Il giudice ha stabilito che anche il periodo di maternità facoltativa concorre a determinare gli anni effettivi di servizio e che si debba tener conto di ci ò nel calcolo del premio di anzianità. Buonanno: "la sentenza sana una discriminazione di genere inaccettabile"">

MATERNIT?, IL TRIBUNALE DI ANCONA D? RAGIONE ALLA FABI

Il giudice ha stabilito che anche il periodo di maternità facoltativa concorre a determinare gli anni effettivi di servizio e che si debba tener conto di ci ò nel calcolo del premio di anzianità. Buonanno: “la sentenza sana una discriminazione di genere inaccettabile”
MATERNIT?, IL TRIBUNALE DI ANCONA D? RAGIONE ALLA FABI
La FABI di Ancona vince un'altra battaglia in tribunale. Tema: il computo della maternità facoltativa di una lavoratrice di Unicredit come periodo di servizio. Una sentenza importante che va a spezzare una lancia in favore delle donne, ancora molto spesso marginalizzate da una mentalità "maschilista" che, nel mondo creditizio è tanto più sostenuto dai numeri, che parlano chiaro: solo lo 0,5% delle donne impiegate in banca è una dirigente, il 27,5% è un quadro e il 72% è inquadrata nell'aree professionali.

Nel caso specifico, i fatti risalgono al 2010 quando una lavoratrice di Unicredit aveva fatto richiesta all'azienda di usufruire del premio di anzianità previsto per i colleghi provenienti da Capitalia. Il premio prevedeva l'erogazione di un importo al compimento del 30° anno di servizio, anziché come previsto per gli attuali dipendenti di Unicredit Spa previsto al compimento del 35° anno. Ma la domanda era stata "bollata" perché la bancaria non aveva raggiunto il 30° anno di servizio entro il tempo massimo previsto, avendo per due volte usufruito dell'aspettativa per maternità facoltativa.

La FABI provinciale di Ancona, alla quale la lavoratrice si è subito rivolta per essere assistita, attraverso la difesa dell’avvocato Renato Cola, non ha perso tempo ed ha immediatamente impugnato la decisone dell’azienda. Il giudice, d’altra parte, con sentenza emessa il 18 dicembre 2012 ha dato ragione alla dipendente, menzionando tra le motivazioni il legittimo richiamo della lavoratrice all’art 34 del d. l.vo 151/01 secondo cui “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio”; non solo, il giudice ha anche ricordato all’azienda che la stessa Costituzione, con l’art 31, intendere proteggere la maternità e ogni cittadino, organismo o istituto deve rispettarla.

“Questa sentenza elimina le discrasie tra uomini e donne che ancora esistono nel mondo bancario. Ci sono tante aziende di credito – ha spiegato Massimo Buonanno, coordinatore FABI Ancona – che attuano questo sistema, non considerando i periodi di maternità facoltativa non solo nei calcoli di anzianità, ma anche nei conteggi utili agli scatti di carriera. Questa decisione farà sicuramente da apripista per ulteriori casi in cui le donne non vengono considerate alla stregua degli uomini”.

Ancona 08/01/2013
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