CAPITOLO IV

POLITICHE ATTIVE PER L�OCCUPAZIONE

 

Art. 23 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro

 

Le Parti nazionali - nell�ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l�occupazione con particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attivit� lavorativa e formativa � si riservano di esaminare il tema dell�apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai fini dell�introduzione di una disciplina contrattuale nel settore della riscossione � in relazione all�evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l�ambito di applicabilit� e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.