Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) i rappresentanti dei SAB nella misura di uno ogni 400 iscritti o frazione. Il Congresso Provinciale elegge il 50% dei rappresentanti dei S.A.B. con arrotondamento dell’eventuale frazione all’unità inferiore, secondo le modalità di elezione contenute nei rispettivi regolamenti elettorali dei congressi provinciali. Per i SAB fino a 400 iscritti, l’unico rappresentante viene sempre eletto di volta in volta dal C.D.P. In caso di decadenza di un consigliere eletto nel Congresso Provinciale_ si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il C.D.P. dovrà comunque completare la propria delegazione eleggendo i restanti delegati, di norma, tra i componenti il C.D.P. stesso. Su richiesta anche di un solo componente del C.D.P., la delegazione sarà eletta a scrutinio segreto con votazione non superiore ai 4/5 dei delegati. Di norma un segretario del S.A.B. farà parte della delegazione del proprio Sindacato.
b) i componenti del C.D.C.;
c) i componenti della Segreteria Nazionale;
d) un rappresentante per ogni coordinamento di settore e un rappresentante della F.A.B.I. pensionati. Tutti i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) con diritto di parola e di voto;
e) i componenti del Collegio Sindacale della Federazione con il solo diritto di parola e non di voto.

Il Consiglio Nazionale:
a) indirizza e controlla l’opera del C.D.C. nel periodo che intercorre da un Congresso all’altro;
b) è consultato, con delibera conforme del C.D.C., su tutte le questioni e gli argomenti di particolare interesse;
c) in casi di speciale urgenza o necessità può sostituirsi al Congresso Nazionale per determinazioni o provvedimenti di emergenza, nel rispetto delle direttive generali fissate dal Congresso e ad eccezione degli argomenti per i quali è richiesta, in sede congressuale, la maggioranza qualificata;
d) convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario e ne formula l’ordine del giorno;
e) su proposta del C.D.C. fissa l’importo dei contributi dovuti dai S.A.B. alla Federazione, nonché la misura del contributo dovuto dagli iscritti ai S.A.B.;
f) approva i Regolamenti per lo svolgimento del Congresso Nazionale e per il proprio funzionamento;
g) su proposta del C.D.C. delibera i criteri generali di rimborso e/o indennizzo relativi alle attività connesse alle cariche federali, regionali, dei S.A.B. e di tutti gli organismi finanziati dalla Federazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il C.D.C. o un gruppo di S.A.B. che complessivamente rappresenti almeno un terzo degli iscritti alla F.A.B.I.

dallo Statuto della FABI Art. 18, 19, 20.