Art. 102 - Flessibilità individuali
Compatibilmente con le esigenze di servizio il Concessionario può accordare: – al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello fissato per il nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio o (sportello) cui appartiene l’interessato, con correlativo spostamento dell’orario di uscita; ovvero, d’intesa con le OO.SS. aziendali: – ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti; – ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con i contribuenti, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard, le aziende terranno conto dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a ´pendolarismoª, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - del lavoratore/lavoratrice interessato a: a) non modificare il suo precedente orario di lavoro; b) essere adibito alle prestazioni per le quali È stato adottato il predetto orario extra standard, purchÈ ciÒ risulti compatibile con le esigenze dei servizi e semprechÈ l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e, limitatamente al 1° comma, delle relative indennità.
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