Art. 52 – Ferie

 

Nel corso di ogni anno il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite.

Aree professionali: La durata delle ferie del personale È stabilita come segue:

– con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;

– da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;

– dall’anno successivo a quello in cui È

avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi

(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale, 4° livello retributivo).

Durante l’anno in cui È avvenuta l’assunzione:

– il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese;

– i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto, a seconda se l’assunzione È avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre rispettivamente a 12 o 6 giorni.

Quadri direttivi. A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie È fissato in 26 giorni.

I quadri direttivi assunti direttamente dall’azienda con tale inquadramento, durante l’anno in cui È avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.

Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui È avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione È avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

* * *

I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dal concessionario, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il concessionario ed il lavoratore/lavoratrice.

Il concessionario, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

Il concessionario può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta del concessionario nonchè per l’eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedÏ al venerdÏ, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro È distribuito su quattro o sei giorni anzichÈ su cinque.

Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale È ripartito su sei giorni invece che su cinque, l’azienda valuta la possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdÏ, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedÏ successivo.

Durante il periodo di ferie compete al lavoratore/lavoratrice l’intero trattamento economico. La quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 43, 44 e 45 viene determinata in base alla media ´ragguagliata a meseª delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi dodici mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie relative all’anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (tale liquidazione deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20).

Nel caso che il lavoratore/lavoratrice sia cessato dal servizio nel corso dell’anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell’anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.

Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati al concessionario.