FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialità
Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
maggio 1998, n. 110, S.G.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione;
Visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Vista la proposta del comitato
istituto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre
1996;
Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni ;
Decreta:
Articolo 1.
I contenuti delle attività
formative per apprendisti esterne all’azienda di cui all’articolo 16, secondo
comma, della legge 24 giugno 1997, n.196, e le competenze da conseguire mediante
l’esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi
di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato
Regioni.
I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e
con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente
decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni
nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni
comparative più rappresentative.
Articolo 2.
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a) contenuti a carattere
trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze
linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze
organizzative e gestionali e le conoscenze economiche ( di sistema, di settore
ed aziendali ); in questo contesto una parte dell’attività formativa dovrà
essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro,
all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai
modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo
differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito
saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di
protezione individuali, propri della figura professionale in esame.
Ai contenuti di cui al punto a)
non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per
cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui
contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta
nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture
scolastiche, accreditate ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24
giugno 1997, n.196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità
di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata ai sensi del
successivo art.5, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema
formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di
completamento dell’obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore.
Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti
formativi.
Articolo 3.
In caso di riassunzione presso
altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo
professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel
punto a) del primo comma dell’articolo precedente sono esentati dalla frequenza
dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare
l’avvenuta partecipazione ai corsi.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere gli accordi
tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i
relativi contenuti formativi e la durata dell’apprendistato.
Articolo 4.
1. Le imprese che hanno nel
proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge
funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra
l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane
la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell’impresa.
3. I decreti di cui all’art.1, tenuto conto delle proposte concordate tra le
parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per
l’acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare
per cinque
anni la documentazione relativa all’attività formativa svolta.
Articolo 5.
1. Al termine del periodo di
apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite
dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica
competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnato
al lavoratore.
2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati
dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art.17, della legge
24 giugno 1997, n.196.
3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali,
iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei
lavoratori di cui al presente decreto.
Articolo 6.
Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196.