Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale

 

Le assenze per brevi permessi retribuiti che il Concessionario concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, il Concessionario può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.

Il Concessionario, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non pi° di due periodi.

Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Le aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.

 

Raccomandazione

L’ASCOTRIBUTI raccomanda alle Aziende di favorire, nella concessione dell’eventuale congedo per gravi motivi di indole privata previsto nel secondo comma del presente articolo, quelle situazioni provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.