Art. 52 � Ferie

 

Nel corso di ogni anno il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite.

Aree professionali: La durata delle ferie del personale � stabilita come segue:

� con oltre 10 anni di anzianit� giorni 25 lavorativi;

� da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianit� giorni 22 lavorativi;

� dall�anno successivo a quello in cui �

avvenuta l�assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi

(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3� area professionale, 4� livello retributivo).

Durante l�anno in cui � avvenuta l�assunzione:

� il lavoratore/lavoratrice ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l�eventuale frazione di mese;

� i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all�art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto, a seconda se l�assunzione � avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre rispettivamente a 12 o 6 giorni.

Quadri direttivi. A far tempo dal 1� gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie � fissato in 26 giorni.

I quadri direttivi assunti direttamente dall�azienda con tale inquadramento, durante l�anno in cui � avvenuta l�assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l�eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.

Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all�art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l�anno in cui � avvenuta l�assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l�assunzione � avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

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I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dal concessionario, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il concessionario ed il lavoratore/lavoratrice.

Il concessionario, solo per particolari esigenze di servizio, pu� dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianit� di servizio.

Il concessionario pu� richiamare l�assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessit� di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall�interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta del concessionario nonch� per l�eventuale ritorno nella localit� in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessit� di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal luned� al venerd�, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro � distribuito su quattro o sei giorni anzich� su cinque.

Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale � ripartito su sei giorni invece che su cinque, l�azienda valuta la possibilit� di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerd�, di riprendere il lavoro nella giornata del luned� successivo.

Durante il periodo di ferie compete al lavoratore/lavoratrice l�intero trattamento economico. La quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 43, 44 e 45 viene determinata in base alla media �ragguagliata a mese� delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi dodici mesi.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia gi� usufruito delle ferie relative all�anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell�anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1� gennaio dello stesso anno (tale liquidazione deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20).

Nel caso che il lavoratore/lavoratrice sia cessato dal servizio nel corso dell�anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verr� trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell�anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l�assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l�assenza duri l�intero anno.

Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati al concessionario.