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Art. 21 – Sicurezza antirapina

 

In sostituzione della Dichiarazione in calce all’art. 12 dell’accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le aziende concessionarie considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994, così come modificato dalla l. n. 39 del 2002.