Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo supremo della F.A.B.I. e le sue deliberazioni hanno carattere vincolante per tutta l’organizzazione.
Compongono il Congresso Nazionale i Delegati di tutti i S.A.B. eletti dagli iscritti secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
Il Congresso è convocato normalmente ogni quattro anni ed anche anticipatamente ove lo richieda il Consiglio Nazionale o un gruppo di S.A.B. che complessivamente rappresenti il 40% degli stessi, o la metà più uno degli iscritti alla Federazione.
Il Congresso provvede:
a) ad eleggere i membri del C.D.C., il Collegio dei Sindaci e dei due Collegi dei Probiviri, seguendo i criteri di cui all’art. 23 e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni;
b) a deliberare tutte le modifiche del presente Statuto, le quali devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli iscritti rappresentati;
c) a definire l’indirizzo per l’attività sindacale ed organizzativa degli organismi della Federazione;
d) a deliberare sull’opera svolta dal C.D.C.;
e) a deliberare su ogni altra materia rilevante per l’organizzazione ed iscritta all’Ordine del Giorno.
dallo Statuto della FABI Artt. 10, 11, 12, 13.