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Art. 22 – Commissione nazionale per la sicurezza

 

In relazione a quanto previsto nell’Appendice n. 1 in calce al ccnl 12 dicembre 2001, nonché nell’accordo 8 gennaio 2003, è istituita, entro 60 giorni dalla definizione dell’accordo di rinnovo del ccnl, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del d. lgs. n. 626 del 1994, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all’art. 10 dell’accordo 11 aprile 1997  in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.