CAPITOLO IV

POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE

 

Art. 23 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro

 

Le Parti nazionali - nell’ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l’occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa – si riservano di esaminare il tema dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai fini dell’introduzione di una disciplina contrattuale nel settore della riscossione – in relazione all’evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l’ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.