FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialità
Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di
lavoro e norme sul collocamento
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1. - Libertà di opinione.
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della
costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il
datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le
guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È
fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma.
In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove
presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di
revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi. -- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali
impianti.
Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro
i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono
tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le
visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione
che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di
sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto
di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a
quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in
seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E
fatto divieto al datore di lavoro, al fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art.
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo."
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il
diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È
nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È
vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali
questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È
fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di
cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma
precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui
all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data
della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le
disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
L'ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice
che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze
sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva nell'ambito:
a)
delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
b)
delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
ART. 20. - Assemblea.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le
riunioni -- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi -- sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il
trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a)
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b)
un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett.
b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma
precedente;
nelle
aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
24. - Permessi non retribuiti.
I
dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I
lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il
datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle
unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il
tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro
il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che
decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il
datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art.
650 del codice penale.
L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando
le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo
comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando
la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti
numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31. - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I
lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione
generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o
che ne comportino comunque l'esonero.
Durante
i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive.
I
lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26
della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna
loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di
rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle
leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro
dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa
deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una
da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto
con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione. -- Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del
primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o
delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi
o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le
violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei
casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei
casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. -- Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai
giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.