Art. 16 - Distacco del personale

 

Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’azienda distaccante.

Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’azienda fornirà preventivamente agli organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonchè, in generale, sulla durata dello stesso.

Detta informativa È altresÏ finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonchè delle modalità di rientro degli interessati.