Art. 92 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore

 

In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3^ area professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonchè dell’appartenente al 3° livello retributivo della 2™ area professionale al 1° livello retributivo della 3™ area professionale, all’interessato vengono attribuiti:

a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;

b) lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.

Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo, all’interessato vengono attribuiti:

a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;

b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare – nelle misure previste per il nuovo inquadramento – per un importo che risulti complessivamente il pi° vicino alla cifra che l’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente.

Nei casi di passaggi di cui al primo comma del presente articolo al lavoratore/lavoratrice che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal secondo comma.

In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante ai lavoratori/lavoratrici del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano – in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente – pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresÏ, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.

L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore/lavoratrice, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno ´ad personamª assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.

 

Norma transitoria

Per il personale già destinatario delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio del CCNL 12.7.1995, la disciplina che precede troverà applicazione nei confronti dei passaggi successivi alla data di stipula del presente articolato, restando – nel frattempo – applicabile la previsione di cui all’art. 26 delle predette disposizioni particolari.