Art. 66 - Borse di studio
Ai figli o persone equiparate – a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, ivi comprese, a far tempo dall’anno accademico 2002/2003, le c.d. lauree brevi e quelle specialistiche di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti: a) L. 145.000 (E 74,89) agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado; b) L. 205.000 (E 105,87) agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado; c) L. 420.000 (E 216,91) agli studenti universitari. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 100.000 (E 51,65) e di L. 150.000 (E 77,47) per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano: – agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento; – agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione, un importo pari a L. 225.000 (E 116,20). Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto – entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento – un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede. La corresponsione È subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
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