Art. 79 - Prestazione lavorativa (*)

 

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.

La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di ´autogestioneª individuale che tengano conto delle esigenze operative.

Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate – ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui al seguente chiarimento delle parti – ad una prestazione corrispondente all’orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile ´gestireª secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall’interessato all’azienda, la quale – valutatane la congruità – corrisponderà un’apposita erogazione.

Per il 3° e 4° livello retributivo l’azienda valuta la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.

Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale.

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi nonchè di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato È addetto risulti normalmente operante dal lunedÏ al venerdÏ) o lunedÏ (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato È addetto risulti normalmente operante dal martedÏ al sabato) nonchè di sabato pomeriggio e lunedÏ mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato È addetto risulti normalmente operante dal lunedÏ pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali giorni il Concessionario esenterà correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le ore 6) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’all. n. 3.

L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione È compresa, per oltre due ore, fra le 22 e le ore 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna È di durata fino a 2 ore.

In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che È lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi aziendali e il Concessionario.

Su richiesta di una delle Parti stipulanti le OO.SS. e l’Ascotributi si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.

 

Chiarimento delle Parti

Le parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario È stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2):

– L. 2.150.000 (E 1.110,38) per il 1° livello;

– L. 2.250.000 (E 1.162,03) per il 2° livello.

 

(*) In materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi  vedasi anche il verbale di riunione sottoscritto con l’Ascotributi il giorno 5 marzo 2003. Il testo del verbale è pubblicato alla pagina 191 (cartaceo).