Art. 75 - Fungibilit� � Sostituzioni

 

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilit� ed anche al fine di consentire conoscenze quanto pi� complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, pu� essere attuata la piena fungibilit� � nell�ambito della categoria dei quadri direttivi � rispettivamente fra il 1� e i1 2� livello retributivo e fra i1 3� e i1 4� livello retributivo.

Ai sensi dell�art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga - per questo specifico aspetto - all�art. 2103, 1� comma, c.c., l�assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.

Tuttavia, il quadro direttivo di 1� livello retributivo che sostituisce quello di 2� livello assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce il relativo livello retributivo superiore esclusivamente nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell�assente e comunque non prima di sei mesi dall�inizio della sostituzione.

Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all�attribuzione del livello o al rientro dell�assente ai sensi dei precedenti comma, l�assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice � stato chiamato ad esplicare.