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L’art. 96 del CCNL 12 dicembre 2001  in tema di “Turni ” è sostituito dal seguente:

 

Art. 32 – Turni

 

1. Per le attività appresso indicate l’azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

 

1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

 

a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;

b) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);

 

2. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:

 

a) autisti;

 

b) call center;

 

c) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.

 

3. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:

 

a) servizi di riscossione telefonici.

 

2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

 

3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’azienda potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali – l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.

 

4. Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. c) del punto 2, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

 

5. Il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 2, lett. b), e c), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 3, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.

 

6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n.3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

 

7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e b) del punto 1. che precede, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.

 

8. L’eventuale effettuazione da parte dell’azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali.

 

 

CHIARIMENTO A VERBALE

 

Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art.14, D.lgs. n.66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art.1 del medesimo D.lgs. n.66 del 2003.

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