Art. 11 - Incontro annuale

 

Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, il Concessionario fornisce unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati:

a) numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unit� produttiva;

b) andamento dell�occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unit� produttiva;

c) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;

d) trasferimenti effettuati ad unit� produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unit� produttive; rotazioni effettuate nell�ambito di quanto previsto dall�art. 90;

e) andamento qualitativo e quantitativo dell�utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinte per singole unit� produttiva;

f) previsioni sul numero percentuale di contratti di formazione e lavoro che l�azienda prevede, nell�anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. Gli organismi sindacali in parola possono fare proprie osservazioni in argomento;

g) andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unit� produttiva e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;

h) previsioni di massima sull�andamento occupazionale complessivo per l�anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l�incontro;

i) distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l�anno in corso sull�apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilit� interna;

j) interventi effettuati o previsti per l�eliminazione, in occasione di costituzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all�attivit� di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l�accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;

k) provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi;

l) misure tecniche o organizzative adottate � compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza � e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);

m) posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

n) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all�informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;

o) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai pi� significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all�anno successivo;

p) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all�innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunit� di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualit� dei servizi offerti);

q) modalit� attuative delle nuove flessibilit� in tema di orari di lavoro, part-time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dell�art. 27;

r) modalit� applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell�ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all�anno di calendario precedente; nei casi da a) a g) l�azienda suddivide le informazioni per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso; le materie da m) a r) possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.

All�incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano � su richiesta degli organismi sindacali aziendali � un incontro di verifica relativamente ai temi dell�incontro annuale.