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Legge 5 luglio 1991, n. 197

(in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 157).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.


CFR MINTES 07.08.1991
CFR MINTES 27.09.1991
CFR DM 12.05.1992 n. 334 ART 2
CFR PROV 11.12.1993 ALL UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 12  
CON DL 03.05.1991 n. 143  
  
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
 
Promulga la seguente legge:
 
CFR MINTES 07.08.1991
CFR MINTES 27.09.1991
CFR DM 12.05.1992 n. 334 ART 2
CFR PROV 11.12.1993 ALL UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 12  
CON DL 03.05.1991 n. 143  


 
ASSOCIAZIONI VIETATE  
Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 

CFR MINTES 07.08.1991
CFR MINTES 27.09.1991
CFR DM 12.05.1992 n. 334 ART 2
CFR PROV 11.12.1993 ALL UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 12  
CON DL 03.05.1991 n. 143  
 


 
ASSOCIAZIONI VIETATE

Allegato  
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143


All'art. 1:
 
il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
<<1. É vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è
complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può
tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità
indicate ai commi 1-bis e 1-ter>>;
 
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
<<1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice>>;
 
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio>>;
 
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può
essere superiore a lire venti milioni>>;
 
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati>>;
i commi 5, 6 e 8 sono soppressi.
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione). -- 1.
L'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:
 
``Art. 13. -- 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
 
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli Spa;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;
intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può
ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonchè le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili a fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonchè gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare.
Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni''.
2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo>>.
 
All'art. 3:
al comma 1, le parole: <<in base a elementi obiettivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<in base agli elementi a sua disposizione>>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa>>;
 
al comma 2, primo periodo, le parole da: <<tenendo conto>> fino a: <<l'obbligo di trasmetterle>> sono sostituite dalle seguenti: <<e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette>>;
 
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. É fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3>>.
 
All'art. 4:
al comma 1, le parole: <<le imprese di assicurazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<le imprese e gli enti assicurativi>>;
 
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito>>;
 
al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) modificare i limiti d'importo indicati nell'art. 1 del presente decreto e nell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 1, del presente decreto;>>;
 
al comma 3, lettera b), le parole: <<comma 1, lettere a) e b)>>
sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2>>;
 
al comma 3, lettera c), la parola: <<decreto>> è sostituita dalla seguente: <<Capo>>; e le parole: <<rilevazione e>> sono soppresse.
All'art. 5:
al comma 1, le parole: <<dal 5 al 25 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 40 per cento>>;
 
il comma 3 è sostituito dal seguente:
 
<<3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione>>;
 
al comma 4, le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;
 
il comma 5 è sostituito dal seguente:
 
<<5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione>>;
 
al comma 6, le parole: <<la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni>>;
 
al comma 7, le parole: <<da lire venti milioni a lire cento milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino a lire cento milioni>>;
 
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente Capo, nonchè, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina altresì con proprio decreto le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne dà notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza>>.
All'art. 6:
 
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)>>;
il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
<<1. L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB>>;
 
al comma 2, le parole da: <<I soggetti di cui al comma 1 devono avere>> fino a: <<tre volte>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte>>; e le parole da: <<comma 1 procedono>>
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: <<presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie>>;
 
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni>>;
 
al comma 3, le parole: <<in società finanziarie di cui al presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis>>;
 
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
<<4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8>>;
 
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è
punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa>>;
 
al comma 6, le parole: <<le società di cui al presente articolo>>
sono sostituite dalle seguenti: <<gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis>>;
 
il comma 7 è soppresso;
 
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB>>;
 
i commi 11 e 12 sono soppressi.
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7 (Elenco speciale). -- 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà
emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonchè, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonchè disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art.
87, primo comma, lettera a), regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può
essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo>>.
 
All'art. 8:
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e degli esponenti>>;
 
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
<<2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente Capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.
2-bis. La decadenza delle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2-ter. Le disposizioni del presente Capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'art. 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali>>.
 
All'art. 9:
sono premesse le parole: <<CAPO III>>; e la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Sospensione dalle cariche)>>;
 
i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4, le parole: <<presso ogni altra società di cui al presente Capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<presso ogni intermediario di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis>>; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per gli enti creditizi la sospensione è
dichiarata con le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985>>.
 
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). -- 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al Capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni>>.
 
All'art. 11, al comma 1, le parole: <<nel comma 1 dell'art. 4>>
sono sostituite dalle seguenti: <<nell'art. 4>>.
 
All'art. 12:
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante)>>;
 
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: <<Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi>>.
 
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13 (Applicazione delle sanzioni). -- 1. Le sanzioni di cui all'art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.
 

CFR MINTES 07.08.1991
CFR MINTES 27.09.1991
CFR DM 12.05.1992 n. 334 ART 2
CFR PROV 11.12.1993 ALL UNICO
CFR DM 16.01.1995 ART 5
CFR DM 16.01.1995 ART 12  
CON DL 03.05.1991 n. 143 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 1 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 2 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 3 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 4 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 5 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 6 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 7 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 8 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 9 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 10 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 11 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 12 CON DL 03.05.1991 n. 143 ART 13 MOD L 19.03.1990 n. 55 ART 30 MOD DL 15.12.1979 n. 625 ART 13