FABI - La pubblicazione dei testi non ha ufficialità

 

Decreto 20 maggio 1999, n. 179.

Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1999, n. 138, S.G.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art.16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall’art.1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell’individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 dello stesso decreto;
Acquisita l’intesa del Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
Articolo 1.
1. Le attività formative per apprendisti di cui all’art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali:
valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed economia:
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori);
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa:
le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);
il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;
Disciplina del rapporto di lavoro:
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul lavoro ( misure collettive ):
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa.
Articolo 2.
1. I contenuti di cui all’art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro;
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell’apprendista.
Articolo 3.
1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Articolo 4.
1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Articolo 5
1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all’art.1, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
Il Ministro: Bassolino.