FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialitą
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01-03-1999
DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999
Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti.
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le
forme pensionistiche complementari;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come
sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito
Commissione), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione
e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema della
previdenza complementare;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto n. 124 del 1993,
il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare
l'attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla
comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di
pubblicita';
Considerata la necessita' di fornire le disposizioni sopra indicate
per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita,
rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in
merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita
e ai fondi di cui all'art. 18 del citato decreto n. 124;
Delibera:
Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei
fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera e'
pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 1999
Il presidente: Bessone
ALLEGATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI
Premessa.
Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma
2, lettera h) del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (di
seguito decreto n. 124/1993).
Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione
definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell'art. 3 del
decreto n. 124/1993) e, con i necessari adattamenti, ai fondi
pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto
n. 124/1993).
Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti
attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei
contributi.
Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di
comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a
prestazione definita istituiti ai sensi del decreto n. 124/1993 e per
i fondi di cui all'art. 18 del decreto n. 124/1993.
Con riferimento all'esercizio di avvio dell'operativita', i fondi
pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari
adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque
un'adeguata informativa agli iscritti.
1. Comunicazione periodica agli iscritti.
1.1. Contenuto della comunicazione.
La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti
sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli
aspetti relativi alla propria posizione individuale.
Riguardo all'andamento della gestione del fondo, essa deve fornire
un quadro sintetico della situazione economicopatrimoniale, tenendo
conto che gli iscritti che desiderino informazioni piu' dettagliate
possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo.
Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto,
la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per
ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di
riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e
del relativo controvalore.
In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti
distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di
lavoro o relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della
rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti.
I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione devono essere
informati dell'opportunita' di tale importante riscontro, considerato
che la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento
dell'effettivo versamento.
La comunicazione periodica agli iscritti e' costituita, oltre che
dal frontespizio, dalle seguenti tre sezioni:
sezione A - Informazioni generali, riferita agli aspetti
strutturali del fondo pensione;
sezione B - Andamento della gestione, relativa all'evoluzione
recente della situazione economicofinanziaria complessiva del fondo
pensione;
sezione C - Dati relativi all'iscritto, contenente i principali
dati relativi al singolo partecipante e all'evoluzione della sua
posizione individuale.
Il fondo pensione puo' integrare le informazioni qui previste con
altre ritenute utili purche' siano salvaguardati i principi di
trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.
Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione
agli iscritti devono essere desunte dalla contabilita' interna. A
questo scopo occorre che nel sistema informativocontabile siano
presenti tutti gli elementi informativi necessari.
1.2. Adempimenti relativi alla comunicazione.
La comunicazione agli iscritti e' predisposta con cadenza annuale e
riferita, di norma, a un periodo coincidente con l'ultimo esercizio.
Essa e' redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il
bilancio o per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti
entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in
casi eccezionali, si registrino significative differenze con i dati
del bilancio approvato, il fondo pensione deve tempestivamente
provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova comunicazione.
Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene
inviato, negli stessi termini previsti per l'invio agli iscritti,
alla Commissione di vigilanza.
1.3. Schema della comunicazione.
Frontespizio.
Devono essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede
legale, la data dell'autorizzazione e il numero di iscrizione
all'albo.
Deve essere riportata la seguente dicitura:
COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L'ESERCIZIO ...., redatta
in conformita' delle disposizioni emanate dalla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera
h), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Devono essere altresi' indicate le modalita' (recapito telefonico,
ecc.) attraverso le quali l'iscritto puo' ottenere chiarimenti in
ordine alla comunicazione e puo' richiedere le altre informazioni
previste nel paragrafo 2 delle presenti disposizioni.
Sezione A - Informazioni generali.
In questa sezione vanno riportati:
a) un breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del
fondo pensione, avendo cura di privilegiare l'obiettivo della
sinteticita';
b) la descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del
regolamento del fondo pensione approvate dalla Commissione di
vigilanza a far tempo dalla precedente comunicazione agli iscritti,
con l'indicazione della loro decorrenza;
c) le informazioni di seguito elencate:
la composizione degli organi sociali, con l'indicazione, per
ciascuno dei componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro
- che li ha nominati (per i soli fondi negoziali) e, laddove
previsto, le generalita' del responsabile del fondo;
le imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le
convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni
accessorie, con la descrizione delle principali condizioni che
regolano le prestazioni;
i soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di
gestione finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di
indirizzo della gestione (per i soli fondi negoziali);
le eventuali deleghe gestionali conferite, con l'indicazione dei
soggetti delegati e dell'estensione della delega;
la banca depositaria;
d) le situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi
dell'art. 8, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro n.
703/1996.
Sezione B - Andamento della gestione.
Devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) i principali dati patrimoniali ed economici, per l'ultimo
esercizio e per quello precedente, relativi al fondo pensione e, in
particolare, al comparto cui partecipa l'iscritto;
b) un breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le
performance realizzate nell'ultimo esercizio e negli esercizi
precedenti, anche in confronto al benchmark prescelto; il confronto
va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle
commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri
amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla
volatilita' delle performance realizzate. Le informazioni devono
essere presentate in modo da risultare di facile comprensione; allo
scopo, e' opportuno che venga illustrato il significato economico da
attribuire agli indicatori statistici eventualmente utilizzati. Deve
essere comunque ricordato che i risultati realizzati non sono
necessariamente rappresentativi di quelli che sara' possibile
conseguire in futuro;
c) l'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo, distinte
nelle loro componenti (per i fondi negoziali, spese per la gestione
finanziaria, per la gestione amministrativa, per la banca
depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale sul patrimonio.
Sezione C - Dati relativi all'iscritto.
Devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici dell'iscritto, il numero di identificazione
assegnato e la sua anzianita' contributiva nel regime complementare;
b) la linea gestionale prescelta dall'iscritto nel caso di
struttura multicomparto, con l'eventuale indicazione delle condizioni
di garanzia di restituzione del capitale o di corresponsione di un
rendimento minimo;
c) informazioni sulla misura della contribuzione vigente nel
periodo, ove possibile in percentuale della retribuzione o reddito di
riferimento, distinguendo fra parte a carico del lavoratore, parte a
carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.;
d) l'evoluzione della posizione individuale e le principali
informazioni ad essa connesse; in particolare:
l'ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e
la posizione individuale dell'iscritto alla fine del precedente
esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo,
evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;
i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento
all'iscritto, nel corso dell'esercizio distinguendo tra parte a
carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di
T.F.R. e, inoltre, tra contributi che vengono immediatamente
capitalizzati nella posizione individuale, contributi destinati al
pagamento di premi assicurativi, contributi destinati alla copertura
delle spese amministrative, contributi destinati alla copertura di
altre eventuali spese imputate direttamente all'iscritto (ed es.
spese per il passaggio tra differenti comparti). Per ciascun
versamento andranno indicati la data di versamento (intesa come data
in cui il fondo riceve la disponibilita' dell'importo), l'importo
versato, la data di assegnazione delle quote, il loro valore unitario
a tale data e il numero di quote attribuite all'iscritto;
la posizione individuale dell'iscritto alla fine dell'esercizio, in
termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando
anche la parte relativa al T.F.R;
e) le eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione
individuale relativa al T.F.R.;
f) il valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia
di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento
minimo, nel caso che essa sia rilasciata con riferimento alla
posizione individuale dell'iscritto;
g) informazioni riguardanti i valori assunti per l'iscritto delle
eventuali prestazioni accessorie (invalidita' e premorienza);
h) eventuali informazioni di natura fiscale utili all'iscritto.
In questa sezione deve essere inoltre riportata l'avvertenza,
rivolta all'iscritto, di controllare che i versamenti contributivi
effettuati corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla
ulteriore documentazione in suo possesso (busta paga, ecc.).
2. Altre informazioni dirette agli iscritti.
2.1. Informazioni in corso d'anno sul versamento dei contributi.
I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle
modalita' ritenute appropriate, informazioni tempestive sui
contributi versati in corso d'anno e sull'evoluzione delle posizioni
individuali dei singoli iscritti, anche al fine di consentire agli
interessati il controllo della correttezza dei versamenti.
Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i
luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti
di patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli
intermediari gestori, di quelli incaricati del collocamento e della
banca depositaria; collegamenti che consentano a ciascun iscritto
l'accesso alle principali informazioni, da aggiornare da parte del
fondo con tempestivita', riguardanti il versamento dei contributi e
l'evoluzione della posizione individuale.
2.2. Indicazioni sull'ammontare della pensione.
I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita
possono mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalita'
ritenute appropriate ((elevato a)1 ), procedure di stima che
forniscano agli iscritti indicazioni circa la pensione che essi
possono attendersi di percepire dal fondo pensione.
In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima
siano predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione
all'evoluzione dei contributi e al rendimento degli investimenti, e
che le procedure stesse siano tali da fornire a questi ultimi,
contestualmente alle indicazioni in merito all'ammontare della
pensione, l'avvertenza che esse sono soggette ad ampi margini di
incertezza.
Per l'eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate
ai singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo puo'
richiedere il pagamento delle relative spese.
2.3. Informazioni periodiche sull'andamento del valore unitario
della quota.
I fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del
valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte
temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli
investimenti dei fondi pensione e' il mediolungo termine,
l'informazione fornita agli iscritti in base alle presenti
disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un'adeguata
informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano
altresi' soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda
informativa ovvero di prospetto informativo.
Cio' posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il
valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza
le modalita' della pubblicazione, curando che essa sia comunque
accompagnata:
a) dall'avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore
unitario della quota puo' variare in modo considerevole e che il
risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in
un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza;
b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di
volatilita') riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte
temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non
sono necessariamente rappresentativi di quelli che sara' possibile
conseguire nel futuro.
I fondi pensione negoziali segnalano altresi' annualmente alla
Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente
sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di
altre comunicazioni relative al fondo pensione.
Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano
pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione
sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al
precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi
dell'eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o
indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla
Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente
sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di
altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del
fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente
paragrafo.
((elevato a)1 ) Ad esempio, i fondi possono predisporre procedure
informatiche di calcolo delle rendite e metterle a disposizione degli
iscritti con le modalita' indicate al precedente paragrafo.