FABI -
La pubblicazione dei testi non ha ufficialità
Decreto 20 maggio
1999, n. 179.
Individuazione dei contenuti delle attività di
formazione degli apprendisti. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 1999, n. 138, S.G.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art.16 della Legge
24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8
aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività
di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare
attuazione a quanto disposto dall’art.1 di tale decreto garantendo la necessaria
flessibilità nell’individuazione dei contenuti della formazione di cui alle
lettere a) e b) dell’art.2 dello stesso decreto;
Acquisita l’intesa del
Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
Articolo 1.
1. Le attività formative
per apprendisti di cui all’art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro
dell’8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati
in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed
economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze
relazionali:
valutare le competenze e
risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o
esterna);
analizzare e risolvere situazioni problematiche;
definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa.
Organizzazione ed
economia:
Conoscere i principi e le
modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori);
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa:
le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e
efficienza);
il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta
europea, ecc.);
saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla
soddisfazione del cliente;
sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma
associata;
Disciplina del
rapporto di lavoro:
conoscere le linee
fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti
contrattuali;
conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul
lavoro ( misure collettive ):
conoscere gli aspetti
normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività
formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza,
alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del
Patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa.
Articolo 2.
1. I contenuti di cui
all’art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 1998 e
le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere
definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e
servizi di settore e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro;
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei
percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa
riferimento la professionalità dell’apprendista.
Articolo 3.
1. I percorsi formativi
individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla
base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti
e dell’individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e
l’eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato
all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Articolo 4.
1. Per l’assolvimento dei
compiti di cui all’art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell’8
aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una
commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e
composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre
rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con
il supporto tecnico dell’ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
Articolo 5
1. In via transitoria e in
assenza degli accordi nazionali di cui all’art.1, comma 2, del decreto del
Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività
formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1 e 2
del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le
organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più
rappresentative.