Art. 82 - Assistenza sanitaria

 

Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’azienda per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, È fissata in L. 700.000 (E 361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.

I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.

Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.

Il presente articolo non si applica presso le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

 

(*) In materia di prestazione lavorativa dei quadri direttivi vedasi anche il verbale di riunione sottoscritto con l’Ascotributi il giorno 5 marzo 2003. Il testo del verbale È pubblicato alla pagina 191.