Art. 95 - Orario giornaliero

 

L’azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari:

– un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 (*) e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici;

– un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’azienda con un minimo di personale utilizzabile di 10 unità elevabile a 15 con accordo in sede aziendale;

– articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende.

Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni (art. 3 del presente contratto), il nastro orario standard È compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard È compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, (19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di L. 6.600 (E 3,41) (L. 6.750 (E 3,49) dal 1° gennaio 2002) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario (all. n. 3).

Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le 19,15, (19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) ai lavoratori/lavoratrici compete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di L. 7.700 (E 3,98) (L. 7.900 (E 4,08) dal 1° gennaio 2002) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario (all. n. 3).

Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di riscossione con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende, il predetto orario extra standard può incrementarsi, nel caso sussistano effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 50% del personale addetto alla predetta attività con un minimo utilizzabile di 10 unità.

Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale È aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.

Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, esclusi coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 96 che segue.

Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 4% di cui al l° comma, 3° alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare ´in flessibilitઠpi° del 18% del personale dipendente dall’azienda.

 

(*) NOTA A VERBALE

In relazione a quanto previsto dal comma 1, 1° alinea, il nastro orario standard può essere anticipato alle ore 7,30 per le aziende che già adottano tale inizio di orario.