FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialit�

 

Decreto 20 maggio 1999, n. 179.

Individuazione dei contenuti delle attivit� di formazione degli apprendisti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1999, n. 138, S.G.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l�art.16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attivit� di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall�art.1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilit� nell�individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell�art.2 dello stesso decreto;
Acquisita l�intesa del Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
Articolo 1.
1. Le attivit� formative per apprendisti di cui all�art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell�8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali:
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell�ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia:
Conoscere i principi e le modalit� di organizzazione del lavoro nell�impresa (dei rispettivi settori);
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell�impresa:
le condizioni e i fattori di redditivit� dell�impresa (produttivit�, efficacia e efficienza);
il contesto di riferimento di un�impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualit� e alla soddisfazione del cliente;
sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialit� anche in forma associata;
Disciplina del rapporto di lavoro:
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul lavoro ( misure collettive ):
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attivit� formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all�accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell�apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l�apprendista e la struttura formativa.
Articolo 2.
1. I contenuti di cui all�art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell�8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l�esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalit�;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro;
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terr� conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalit� dell�apprendista.
Articolo 3.
1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell�accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell�individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l�eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sar� effettuato all�interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Articolo 4.
1. Per l�assolvimento dei compiti di cui all�art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell�8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale che operer� con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell�ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Articolo 5
1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all�art.1, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell�8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attivit� formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente pi� rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
Il Ministro: Bassolino.