Art. 104 – Videoterminali

 

Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.

I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata – in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 5° comma dell’art. 96.

In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’azienda adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 84 del C.C.N.L. 12 luglio 1995. Presso le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio, tale volontà potrà essere manifestata entro il 31 luglio 2002.

Presso le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio, tale volontà potrà essere manifestata entro 30 giorni dopo la stipula del presente articolato.

 

Nota a verbale

Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).