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Art. 1 - Parte economica

 

1.  Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo:

                         

               -1,9% dal 1° gennaio 2004;

               -2,0% dal 1° febbraio 2005;

               -0,9% dal 1° luglio 2005;

               -1,0% dal 1° dicembre 2005.

 

                         

2.      Tali incrementi si applicano sulle voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare ed “ex premio di rendimento” per la quota che in origine era variabile.

 

3.      Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004, la prima tranche di tali incrementi viene riconosciuta sotto forma di “importo una tantum”. Tale importo:

 

-è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo;

-è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;

-non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi;

-viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2005.

 

4.    Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2004 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex Decreto 24 novembre 2003, n. 375.

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