Art. 32 - Reperibilità e indennità per intervento

 

Per il personale delle 3 aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi, il Concessionario ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati ´all’utenzaª): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

Al personale di cui al comma che precede spettano:

– il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;

– L. 56.300 (E 29,08) (L. 55.000 [E 28,41] fino al 31.12.1999) ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.600 (E 13,22) (L. 25.000 [E 12,91] fino al 31.12.1999);

– limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di L. 33.800 (E 17,46) (L. 33.000 [E 17,04] fino al 31.12.1999).

L’Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall’Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

I quadri direttivi di 3° e 4° livello la cui presenza È necessaria per l’estrazione dei valori in caso di assenza o impedimento devono garantire la consegna delle chiavi per l’estrazione dei valori.

Al personale di cui al comma che precede, cui l’Azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non È prevista la sua presenza in servizio, spettano:

– il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’intervento;

– un’indennità di L. 112.550 (E 58,13) (L. 110.000 [E 56,81] fino al 31.12.1999) per ogni intervento effettuato.

 

Chiarimento a verbale

Al personale inquadrato nel 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi il trattamento di cui al 2° comma, 2° alinea, del presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato.