Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale

 

Le assenze per brevi permessi retribuiti che il Concessionario concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il Concessionario pu� accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.

Il Concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non pi� di due periodi.

Ai fini dell�applicazione dell�aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessit� di assistenza del figlio, di et� compresa fra i tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravit�, idoneamente certificate.

Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravit� (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessit� di cura.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.

 

Raccomandazione

L�ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di favorire, nella concessione dell�eventuale congedo per gravi motivi di indole privata previsto nel secondo comma del presente articolo, quelle situazioni provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.