Art. 16 - Distacco del personale

 

Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuer� ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l�azienda distaccante.

Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l�azienda fornir� preventivamente agli organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonch�, in generale, sulla durata dello stesso.

Detta informativa � altres� finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonch� delle modalit� di rientro degli interessati.