Art. 73 - Trattamento di fine rapporto

 

La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto È costituita dai seguenti emolumenti.

Per le aree professionali dalla 1™ alla 3™ e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello:

– stipendio;

– scatti di anzianità;

– importo ex ristrutturazione tabellare;

e, ove spettino, da

– assegno di cui all’art. 92, ultimo comma;

– indennità di rischio;

– indennità per lavori svolti in locali sotterranei;

– concorso spese tranviarie;

– indennità di cui all’art. 95, 3° comma;

– indennità di turno diurno;

– assegni di cui all’art. 107;

– indennità di ruolo chiave;

– eventuale ex premio di rendimento aziendale;

– indennità aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del C.C.N.L. 23 ottobre 1980, Banche;

– compensi percentuali di cui agli artt. 43, 44 e 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione;

– eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi ´aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, semprechÈ assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fintanto che gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.

Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello:

– stipendio;

– tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.

Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli art. 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione.