FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialitą

 

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

 

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01-03-1999

 

DELIBERAZIONE 10 febbraio 1999

Disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti.

 

 

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

modificazioni e integrazioni, con il quale sono state disciplinate le

forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto n. 124 del 1993, come

sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha

istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito

Commissione), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,

con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione

e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema della

previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto n. 124 del 1993,

il quale attribuisce alla Commissione la competenza a valutare

l'attuazione dei principi di trasparenza anche con riferimento alla

comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento

amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di

pubblicita';

Considerata la necessita' di fornire le disposizioni sopra indicate

per i fondi pensione istituiti in regime di contribuzione definita,

rinviando ad un momento successivo l'emanazione di disposizioni in

merito ai fondi pensione istituiti in regime di prestazione definita

e ai fondi di cui all'art. 18 del citato decreto n. 124;

Delibera:

Sono approvate le unite disposizioni in materia di trasparenza dei

fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. La presente delibera e'

pubblicata nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il presidente: Bessone

 

ALLEGATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

DEI FONDI PENSIONE NEI RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Premessa.

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art. 17, comma

2, lettera h) del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (di

seguito decreto n. 124/1993).

Esse si applicano ai fondi pensione in regime di contribuzione

definita di tipo negoziale (istituiti ai sensi dell'art. 3 del

decreto n. 124/1993) e, con i necessari adattamenti, ai fondi

pensione di tipo aperto (istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto

n. 124/1993).

Dette disposizioni sono applicate nei confronti degli iscritti

attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei

contributi.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in materia di

comunicazioni periodiche agli iscritti per i fondi pensione a

prestazione definita istituiti ai sensi del decreto n. 124/1993 e per

i fondi di cui all'art. 18 del decreto n. 124/1993.

Con riferimento all'esercizio di avvio dell'operativita', i fondi

pensione possono applicare le presenti disposizioni con i necessari

adattamenti e semplificazioni, avendo cura di assicurare comunque

un'adeguata informativa agli iscritti.

1. Comunicazione periodica agli iscritti.

1.1. Contenuto della comunicazione.

La comunicazione periodica ha la funzione di informare gli iscritti

sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli

aspetti relativi alla propria posizione individuale.

Riguardo all'andamento della gestione del fondo, essa deve fornire

un quadro sintetico della situazione economicopatrimoniale, tenendo

conto che gli iscritti che desiderino informazioni piu' dettagliate

possono prendere visione del bilancio o del rendiconto del fondo.

Con riferimento alle informazioni riguardanti il singolo iscritto,

la comunicazione deve fornire tutti gli elementi utili per

ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di

riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e

del relativo controvalore.

In particolare, i versamenti dei contributi devono essere tenuti

distinti a seconda che siano a carico del lavoratore, del datore di

lavoro o relativi al T.F.R., al fine di permettere la verifica della

rispondenza di tali versamenti con l'ammontare dei contributi dovuti.

I lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione devono essere

informati dell'opportunita' di tale importante riscontro, considerato

che la posizione individuale viene aggiornata solo dal momento

dell'effettivo versamento.

La comunicazione periodica agli iscritti e' costituita, oltre che

dal frontespizio, dalle seguenti tre sezioni:

sezione A - Informazioni generali, riferita agli aspetti

strutturali del fondo pensione;

sezione B - Andamento della gestione, relativa all'evoluzione

recente della situazione economicofinanziaria complessiva del fondo

pensione;

sezione C - Dati relativi all'iscritto, contenente i principali

dati relativi al singolo partecipante e all'evoluzione della sua

posizione individuale.

Il fondo pensione puo' integrare le informazioni qui previste con

altre ritenute utili purche' siano salvaguardati i principi di

trasparenza e chiarezza nei confronti degli iscritti.

Le informazioni di natura contabile contenute nella comunicazione

agli iscritti devono essere desunte dalla contabilita' interna. A

questo scopo occorre che nel sistema informativocontabile siano

presenti tutti gli elementi informativi necessari.

1.2. Adempimenti relativi alla comunicazione.

La comunicazione agli iscritti e' predisposta con cadenza annuale e

riferita, di norma, a un periodo coincidente con l'ultimo esercizio.

Essa e' redatta seguendo gli stessi criteri utilizzati per il

bilancio o per il rendiconto e deve essere trasmessa agli iscritti

entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora, in

casi eccezionali, si registrino significative differenze con i dati

del bilancio approvato, il fondo pensione deve tempestivamente

provvedere a trasmettere agli iscritti una nuova comunicazione.

Un esemplare della comunicazione trasmessa agli iscritti viene

inviato, negli stessi termini previsti per l'invio agli iscritti,

alla Commissione di vigilanza.

1.3. Schema della comunicazione.

Frontespizio.

Devono essere indicati la denominazione del fondo pensione, la sede

legale, la data dell'autorizzazione e il numero di iscrizione

all'albo.

Deve essere riportata la seguente dicitura:

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI PER L'ESERCIZIO ...., redatta

in conformita' delle disposizioni emanate dalla Commissione di

vigilanza sui fondi pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera

h), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Devono essere altresi' indicate le modalita' (recapito telefonico,

ecc.) attraverso le quali l'iscritto puo' ottenere chiarimenti in

ordine alla comunicazione e puo' richiedere le altre informazioni

previste nel paragrafo 2 delle presenti disposizioni.

Sezione A - Informazioni generali.

In questa sezione vanno riportati:

a) un breve riepilogo generale delle principali caratteristiche del

fondo pensione, avendo cura di privilegiare l'obiettivo della

sinteticita';

b) la descrizione delle eventuali modifiche dello statuto o del

regolamento del fondo pensione approvate dalla Commissione di

vigilanza a far tempo dalla precedente comunicazione agli iscritti,

con l'indicazione della loro decorrenza;

c) le informazioni di seguito elencate:

la composizione degli organi sociali, con l'indicazione, per

ciascuno dei componenti, della parte - lavoratori o datore di lavoro

- che li ha nominati (per i soli fondi negoziali) e, laddove

previsto, le generalita' del responsabile del fondo;

le imprese di assicurazione con le quali sono state stipulate le

convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni

accessorie, con la descrizione delle principali condizioni che

regolano le prestazioni;

i soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni di

gestione finanziaria, con la sintetica indicazione delle linee di

indirizzo della gestione (per i soli fondi negoziali);

le eventuali deleghe gestionali conferite, con l'indicazione dei

soggetti delegati e dell'estensione della delega;

la banca depositaria;

d) le situazioni di conflitto di interessi rilevanti ai sensi

dell'art. 8, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro n.

703/1996.

Sezione B - Andamento della gestione.

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) i principali dati patrimoniali ed economici, per l'ultimo

esercizio e per quello precedente, relativi al fondo pensione e, in

particolare, al comparto cui partecipa l'iscritto;

b) un breve commento sui risultati economici ottenuti, indicando le

performance realizzate nell'ultimo esercizio e negli esercizi

precedenti, anche in confronto al benchmark prescelto; il confronto

va effettuato al netto e al lordo degli oneri fiscali, delle

commissioni di gestione e, nel caso dei fondi negoziali, degli oneri

amministrativi, e devono essere fornite indicazioni riguardo alla

volatilita' delle performance realizzate. Le informazioni devono

essere presentate in modo da risultare di facile comprensione; allo

scopo, e' opportuno che venga illustrato il significato economico da

attribuire agli indicatori statistici eventualmente utilizzati. Deve

essere comunque ricordato che i risultati realizzati non sono

necessariamente rappresentativi di quelli che sara' possibile

conseguire in futuro;

c) l'ammontare complessivo delle spese a carico del fondo, distinte

nelle loro componenti (per i fondi negoziali, spese per la gestione

finanziaria, per la gestione amministrativa, per la banca

depositaria, ecc.) e indicate anche in percentuale sul patrimonio.

Sezione C - Dati relativi all'iscritto.

Devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici dell'iscritto, il numero di identificazione

assegnato e la sua anzianita' contributiva nel regime complementare;

b) la linea gestionale prescelta dall'iscritto nel caso di

struttura multicomparto, con l'eventuale indicazione delle condizioni

di garanzia di restituzione del capitale o di corresponsione di un

rendimento minimo;

c) informazioni sulla misura della contribuzione vigente nel

periodo, ove possibile in percentuale della retribuzione o reddito di

riferimento, distinguendo fra parte a carico del lavoratore, parte a

carico del datore di lavoro e parte di T.F.R.;

d) l'evoluzione della posizione individuale e le principali

informazioni ad essa connesse; in particolare:

l'ammontare totale dei contributi versati negli anni precedenti e

la posizione individuale dell'iscritto alla fine del precedente

esercizio, in termini di numero di quote e di valore complessivo,

evidenziando anche la parte relativa al T.F.R.;

i singoli versamenti effettuati a qualsiasi titolo, con riferimento

all'iscritto, nel corso dell'esercizio distinguendo tra parte a

carico del lavoratore, parte a carico del datore di lavoro e parte di

T.F.R. e, inoltre, tra contributi che vengono immediatamente

capitalizzati nella posizione individuale, contributi destinati al

pagamento di premi assicurativi, contributi destinati alla copertura

delle spese amministrative, contributi destinati alla copertura di

altre eventuali spese imputate direttamente all'iscritto (ed es.

spese per il passaggio tra differenti comparti). Per ciascun

versamento andranno indicati la data di versamento (intesa come data

in cui il fondo riceve la disponibilita' dell'importo), l'importo

versato, la data di assegnazione delle quote, il loro valore unitario

a tale data e il numero di quote attribuite all'iscritto;

la posizione individuale dell'iscritto alla fine dell'esercizio, in

termini di numero di quote e di valore complessivo, evidenziando

anche la parte relativa al T.F.R;

e) le eventuali anticipazioni concesse sulla parte di posizione

individuale relativa al T.F.R.;

f) il valore assunto alla fine del periodo dalla eventuale garanzia

di restituzione del capitale e/o di corresponsione di un rendimento

minimo, nel caso che essa sia rilasciata con riferimento alla

posizione individuale dell'iscritto;

g) informazioni riguardanti i valori assunti per l'iscritto delle

eventuali prestazioni accessorie (invalidita' e premorienza);

h) eventuali informazioni di natura fiscale utili all'iscritto.

In questa sezione deve essere inoltre riportata l'avvertenza,

rivolta all'iscritto, di controllare che i versamenti contributivi

effettuati corrispondano a quelli dovuti, in base anche alla

ulteriore documentazione in suo possesso (busta paga, ecc.).

2. Altre informazioni dirette agli iscritti.

2.1. Informazioni in corso d'anno sul versamento dei contributi.

I fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti, nelle

modalita' ritenute appropriate, informazioni tempestive sui

contributi versati in corso d'anno e sull'evoluzione delle posizioni

individuali dei singoli iscritti, anche al fine di consentire agli

interessati il controllo della correttezza dei versamenti.

Allo scopo possono essere predisposti collegamenti telematici con i

luoghi di lavoro, con le rappresentanze sindacali, con gli istituti

di patronato e assistenza ovvero con le sedi periferiche degli

intermediari gestori, di quelli incaricati del collocamento e della

banca depositaria; collegamenti che consentano a ciascun iscritto

l'accesso alle principali informazioni, da aggiornare da parte del

fondo con tempestivita', riguardanti il versamento dei contributi e

l'evoluzione della posizione individuale.

2.2. Indicazioni sull'ammontare della pensione.

I fondi pensione operanti in regime di contribuzione definita

possono mettere a disposizione degli iscritti, nelle modalita'

ritenute appropriate ((elevato a)1 ), procedure di stima che

forniscano agli iscritti indicazioni circa la pensione che essi

possono attendersi di percepire dal fondo pensione.

In tal caso, i fondi pensione curano che le procedure di stima

siano predisposte utilizzando ipotesi prudenziali in relazione

all'evoluzione dei contributi e al rendimento degli investimenti, e

che le procedure stesse siano tali da fornire a questi ultimi,

contestualmente alle indicazioni in merito all'ammontare della

pensione, l'avvertenza che esse sono soggette ad ampi margini di

incertezza.

Per l'eventuale predisposizione e consegna di stime personalizzate

ai singoli iscritti che ne facciano richiesta, il fondo puo'

richiedere il pagamento delle relative spese.

2.3. Informazioni periodiche sull'andamento del valore unitario

della quota.

I fondi pensione non sono tenuti alla pubblicazione periodica del

valore unitario della quota. Infatti, considerato che l'orizzonte

temporale rilevante per la valutazione dell'andamento degli

investimenti dei fondi pensione e' il mediolungo termine,

l'informazione fornita agli iscritti in base alle presenti

disposizioni risulta soddisfacente a realizzare un'adeguata

informativa. Con riferimento ai potenziali aderenti, risultano

altresi' soddisfacenti le informazioni fornite in sede di scheda

informativa ovvero di prospetto informativo.

Cio' posto, i fondi pensione negoziali che intendano pubblicare il

valore unitario della quota segnalano alla Commissione di vigilanza

le modalita' della pubblicazione, curando che essa sia comunque

accompagnata:

a) dall'avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore

unitario della quota puo' variare in modo considerevole e che il

risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in

un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza;

b) da informazioni (ad esempio in termini di rendimento e di

volatilita') riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte

temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non

sono necessariamente rappresentativi di quelli che sara' possibile

conseguire nel futuro.

I fondi pensione negoziali segnalano altresi' annualmente alla

Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente

sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di

altre comunicazioni relative al fondo pensione.

Gli intermediari gestori di fondi pensione aperti che intendano

pubblicare il valore unitario della quota curano che la pubblicazione

sia accompagnata dalle avvertenze e dalle informazioni di cui al

precedente periodo. Inoltre, essi hanno cura che i costi

dell'eventuale pubblicazione non gravino, in maniera diretta o

indiretta, sugli iscritti al fondo e segnalano annualmente alla

Commissione di vigilanza l'ammontare delle spese eventualmente

sostenute per la pubblicazione del valore unitario della quota e di

altre comunicazioni relative al fondo pensione. Il responsabile del

fondo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente

paragrafo.

((elevato a)1 ) Ad esempio, i fondi possono predisporre procedure

informatiche di calcolo delle rendite e metterle a disposizione degli

iscritti con le modalita' indicate al precedente paragrafo.