diritti acquisiti, delle
anzianità convenzionali e di servizio maturate fino al momento del
passaggio.
Il trattamento di fine rapporto verrà trasferito =
alla
Banca di destinazione.
A tutti i Dipendenti sopra indicati continueranno ad ess=
ere applicati
i contratti collettivi nazionali di lavoro delle aziende di credito finanzi=
arie
e strumentali (CCNL 11.07.1999 per le Aree Professionali e Quadri Direttivi,
CCNL 01.12.2000 per i Dirigenti).
A far tempo dal 21.06.2004 a tutto il Personale sar&agra=
ve;
applicato il CIA 03.06.2002 vigente in Banca Popolare di
Per i soli dipendenti NBM – che ne abbiano allo st=
ato
diritto – viene prorogata, fino al 31.12.2004, data dalla quale
cesserà comunque ogni efficacia al riguardo, la disciplina prevista
dall’art. 8 del CIA 01.07.1992 applicato presso la Banca incorporata.=
A partire dalla data della fusione (21.06.2004) e per la
durata di un anno (scadenza 20.06.2005), ai soli dipendenti NBM - che ne
abbiano allo stato diritto – viene applicata la disciplina dei permes=
si
così come normata dall’art. 17 del CIA 01.07.1992 applicato in
NBM.
L’Azienda
trimestralmente consegnerà alle OO.SS. la pianta organica del person=
ale.
Art.
3
(Previdenza complementare)
Considerato che, attualmente, per i
Dipendenti della NBM non è prevista alcuna forma di previdenza
complementare, convenendo sull’importanza di disciplinare tale istitu=
to,
le Parti dichiarano di istituire per i suddetti Dipendenti NBM a partire dal
01.07.2004 una forma di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 124/19=
93 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ciò avverrà mediante
adesione collettiva al Fondo Pensione “Insieme” (Fondo Pensione
aperto a contribuzione definita, istituito da RAS-Assicurazioni ed iscritto=
all’apposito
Albo presso la COVIP in data 20.11.2001 con il n. 118).
L’iscrizione al suddetto Fondo
potrà avvenire su base volontaria, con effetto dal mese nel quale
verrà manifestata la volontà di iscrizione, con le seguenti
modalità contributive: contribuzione aziendale dello 0,10% della ret=
ribuzione
annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR e contribuzione a carico dei
dipendenti a scelta tra un minimo dello 0,10% e un massimo del 3,50% della
predetta retribuzione annua lorda.
A far tempo dalla data di iscrizione
verrà altresì trasferita al citato Fondo Pensione una quota d=
egli
accantonamenti annuali al TFR pari al 2% della citata retribuzione annua lo=
rda
utile ai fini del calcolo del TFR, fermo l’obbligo di legge di
trasferimento dell’intero TFR per i nuovi iscritti di prima occupazio=
ne
successiva al 28.04.1993.
A partire dal 01.01.2005 la
contribuzione a carico della BPB passerà dallo 0,10% a non meno dello
0,20% della retribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR.
Le Parti concordano
nell’istituire una commissione che esamini tutti gli aspetti scaturen=
ti
dall’applicazione del presente articolo.
Le Parti si incontreranno entro il =
mese
di dicembre 2004 per esaminare, sulla base delle risultanze dei lavori della
Commissione suddetta, la possibilità di far variare la contribuzione=
a
carico dei dipendenti in misura volontaria oltre il 3,50% come sopra indica=
to.
Art. 4
(Sportelli)
Relativamente agli sportelli oggi esistenti si conferma che non è prevista, allo stato, alcuna vendita, permuta, alienazione degli stessi. È prevista invece, nel triennio 2004/2006, l’apertura = di circa 50 nuovi sportelli, di = cui 5 (cinque) già autorizzati dall’Organo di Vigilanza.
Raccomandazione
Le OO.SS. raccomandano all’Azienda, nel caso di chiusura e/o soppressione di sportelli, di mantenere inalterato il numero di sportelli presenti nelle stesse Regioni.
Art.
5
(Direzione Generale)
Gli uffici della Direzione
Generale di BPB allocati in Potenza assumeranno la connotazione di unit&agr=
ave;
produttiva, indipendentemente dalla
scadenza del presente accordo.
La BPB si impegna a ricercare soluzioni miranti ad affi=
dare,
in autonomia, agli uffici della D.G. di BPB allocati a Potenza lavorazioni =
e/o
cicli di lavorazioni complete per materia e/o area geografica.
All’atto della fusione=
ai
suddetti uffici verranno destinate almeno 80 (ottanta) unità delle 1=
16
(centosedici) in servizio presso la Direzione Generale NBM alla data del
31.12.2003. In caso di variazioni numeriche significative, le Parti si
incontreranno al fine di valutare la situazione.
Art. 6
(Mobilità)
La Banca, ferme restando le previsi=
oni
del CCNL in materia, al fine di arrecare un minor disagio ai lavoratori per
effetto della mobilità che deriverà dalla fusione e per limit=
are
gli effetti relativi ai trasferimenti, si impegna, salve esigenze tecniche,
organizzative e produttive, a:
-&n=
bsp; individuare
percorsi professionali idonei a favorire la riallocazione ottimale delle
risorse, anche a mezzo di specifiche iniziative formative che favoriscano il
rinnovamento delle professionalità;
-&n=
bsp; ricorrere
al trasferimento interregionale, ove possibile, su base volontaria.
A tal fine l’Azienda:
-
verificherà
prioritariamente la possibilità di crescita professionale dei
collaboratori interessati alla mobilità;
-
privilegerà, ove
possibile, l’accoglimento delle richieste di trasferimento;
-
disporrà i trasferime=
nti
derivanti dalla fusione secondo un criterio gestionale finalizzato a limita=
re e
a contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e
quello di destinazione, valutando altresì la praticabilità di
trasferimenti “a catena” a corto raggio ;
-
adotterà strumenti
gestionali e di sviluppo che agevolino la mobilità a lungo raggio an=
che
attraverso mirate valorizzazioni delle professionalità individuali c=
he
potrebbero eventualmente favorire avanzamenti di carriera.
La
Banca si impegna a tenere in
considerazione eventuali
particolari situazioni personali e familiari dei Dipendenti interessati alla
mobilità.
DISTANZA |
IMPORTO MENSILE |
DURATA |
Da 31 a 50 Km<= o:p> |
euro 200,00 |
mesi 5 |
Da 51 a 80 Km<= o:p> |
euro 250,00 |
mesi 6 |
Oltre 80 Km |
euro 300,00 |
mesi 7 |
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
Le indennit&agra=
ve;
non competeranno:
·
in caso di avvicinamento al luogo di
residenza del Dipendente purché il trasferimento non comporti un
aggravio di costi conseguente ad una maggiore difficoltà nel
raggiungimento della nuova destinazione;
·
qualora il trasferimento comporti
l’effettivo cambio di residenza dell’interessato. In tale ipote=
si
si applicheranno le previsioni del CCNL.
L’avvicinamento potrà comportare l’adibizio=
ne a
mansioni nuove o diverse, purché proprie dell’Area Professionale di
appartenenza.
Le previsioni di cui al presente
articolo riguarderanno tutti i trasferimenti connessi al processo di fusion=
e,&nb=
sp;
tra BPB ed NBM disposti fino a tutto il 20 giugno 2005.
Raccomandazioni
−
Le OO.SS. raccomandano alla B=
PB nei
casi di trasferimenti di tener conto, nell’ordine, delle seguenti
condizioni dei dipendenti:
a)
non coniugati;
b) coniugati senza prole;<= o:p>
c) monoreddito con prole;<= o:p>
d)
anzianità anagra=
fica
e di servizio.
Art.
7
(Tutela della
professionalità)
Per il Personale che a seguito della fusione sarà
interessato a passaggi di riallocazione e riqualificazione professionale, la
BPB si impegna a:
·
contenere il disagio delle possibili
ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla
riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale e trasformar=
e,
ove possibile, i cambiamenti in opportunità di crescita e di
valorizzazione delle persone e delle professionalità;
Per
i Quadri Direttivi con mansioni di coordinamento le OO.SS. raccomandano
all’Azienda di ricercare soluzioni rispondenti al ruolo ricoperto e a=
lle
mansioni svolte.
Art.
8
(Formazione e riqualificazio=
ne
professionale)
Nell’ottica di valorizzare e non disperdere il
patrimonio umano e professionale, verrà data particolare rilevanza ai
processi di formazione per tutto il Personale con particolare attenzione a
quello interessato dai processi di riqualificazione professionale oggetto d=
el
presente piano industriale.
L’Azienda articolerà il piano di
riqualificazione e formazione secondo i criteri guida ed i contenuti
evidenziati nel Piano Industriale e nelle modalità temporali indicat=
e in
calendari specifici nell’ambito del Gruppo BPB.
L’Azienda dedicherà
particolare attenzione alla formazione delle risorse interessate ai process=
i di
riqualificazione verso altri ruoli aziendali, attraverso la realizzazione di
interventi formativi che terranno conto anche delle pregresse conoscenze/es=
perienze
delle singole risorse coinvolte.
Art. 9
(Part time)
L’Azienda dichiara la propria disponibilità=
a
non effettuare trasferimenti oltre 20 km dalla residenza del Personale a
part-time interessato alla fusione e ciò al fine di non vanificare g=
li
effetti di tale scelta del lavoratore.
L’operazione
di fusione non apporter&agrav=
e;
riduzioni ai diritti degli attuali lavoratori a tempo parziale.
L’Azienda
si impegna, compatibilmente con la quota massima di trasformabilità =
dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a favorire eventuali nu=
ove
richieste anche sfruttando la possibilità di forme di part-time
orizzontali, verticali, ecc.
Art.
10
(Commissioni)
Al
fine di verificare tutti gli effetti scaturenti dal processo di fusione nei
suoi vari momenti attuativi, viene istituita con decorrenza 01.07.2004 appo=
sita
Commissione con il compito di
monitorare i fenomeni più rilevanti connessi al processo di fusione =
(a
titolo di esempio: mobilità, cambi di mansione, formazione,
armonizzazione delle condizioni al Personale, ecc.).
Art.
11
(Relazioni Industriali)
Le Parti, in relazione
all’articolazione e alla complessità della riorganizzazione,
convengono sulla opportunità, anche allo scopo di procedere con
modalità per quanto possibile condivise, di sostenere le diverse fasi
del piano, per tutta la durata dello stesso, con un adeguato livello di
consultazioni reciproche caratterizzate, nella salvaguardia dei rispettivi
ruoli e competenze, da momenti di informativa e di incontro.
La Banca riconosce le Strutture Sindacali Aziendali delle OO.SS. firmatarie, così come costituite alla data del presente accordo, fino a tutto il 20.06.2005.
Art.
12
( Impegno dell‘Azienda=
a
tutela delle famiglie dei dipendenti)
L‘azienda, in caso di decesso del dipendente, si i=
mpegna
ad assumere, anche senza selezione, purché in possesso di idonei
requisiti, il coniuge superstite o, previa rinuncia di quest‘ultimo, =
uno
dei figli che non abbia impiego o non svolga attività a carattere
permanente e continuativo.
In presenza di figli minori l‘assunzione
avverrà al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 13
(Norme finali )
Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e
scade il 20.06.2005, fatte salve le diverse ricorrenze/scadenze
specificatamente indicate negli articoli precedenti.
Successivamente alla data di stipula, si darà corso a perio= dici incontri di verifica con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, anche su richiesta di una sola delle Parti firmatarie, il primo dei quali da tenersi entro il mese di ottobre 2004.
Con la stipula del presente Accordo le Parti dichiarano = di avere espletato le procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle premesse.<= o:p>
Letto,
approvato, sottoscritto.
BANCA
POPOLARE DI BARI
NUOVA
BANCA MEDITERRANEA
DIRCREDITO-FEDERDIRIGENTICREDITO
FEDERAZIONE
AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI)
Sinfub