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Legge 13 maggio 1985 Numero 190

Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

Articolo 1, in vigore dal 1 giugno 1985 del lavoratore - categorie legali e contrattuali - prestatore di lavoro subordinato - modifica art. 2095 c.c.

1.Il primo comma dell'art. 2095 c.c. è sostituito dal seguente: "I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai".

Articolo 2, in vigore dal 1 giugno 1985 - diritto - alla qualifica - definizione nei quadri intermedi

1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Articolo 3, in vigore dal 1 giugno 1985 - diritto alla qualifica - disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'art. 2, comma secondo, della presente legge.

Articolo 4, in vigore dal 1 giugno 1985 - diritto alla qualifica - invenzioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del Codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Articolo 5, in vigore dal 1 giugno 1985 - diritto alla qualifica - responsabilità civile

1. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6, in vigore dal 30 aprile 1986 - diritto alla qualifica - mansioni

1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.