SCHEMA DI REGOLAMENTO
DA RECEPIRE IN DECRETO MINISTERIALE
vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, ed in particolare, l’art. 17, comma 3,
visto l’art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20;
visto l’art. 1, comma 1, lett.
q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il
Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e
dell’occupazione, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della
riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
visto l’art. 63, comma 7, del
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di
cui al precedente alinea, prevede che la realizzazione di misure di sostegno
del reddito e dell’occupazione, ivi compresa l’attività di formazione, mirate a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle
società concessionarie della riscossione, dell’associazione nazionale di
categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio
di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 44, è attuata ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre
1997, n. 477.
visto il citato art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa
di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano
definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche
attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le
categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
visto il citato decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997,
n. 477, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico
all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
visto l’art. 81 della legge 21
novembre 2000, n. 342, che prevede che nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale conseguenti all’applicazione dei decreti legislativi
di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l’avanzo patrimoniale, al
netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a
sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo
accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze;
visto il contratto collettivo
nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge
sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile
1999, n. 112”;
sentite le organizzazioni
individuate, al fine dell’adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie
del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;
sentito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell’adunanza del ………………….;
acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari;
data comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri con nota del ……………………
adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 - Costituzione del Fondo
Art. 2 - Finalità del Fondo
Art. 3 - Amministrazione del Fondo
Art. 4 - Compiti del Comitato amministratore del Fondo
Art. 5 - Prestazioni
Art.
6 - Finanziamento
Art. 7 - Accesso alle prestazioni
Art. 8 - Individuazione dei lavoratori in esubero
Art. 9 - Criteri di utilizzazione delle assegnazioni
Art.10 - Criteri di
precedenza e turnazione
Art.11 - Prestazioni: criteri e misure
Art.12 - Cumulabilità della
prestazione straordinaria
Art.13 - Contributi sindacali
Art.14 - Scadenza
Art.15 - Norme finali
Art.16 - Deposito dell'accordo
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DEL FONDO ESUBERI
1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto
Legislativo 13 aprile 1999,n.112 » .
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale, ai sensi del1'articolo 3, comma l, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei
confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000,
dipendenti:
a) delle concessionarie del
servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per
il controllo azionario di dette aziende concessionarie iscritti al 31 dicembre
2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958,n.377, e
successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
b) della associazione
nazionale di categoria (Ascotributi);
c) del Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC);
che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche
dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella
disciplina della riscossione:
a) favoriscano il mutamento e il
rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di
sostegno del reddito e dell'occupazione.
1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore»
composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati
dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di
categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di
specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e
occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente,
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità
delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato,
aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso
tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale
dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e
la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui
durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o
più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il
periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al
comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla
base di criteri di rotazione.
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci
tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità alle
regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli
accordi del settore, la misura dell’assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, nonché la eventuale misura, espressa in termini
percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6,
comma 4;
d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli
eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni
nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti
necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in
materia di contributi e prestazioni;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad
esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio
di amministrazione dell'INPS;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari
nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.
l. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al
precedente articolo 2, comma l:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di
specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa
anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di
cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del
1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del
lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe
spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata,
se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti
di cui all'articolo 2 , per i quali la richiesta venga
presentata entro dieci anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data
di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma 1, lett.b,
su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a
pensione:
a) di anzianità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di
cui all’art 2;
b) di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui
all’art. 2 iscritti esclusivamente all’AGO;
c) di vecchiaia a carico
dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari
della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all’art.2
obbligatoriamente iscritti,oltre che all’AGO, anche a detto speciale Fondo;
a favore dei lavoratori che conseguano la pensione
entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma
3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da
apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al
precedente comma l, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria come identificata dalle lett. a), b) e c) del precedente
comma 3 .
1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell’art. 81 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, da una assegnazione annua da parte dello
Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ,destinata anche a far
fronte alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto
all’art.5, comma 3,in favore di coloro che, all’atto di
eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della
pensione,percepiscono l’assegno straordinario di cui al citato art.5, comma 1, lett.b). L’ ammontare della assegnazione è
determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui al l’art.4 , nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi
2 e 3, nonché dall’eventuale contributo straordinario a carico dei datori di
lavoro nei casi di cui al successivo comma 4.
2. L’ammontare complessivo della assegnazione prevista al
precedente comma è di importo pari all’avanzo patrimoniale, al netto delle
riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998 presso lo speciale fondo di
previdenza degli impiegati esattoriali e l’erogazione annua in favore del
fondo non potrà essere, annualmente, superiore a 189,5 miliardi.
3. L’eventuale minore assegnazione annuale rispetto al
limite massimo di 189,5 miliardi nonché il minor utilizzo annuale della
assegnazione determinata ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati negli
anni successivi.
4. Il fondo potrà richiedere ai datori di lavoro un
contributo straordinario nei seguenti casi:
a) superamento da parte del
singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza cosi come calcolato ai
sensi del successivo art. 9, fermo restando che
eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai
plafond degli altri datori di lavoro.
b) esaurimento della
assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di
previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario
sarà considerato a titolo di anticipazione con diritto del datore di lavoro al
rimborso a valere sull’assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto
alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.
5. La ripartizione della assegnazione dell’avanzo
patrimoniale di cui al comma 1 tra le tre forme di prestazioni disciplinate
dall’art 5 avviene, di norma, nell’ambito delle seguenti
percentuali:
a) dal 10% al 20% per il
finanziamento della prestazione di cui all’art 5, comma
1,lett. a, n. 1;
b) dal 5% al 15% per il
finanziamento della prestazione di cui all’art. 5, comma
1, lett. a, n. 2;
c) dal 65% all’85% per
il finanziamento della prestazione di cui all’art. 5,
comma 1, lett. b.
6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un
anno dalla data di istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la
congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua
eventuale modifica in relazione all’andamento dell’accesso alle prestazioni.
7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della
gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a
copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal
presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 8,
allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.
8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo
svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a
termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione
prevista dal precedente art.5.
9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa
nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il
trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte
del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore
deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri
contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
l. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui
all'articolo 5, comma l, lettera a), punto l), all'espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del
personale;
b) per le prestazioni di cui
all'articolo 5, comma l, lettera a), punto 2),
all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove
espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b),:
1) all'espletamento delle
procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che
determinano la riduzione dei livelli occupazionali ;
2) in alternativa
all’espletamento delle suddette procedure,l’accesso alle prestazioni previste
nella presente lett.c) può avvenire anche nell’ipotesi in cui un’azienda,
rientrante tra quelle individuate all’art.2 :
a) si trovi in una situazione di eccedenza di
personale;
b) manifesti la volontà di non risolvere tale
problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo
attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti
normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
c) attivi una procedura sindacale per
pervenire ad un accordo che definisca, nell’ambito delle previsioni
contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il
personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del
Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti
collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l’applicazione
degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a
non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far
tempo dalla data dell’accordo di cui alla lettera c) che precede.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure
sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito
del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e
c),n.1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative
vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del
personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può
accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5,
comma l, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui
all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti,
ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
l. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma l,
legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai
fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il
personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro
sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione
di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai
fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via
prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto
a pensione di cui al precedente art.5,comma 3,ovvero
della maggiore età.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il
numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al
numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è
esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente
concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in
possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene
conto dei carichi di famiglia.
1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell’assegnazione di
cui al precedente art. 6, comma 1, per un importo
complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione
da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per
quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all’art. 2.
2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini
del precedente comma è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il comitato
amministratore del fondo , entro un mese dal suo insediamento, richiede a
ciascuna azienda una dichiarazione attestante l’ammontare dei contributi
previdenziali versati nel triennio 1999-2001, che va fornita, a pena di
decadenza dall’usufruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta
giorni.
3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le
attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste
dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l’importo dalla stessa
usufruibile.
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo
criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della
proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma
1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati
all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato
amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità
del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici
mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1),
l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non
superiore all'ammontare dell’assegnazione percentualmente spettante ai sensi
dell’art. 6, comma 5, nello stesso periodo di
riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero
nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è
determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore
all'ammontare dell’assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell’art. 6, comma 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto
conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai
sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti
individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del
datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da
parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione
subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di
lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2,
ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi
prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere,
prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale
o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli
appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di
restituzione.
1. Nei casi di cui all'articolo 5,
comma l, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi
fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30
minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito,
ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa
integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla
condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di
attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto
previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di
lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione
lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate,
con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L.
1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è
compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno
ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari
ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione,
calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato
nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui
all’articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le
riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività
lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi
pro-capite nell’arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco
del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e
ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è
quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e
cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall'interessato
secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo
dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore
durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al
reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1)
l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione
generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante
per il diritto alla pensione di anzianità;
2)
l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1)
l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione
generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti
dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo
delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della
contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione
del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il
diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa
pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del
mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione
delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o
da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per
la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a
carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi
compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa,
nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno
al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla
base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre
entro il trimestre successivo.Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui
alla legge 2 aprile 1958,n.377,e successive modificazioni, il calcolo ed
il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’art.10
della predetta Legge.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla
relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si
applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono
direttamente il servizio di riscossione contenute nei ccnl 12 luglio 1995 e 17
luglio 1995, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla
contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per
riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato
preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, semprechè abbia
formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni
suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i
trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da
entrambi i benefici.
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente
acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da
attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle tettere a), b) e
c) dell’art.2 o di aziende da essi controllate nonchè di
altri soggetti, ad esempio banche, ed altre aziende operanti nell'ambito
creditizio o della riscossione iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con
il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al
comma l, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune
richiamato all'articolo 11, con i redditi da lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli
assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno
straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una
corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al comma l, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su
autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo
corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di
pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito
dall’Inps.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari
all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei
versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di
redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla
contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del
rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di
dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo,
dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con
specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal
comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione
delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno
straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi
sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante
il Contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta
l’istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del
rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel
documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.
1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli
altri enti pubblici», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non
vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all’art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura
prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
27 novembre 1997, n. 477.
1. Le parti stipulanti il
presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate
in premessa, ai competenti Dicasteri di emanare le norme ivi previste per il
personale dipendente dai soggetti di cui all'art 2,
lett. a), b) e c).
2. Il presente accordo viene
depositato a cura di Ascotributi presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l'emissione del provvedimento normativo di attuazione.
-
Inserito frontespizio con le parti firmatarie e premessa.
- Art.14 : il termine "regolamento" è stato
sostituito dal termine "accordo".
- Art. 15: il termine "regolamento" è stato
sostituito dal termine "accordo".
- Art. 16 : introdotto ex novo.
- Un
originale dell'accordo va depositato presso il Ministero del Lavoro.