MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C44E41.52B57140" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C44E41.52B57140 Content-Location: file:///C:/71664A25/2004_06_03_6_abi_bancapopbari_fusione.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ACCORDO DI FUSIONE (Bozza)

ACCORDO DI FUSIO= NE PER INCORPORAZIONE DI NBM IN BPB

 

 

Il giorno 3 giugno 2004, in Bari<= /span>

 

tra

 

-&nb= sp;         BANCA POPO= LARE di BARI, d’ora in poi per brevità denominata “BPB”, rappresentata dai sigg.:

 dott. Marco JACOBINI, Amministratore Delegato

 dott. Guido TERRACCIANO, Direttore Centrale

 dott.ssa Grazia MAGALETTI, Quadro Direttivo

 dott. Giuseppe LOVERO, Quadro Diret= tivo

-&nb= sp;          NUOVA BANCA MEDITERRANEA, d’ora in poi per brevità denominata “NB= M”, rappresentata dai siggri.:

rag. Cataldo PICCARRETA, Direttore Generale

dott. Domenico D’AGOSTINO, Di= rigente

dott. Michele SAPONARA, Quadro Direttivo

 

e

&n= bsp;

La Delegazione Sindacale formata dalle seguenti Organizzazioni:

Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Diretti= va e della Alte professionalità del credito (Dircredito-Federdirigenticre= dito) rappresentata dai sigg.ri:

Luciano PROTA (Segretario Responsabile Organo di coordinamento rsa BPM)

Francesco FANIUOLO (Segretario Organo di coordinamento r= sa BPB)

FEDERAZ= IONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI) rappresentata dai sigg.ri:

Canio M= OLITERNI (Segretario Provinciale)

Frances= co CANZONIERO (Segretario di Coordinamento NBM)

Gennaro STIGLIANI (Segretario rsa NBM)

Giancar= lo GRIMALDI (Segretario rsa NBM)

Luigi LICCIONE (Segretario rsa NBM)

Sindacato Autonomo Personale di credito finanza e assicu= razioni (Sinfub)

OMISSIS

d’ora in p= oi denominate complessivamente “= OO.SS.”,

 

Premesso che

 

&m= iddot;      =    con lettere 30/12/2003 e 19/01/2004, le Banche informavano le OO.SS. di voler procedere alla fusione= per incorporazione della NBM nella BPB, fornendo loro il relativo Piano Industriale da intendersi qui, unitamente alle citate lettere, = come integralmente riportato e trascritto in allegato;

 

&m= iddot;      =    su richiesta delle OO.SS. si dava corso ai confronti previsti dalla normativa di legge e di contratto ed ai relativi incontri fr= a la Delegazione delle Banche, e que= lla delle OO.SS. che si succedevano= a far data dal 6 febbraio 2004  sino= a quella del presente accordo.

 

Premesso, altresì che

 

·      =    l’operazio= ne di fusione per incorporazione della Nuova Banca Mediterranea nella Banca Po= polare di Bari si pone come una fase = di evoluzione coerente e significativa del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare l’indipendenza strategica e configurarsi come nuova realtà aggregante nonché essenziale soggetto di utilità sociale nella crescita e nello sviluppo della realtà meridionale;

 

·      =    tale operazione = pone il Gruppo BPB come soggetto operante in controtendenza rispetto ai fenomeni= di delocalizzazione avvenuti negli anni ’90;

 

·      =    l’operazio= ne di fusione consentirà un rapido processo di integrazione tra le due realtà lavorative anche attraverso un mirato programma di formazione= che favorirà ulteriormente l’accrescimento professionale delle risorse;

 

·      =    elemento caratterizzante dell’operazione di fusione è costituito da una linea strategica di espansione e di sviluppo che sarà perseguita anc= he attraverso l’apertura di nuovi sportelli soprattutto nell’area = di maggior radicamento territoriale, con effetti di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, nonché prospettive di sviluppo dell’occupazione conseguente all’incremento di presenza sul territorio;

 

·      =    nell’ottica di un più aderente collegamento con il territorio e di ottimizzazione commerciale verrà mantenuto il marchio “Nuova Banca Mediterranea” in aggiunta a quello “Banca Popolare di Bari= ” nella zona per lo più coincidente con l’attuale struttura della NBM;

 

·      =    le Parti si  danno atto di avere sviluppato nel= corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine agli indirizzi, agli obiettivi ed alle modalità = del Piano illustrato nell’inform= ativa di cui alla presente premessa, nonché alle misure economiche, giurid= iche e sociali previste nei confronti del Personale;

 

·      =    Le Parti  intendono, con il presente accordo, fissare le modalità e le garanzie convenute negli incontri in ordine alle ricadute della operazione di fusione sulle condizioni di lavoro dei Dipendenti interessati al processo di fusione al fine di regolamentarle e fornire un adeguato sistema di tutele e di concrete certezze al Personale, = di ogni ordine e grado, ferme rest= ando le norme di legge e del CCNL rispettivamente applicabili.

 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

 

 

Art. 1

(Livelli occupazionali)=

 

L’operazione di fusione non comporterà ness= una ricaduta sui livelli occupazionali.

 

Verosimilmente si produrrà nel triennio 2004/2006 un incremento dell’occupazi= one nei territori di competenza.

 

Le Aziende si impegnano a mantenere fino alla loro naturale scaden= za i contratti di formazione e lavoro in essere alla data della fusione, salvo le ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

 

 

Art. 2

(Regolamentazione e garanzie contrattuali)

 

I rapporti di lavoro di tutti i Dipendenti della NBM proseguiranno a partire dalla data di fusione con l’Azienda incorpora= nte senza soluzione di continuità e con conservazione di tutti i diritti  acquisiti, delle anzianità convenzionali e di servizio maturate fino al momento del passaggio.

 

Il trattamento di fine rapporto verrà trasferito = alla Banca di destinazione.

 

A tutti i Dipendenti sopra indicati continueranno ad ess= ere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro delle aziende di credito finanzi= arie e strumentali (CCNL 11.07.1999 per le Aree Professionali e Quadri Direttivi, CCNL 01.12.2000 per i Dirigenti).

 

A far tempo dal 21.06.2004 a tutto il Personale sar&agra= ve; applicato il CIA 03.06.2002 vigente in Banca Popolare di Bari.

 

Per i soli dipendenti NBM – che ne abbiano allo st= ato diritto – viene prorogata, fino al 31.12.2004, data dalla quale cesserà comunque ogni efficacia al riguardo, la disciplina prevista dall’art. 8 del CIA 01.07.1992 applicato presso la Banca incorporata.=

 

A partire dalla data della fusione (21.06.2004) e per la durata di un anno (scadenza 20.06.2005), ai soli dipendenti NBM - che ne abbiano allo stato diritto – viene applicata la disciplina dei permes= si così come normata dall’art. 17 del CIA 01.07.1992 applicato in NBM.

 

L’Azienda trimestralmente consegnerà alle OO.SS. la pianta organica del person= ale.

 

 

Art. 3

(Previdenza complementare)

 

Considerato che, attualmente, per i Dipendenti della NBM non è prevista alcuna forma di previdenza complementare, convenendo sull’importanza di disciplinare tale istitu= to, le Parti dichiarano di istituire per i suddetti Dipendenti NBM a partire dal 01.07.2004 una forma di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 124/19= 93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciò avverrà mediante adesione collettiva al Fondo Pensione “Insieme” (Fondo Pensione aperto a contribuzione definita, istituito da RAS-Assicurazioni ed iscritto= all’apposito Albo presso la COVIP in data 20.11.2001 con il n. 118).

 

L’iscrizione al suddetto Fondo potrà avvenire su base volontaria, con effetto dal mese nel quale verrà manifestata la volontà di iscrizione, con le seguenti modalità contributive: contribuzione aziendale dello 0,10% della ret= ribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR e contribuzione a carico dei dipendenti a scelta tra un minimo dello 0,10% e un massimo del 3,50% della predetta retribuzione annua lorda.

 

A far tempo dalla data di iscrizione verrà altresì trasferita al citato Fondo Pensione una quota d= egli accantonamenti annuali al TFR pari al 2% della citata retribuzione annua lo= rda utile ai fini del calcolo del TFR, fermo l’obbligo di legge di trasferimento dell’intero TFR per i nuovi iscritti di prima occupazio= ne successiva al 28.04.1993.

 

A partire dal 01.01.2005 la contribuzione a carico della BPB passerà dallo 0,10% a non meno dello 0,20% della retribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR.

 

Le Parti concordano nell’istituire una commissione che esamini tutti gli aspetti scaturen= ti dall’applicazione del presente articolo.

 

Le Parti si incontreranno entro il = mese di dicembre 2004 per esaminare, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione suddetta, la possibilità di far variare la contribuzione= a carico dei dipendenti in misura volontaria oltre il 3,50% come sopra indica= to.

 

 

Art. 4

(Sportelli)

 

Relativamente agli sportelli oggi esistenti si conferma che non è prevista, allo stato, alcuna vendita, permuta, alienazione degli stessi. È prevista invece, nel triennio 2004/2006, l’apertura = di circa 50 nuovi sportelli,  di = cui 5 (cinque) già autorizzati dall’Organo di Vigilanza.

 

Raccomandazione

Le OO.SS. raccomandano all’Azienda, nel caso di chiusura e/o soppressione di sportelli, di mantenere inalterato il numero di sportelli presenti nelle stesse Regioni.

 

 

Art. 5

(Direzione Generale)

 

Gli uffici della Direzione Generale di BPB allocati in Potenza assumeranno la connotazione di unit&agr= ave; produttiva, indipendentemente  dalla scadenza del presente accordo.

 

La BPB si impegna a  ricercare soluzioni miranti ad affi= dare, in autonomia, agli uffici della D.G. di BPB allocati a Potenza lavorazioni = e/o cicli di lavorazioni complete per materia e/o area geografica.

 

All’atto della fusione= ai suddetti uffici verranno destinate almeno 80 (ottanta) unità delle 1= 16 (centosedici) in servizio presso la Direzione Generale NBM alla data del 31.12.2003. In caso di variazioni numeriche significative, le Parti si incontreranno al fine di valutare la situazione.

 

 

 

 

Art. 6

(Mobilità)

 

La Banca, ferme restando le previsi= oni del CCNL in materia, al fine di arrecare un minor disagio ai lavoratori per effetto della mobilità che deriverà dalla fusione e per limit= are gli effetti relativi ai trasferimenti, si impegna, salve esigenze tecniche, organizzative e produttive, a:

-&n= bsp;       individuare percorsi professionali idonei a favorire la riallocazione ottimale delle risorse, anche a mezzo di specifiche iniziative formative che favoriscano il rinnovamento delle professionalità;

-&n= bsp;       ricorrere al trasferimento interregionale, ove possibile, su base volontaria.<= /p>

 

A tal fine l’Azienda:

-    verificherà prioritariamente la possibilità di crescita professionale dei collaboratori interessati alla mobilità;

-    privilegerà, ove possibile, l’accoglimento delle richieste di trasferimento;

-    disporrà i trasferime= nti derivanti dalla fusione secondo un criterio gestionale finalizzato a limita= re e a contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione, valutando altresì la praticabilità di trasferimenti “a catena” a corto raggio ;

-    adotterà strumenti gestionali e di sviluppo che agevolino la mobilità a lungo raggio an= che attraverso mirate valorizzazioni delle professionalità individuali c= he potrebbero eventualmente favorire avanzamenti di carriera.

 

La Banca si impegna a tenere in considerazione  eventuali particolari situazioni personali e familiari dei Dipendenti interessati alla mobilità.

 

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL ed al fine di contenere, per il personale sottoposto alla mobilità in argomento gli oneri connessi al “pendolarismo”, l’Azienda adotterà, in caso di trasferimento ad unità operativa più distante dalla residenza= del Dipendente rispetto all’attuale sede di lavoro, il trattamento indennitario disciplinato come segue per il numero di mesi indicati:

 

DISTANZA

IMPORTO MENSILE

DURATA

Da 31 a 50 Km<= o:p>

euro 200,00

mesi 5

Da 51 a 80 Km<= o:p>

euro 250,00              = ;   

mesi 6

Oltre 80 Km

euro 300,00

mesi 7

&nb= sp;            =             &nb= sp;        

Le indennit&agra= ve; non competeranno:

·         in caso di avvicinamento al luogo di residenza del Dipendente purché il trasferimento non comporti un aggravio di costi conseguente ad una maggiore difficoltà nel raggiungimento della nuova destinazione;

·         qualora il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza dell’interessato. In tale ipote= si si applicheranno le previsioni del CCNL.

 

L’avvicinamento potrà comportare l’adibizio= ne a mansioni nuove o diverse, purché proprie  dell’Area Professionale di appartenenza.

 

Le previsioni di cui al presente articolo riguarderanno tutti i trasferimenti connessi al processo di fusion= e,&nb= sp; tra BPB ed NBM disposti fino a tutto il 20 giugno 2005.

Raccomandazioni

        Le OO.SS. raccomandano = alla BPB di tenere in considerazione le richieste di avvicinamento alla residenza presentate dai Dipendenti, e in particolare quelle presentate da coloro che prestano servizio da almeno tre anni presso unità ope= rativa distante più di 80 km  = dalla loro residenza ed a riservare particolare attenzione anche a coloro che provengono quotidianamente da zone disagiate, a fronte della lunghezza e difficoltà del percorso, nonché della situazione viaria e dei mezzi pubblici di cui debbono avvalersi.

     Le OO.SS. raccomandano alla B= PB nei casi di trasferimenti di tener conto, nell’ordine, delle seguenti condizioni dei dipendenti:

a)      non coniugati;

b)      coniugati senza prole;<= o:p>

c)       monoreddito con prole;<= o:p>

d)      anzianità anagra= fica e di servizio.

 

 

Art. 7

(Tutela della professionalità)

 

Per il Personale che a seguito della fusione sarà interessato a passaggi di riallocazione e riqualificazione professionale, la BPB si impegna a:

 

·         contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale e trasformar= e, ove possibile, i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle persone e delle professionalità;

 

  • attribuire nuovi compit= i e mansioni consoni e congruenti con le specifiche esperienze, potenzialità ed attitudini del Personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni.

&n= bsp;

Raccomandazione

Per i Quadri Direttivi con mansioni di coordinamento le OO.SS. raccomandano all’Azienda di ricercare soluzioni rispondenti al ruolo ricoperto e a= lle mansioni svolte.

&n= bsp;

&n= bsp;

Art. 8

(Formazione e riqualificazio= ne professionale)

 

Nell’ottica di valorizzare e non disperdere il patrimonio umano e professionale, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione per tutto il Personale con particolare attenzione a quello interessato dai processi di riqualificazione professionale oggetto d= el presente piano industriale.

 

L’Azienda articolerà il piano di riqualificazione e formazione secondo i criteri guida ed i contenuti evidenziati nel Piano Industriale e nelle modalità temporali indicat= e in calendari specifici nell’ambito del Gruppo BPB.

 

L’Azienda dedicherà particolare attenzione alla formazione delle risorse interessate ai process= i di riqualificazione verso altri ruoli aziendali, attraverso la realizzazione di interventi formativi che terranno conto anche delle pregresse conoscenze/es= perienze delle singole risorse coinvolte.

 

 

Art. 9=

(Part time)

 

L’Azienda dichiara la propria disponibilità= a non effettuare trasferimenti oltre 20 km dalla residenza del Personale a part-time interessato alla fusione e ciò al fine di non vanificare g= li effetti di tale scelta del lavoratore.

 

L’operazione di fusione non  apporter&agrav= e; riduzioni ai diritti degli attuali lavoratori a tempo parziale.<= /span>

 

L’Azienda si impegna, compatibilmente con la quota massima di trasformabilità = dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a favorire eventuali nu= ove richieste anche sfruttando la possibilità di forme di part-time orizzontali, verticali, ecc.

 

 

Art. 10

(Commissioni)

 

Al fine di verificare tutti gli effetti scaturenti dal processo di fusione nei suoi vari momenti attuativi, viene istituita con decorrenza 01.07.2004 appo= sita Commissione con il  compito di monitorare i fenomeni più rilevanti connessi al processo di fusione = (a titolo di esempio: mobilità, cambi di mansione, formazione, armonizzazione delle condizioni al Personale, ecc.).

 

 

Art. 11

(Relazioni Industriali)=

 

Le Parti, in relazione all’articolazione e alla complessità della riorganizzazione, convengono sulla opportunità, anche allo scopo di procedere con modalità per quanto possibile condivise, di sostenere le diverse fasi del piano, per tutta la durata dello stesso, con un adeguato livello di consultazioni reciproche caratterizzate, nella salvaguardia dei rispettivi ruoli e competenze, da momenti di informativa e di incontro.

 

La Banca riconosce le Strutture Sindacali Aziendali delle OO.SS. firmatarie, così come costituite alla data del presente accordo, fino a tutto il 20.06.2005.

 

 

Art. 12

( Impegno dell‘Azienda= a tutela delle famiglie dei dipendenti)

 =

L‘azienda, in caso di decesso del dipendente, si i= mpegna ad assumere, anche senza selezione, purché in possesso di idonei requisiti, il coniuge superstite o, previa rinuncia di quest‘ultimo, = uno dei figli che non abbia impiego o non svolga attività a carattere permanente e continuativo.

 

In presenza di figli minori l‘assunzione avverrà al compimento del diciottesimo anno di età.

 

 

Art. 13

(Norme finali )

 

Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e scade il 20.06.2005, fatte salve le diverse ricorrenze/scadenze specificatamente indicate negli articoli precedenti.

 

Successivamente alla data di stipula, si darà corso a perio= dici incontri di verifica con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, anche su richiesta di una sola delle Parti firmatarie, il primo dei quali da tenersi entro il mese di ottobre 2004.

 

Con la stipula del presente Accordo le Parti dichiarano = di avere espletato le procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle premesse.<= o:p>

 

Letto, approvato, sottoscritto.

BANCA POPOLARE DI BARI

NUOVA BANCA MEDITERRANEA

DIRCREDITO-FEDERDIRIGENTICREDITO

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (FABI)

Sinfub

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