CAPITOLO XIV

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

                                                                              

Art. 67 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio

 

La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda o del lavoratore/lavoratrice per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 55 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonchè per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

d) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;

e) per dimissioni;

f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;

g) per morte.

Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente pi° di 15 dipendenti.

Il Concessionario comunque rilascia al lavoratore/lavoratrice all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso la Concessione, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e, a richiesta del lavoratore/lavoratrice, copia del conto di liquidazione.