Art. 18 – Occupazione

 

Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 le aziende, in presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli Organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.

A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’Azienda. A questo fine valutano l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 16, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c., il ricorso al ´Fondo di solidarietà per il sostengo del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112ª. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.

La procedura, in tutte le sue diversi fasi deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le parti si astengono da ogni azione diretta.