PARTE SPECIALE

QUADRI DIRETTIVI

CAPITOLO XV

QUADRI DIRETTIVI

 

Art. 74 - Definizione ed inquadramento

 

La categoria dei quadri direttivi È articolata in 4 livelli retributivi.

Declaratoria - Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3™ area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell’azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:

• gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con imput parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono:

 

1° livello retributivo:

– il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto;

– i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 8 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.

 

2° livello retributivo:

– il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 9 dipendenti compreso il preposto;

– i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 9 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale.

 

3° livello retributivo per:

– il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto;

– i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale;

– il dipendente che venga preposto dal concessionario alla direzione di pi° sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 15 dipendenti compreso il preposto;

– il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purchÈ a detti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 20 dipendenti compreso il preposto.

 

4° livello retributivo per:

– il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20 dipendenti compreso il preposto;

– il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di uno sportello cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto;

– i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive, fiscalità locale;

– il dipendente che venga preposto dal Concessionario alla direzione di pi° sportelli cui siano addetti complessivamente almeno 30 dipendenti compreso il preposto;

– il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purchÈ a detti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 30 dipendenti compreso il preposto.

Le Parti valuteranno la possibilità di individuare in sede aziendale ulteriori profili professionali esemplificativi.

Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti aziendali:

– accordi aziendali per il 1° e 2° livello retributivo;

        nel rispetto della procedura di cui all’ultimo comma del presente articolo per il 3° e il 4° livello retributivo.

         

Chiarimento a verbale

Per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato, iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari ivi compreso il personale dipendente regolamentato, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, dal contratto del credito e non iscritto al Fondo.

*  * *

Nel 1° e nel 2° livello retributivo della nuova categoria vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel 1° e 2° livello retributivo della 4a area professionale (ccnl Ascotributi 12 luglio 1995) ed i quadri del grado minimo e del grado superiore al minimo (per coloro ai quali si applicano le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio).

L’inserimento nel 1° e nel 2° livello della nuova categoria avviene automaticamente e correlativamente.

Nel 3° e nel 4° livello retributivo, il pi° elevato dei quali corrisponde a quello in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati gli attuali funzionari – che conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale – esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito l’inquadramento fra i dirigenti.

In sede aziendale – espletando la procedura di seguito prevista – potrà essere collocata nel 3° livello retributivo una quota degli attuali funzionari da individuare nell’ambito del grado minimo aziendalmente previsto, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed all’organizzazione dell’azienda. La restante parte dei funzionari viene collocata nel 4° livello retributivo. Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

In sede aziendale si dà corso – entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto – ad un apposito incontro nel corso del quale l’Azienda stessa rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle seguenti eventualità:

– la sussistenza delle condizioni per l’applicazione immediata della nuova normativa sui quadri direttivi;

– un piano di graduale applicazione di detta normativa indicando i relativi tempi e modalità;

– il rinvio dell’applicazione della medesima normativa in una fase successiva.

In ogni caso l’applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il 30 giugno 2002.

Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione del nuovo sistema, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per la 4™ area professionale (ccnl Ascotributi 12 luglio 1995), per i quadri (per coloro ai quali si applicano le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio) e per il personale direttivo (ccnl Ascotributi 17 luglio 1995 - Parte Generale e Parte Speciale per coloro ai quali si applicano le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio).

In ciascuna delle ipotesi di cui al 9° comma che precede e secondo i tempi ivi indicati le Parti aziendali dovranno verificare congiuntamente la conformità dell’applicazione della nuova disciplina ai criteri predetti secondo la procedura che segue.

L’azienda – nell’ambito dei criteri di sviluppo professionale adottati – rappresenta agli organismi sindacali aziendali gli effetti conseguenti all’applicazione della nuova struttura contrattuale rispetto all’ordinamento dei gradi aziendalmente in atto.

Lo sviluppo professionale nell’area dei quadri direttivi È collegato alla individuazione da parte dell’azienda di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.

In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l’azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.

Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, È finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l’azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’azienda intendesse apportare successivamente.

 

Chiarimento a verbale

Le Parti stipulanti chiariscono che l’assegno ad personam di cui al 10° comma della presente norma È computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.