I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3 ° livello retributivo della 3™ area professionale, in servizio alla data del 12 luglio 1995, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1° gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:
– per l’appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;
– per l’appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell’Azienda prima del 1° gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.
Dal computo dell’anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento economico.
L’assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.
L’assegno mensile resta assorbito ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all’inquadramento, che l’interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l’assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.
L’assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.
Nota di collegamento: La previsione di cui all’art. 123 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all’art. 8 delle Disposizioni particolari.
(*) Articoli richiamati nel CCNL 12 dicembre 2001.