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L�art. 15 del CCNL 12 dicembre 2001 in tema di �Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda� � sostituito dal seguente:

 

Art. 5 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

Trasferimenti di azienda

 

1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l�informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.

 

2. L�informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

 

3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell�attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l� azienda e gli organismi sindacali aziendali.

 

4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all�informativa di cui al primo comma.

 

5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si d� luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l�azienda pu� attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l�azienda pu� farsi assistere dall�ASCOTRIBUTI.

 

6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda nel senso di trasformazione, nel corso del rapporto di concessione della natura soggettiva del titolare (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.

 

7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l�impresa cedente e quella cessionaria, nonch� quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell�eventuale attivazione della procedura di cui al 1� comma del presente articolo.

 

8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

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