VERBALE DI ACCORDO
In data 17 luglio
2003, in Pesaro
tra
-
BANCA POPOLARE
DELL’ADRIATICO S.p.A.
e
-
le Organizzazioni
Sindacali Aziendali FABI, FEDERDIRIGENTI, SINFUB
premesso che
§
con D.M. 28 aprile 2000,
n. 158 è stato istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno
del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del Personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà);
§
con Verbale di
incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le
prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate
anche per i casi di eccedenze di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative
di esodo volontario;
§
l’accordo di Gruppo
10 giugno 2003 ha stabilito principi generali e criteri per regolare modalità e
condizioni di ricorso al Fondo di Solidarietà – ai sensi del citato Verbale ABI
- da applicare nelle sedi aziendali per la gestione di eccedenze di Personale
conseguenti all’applicazione dei piani aziendali ed oggetto di definizione –
tempo per tempo – attraverso le previste procedure;
§
per quanto riguarda
la Banca Popolare dell’Adriatico, con riferimento ad operazioni discendenti
dall’applicazione del piano industriale del triennio 2003-2005, su un organico
complessivo al 30 giugno 2003 di 1.294, sono state evidenziate eccedenze in
numero di 107 unità relativamente all’efficientamento della Rete, delle
strutture di Direzione Generale, nonché delle unità operative Cardine
Finanziaria ricomprese nei perimetri di attività di MOI e DAL (Accordo 27
febbraio 2003), mentre eventuali ulteriori efficienze potranno derivare da
futuri interventi di razionalizzazione CHe saranno oggetto di idoneo confronto
sindacale;
§
occorre dare
applicazione all’Accordo di Gruppo per quanto riguarda i demandi contenuti nel
medesimo a profili da regolare in sede aziendale;
si conviene quanto segue
1.
La premessa
costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2.
Presso la Banca Popolare
dell’Adriatico il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5,
comma I, lett. b), del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria, nel
rispetto di quanto stabilito nell’Accordo ABI 24 gennaio 2001 ed in
applicazione dei criteri previsti dal richiamato Accordo 10 giugno 2003 con
riferimento a:
§
requisiti di cui ai
punti 3 e 4 per quanto attiene al Personale destinatario delle prestazioni
straordinarie anzidette;
§
le scadenze
temporali stabilite al punto 5 per la risoluzione del rapporto di lavoro degli
interessati, con inizio a partire dal 1° novembre 2003;
§
obblighi di
informazione e documentazione a carico del Personale in questione fissati al
punto 7.
3.
Al fine di fornire
al Personale interessato tutti gli elementi relativi all’operazione in discorso
(ivi compreso il riferimento a quanto previsto al punto 14. dell’Accordo 10
giugno 2003) è predisposta dalla Banca una comunicazione generale - cui seguirà
una informativa di dettaglio sulle singole posizioni individuali - sui
contenuti dell’iniziativa ed il relativo modulo di adesione al Fondo di
Solidarietà in modo da consentire una compiuta valutazione in materia e
l’inoltro delle adesioni entro il termine del 31 ottobre 2003 se la maturazione
dei requisiti avviene entro il 31.12.2007 ed entro il 1° marzo 2004 se la
maturazione è prevista entro il 31.12.2008. Il Personale potrà, in fase di
adesione al Fondo, rilasciare per il tramite della Banca eventuale delega
all’INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali
successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
Fermi restando i
principi sanciti in materia di previdenza complementare aziendale dall’Accordo
di Gruppo 10.6.2003 ed in coerenza con i medesimi, ai trattamenti vigenti in
Banca sono apportate le seguenti modifiche:
Le Parti si danno atto che per il Personale interessato trovano applicazione i principi ed i criteri stabiliti nell’Accordo di Gruppo del 10.6.2003 – punto 9, lettera a), punto II – per la cui applicazione vanno adeguate le normative statutarie della forma pensionistica aziendale che interessa il Personale della ex Banca Popolare Pesarese Ravennate.
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA EX ACCORDO AZIENDALE 2 MARZO 1999 E TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE “PREVIBANK” EX ACCORDO AZIENDALE 29/4/1992
Per gli iscritti che accedano al Fondo di Solidarietà ex D.M. Lavoro 158/2000 è possibile il riscatto, il trasferimento ad altro fondo o il mantenimento del montante di competenza al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza penalizzazioni (in caso di riscatto o trasferimento) e l’immediato riconoscimento del valore attuale della contribuzione ordinaria a carico della Banca per il periodo intercorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione del diritto alla pensione INPS.
5.
Relativamente alla
polizza assicurativa per la copertura sanitaria a favore dei dipendenti, la
Banca si impegna ad equiparare il Personale che acceda al Fondo di Solidarietà,
e per l’intera durata della permanenza, a quello in servizio.
Per quanto attiene alla polizza
assicurativa “infortuni professionali ed extra-professionali” a favore dei
dipendenti, la Banca si impegna a garantire al Personale che acceda al Fondo di
Solidarietà, per l’intera durata della permanenza, la copertura assicurativa
extra-professionale.
6. In materia di condizioni agevolate e
finanziamenti a decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per
tutto il periodo di adesione al medesimo per il Personale interessato sono
confermate le condizioni applicate al Personale in servizio, ferma restando,
per quanto attiene alla operazioni di finanziamento, la valutazione del merito
creditizio da parte della Banca.
7. Le verifiche sull’andamento dell’iniziativa sono stabilite come segue:
a) entro il mese di novembre 2003 per un primo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e circa le previsioni delle uscite nel 2003;
b) entro marzo 2004 per un secondo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e degli effetti prodotti dal presente Accordo soprattutto nell’ambito della Rete, nonché per avviare il confronto sulle assunzioni da determinare in funzione del superamento del numero di efficienze indicate in premessa, come previsto al punto 16 dell’Accordo 10 giugno 2003 al fine di colmare le esigenze di organico della Rete in tali contesti;
c) dopo il predetto incontro, al termine di ogni trimestre, con prima scadenza fine giugno 2004, per dare conto delle ulteriori fasi applicative del Fondo di Solidarietà e del piano di assunzioni;
d) a partire dal mese di marzo 2004, per una verifica in ordine alla possibile reiterazione del ricorso al Fondo nei termini di cui al punto b), art. 15 dell’Accordo di Gruppo 10.6.2003. Tale verifica dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2004.
8. In relazione alle necessità di riconversione e riqualificazione di Personale a seguito delle riorganizzazioni ed efficientamenti oggetto delle procedure richiamate nella premessa e per il numero di risorse ivi indicate si potrà fare ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1. del D.M. n.158/2000. In tal senso le Parti convengono che i contenuti di tali iniziative formative saranno oggetto di apposita valutazione congiunta all’atto della loro programmazione e condividono l’importanza di favorire l’accesso alle citate prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà.
9. La Banca si riserva di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione economica individuate per favorire l’adesione alle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà.
La Banca conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa in ordine a:
- priorità nelle assunzioni definitive per il Personale in servizio con contratto a tempo determinato;
- pieno utilizzo della concessione del part-time;
- opportunità di avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali che, nel caso di modifiche legislative in materia previdenziale in ordine alle “finestre per anzianità”, abbia ad oggetto la valutazione delle posizioni del Personale che abbia aderito al Fondo di Solidarietà ma non sia ancora cessato dal rapporto di lavoro;
- valutazione prioritaria delle richieste di trasferimento laddove si renda necessario colmare le esigenze di organico della rete derivanti dall’applicazione del Fondo;
- fornire alle Organizzazioni Sindacali aziendali, anticipatamente rispetto al Personale destinatario, la modulistica che verrà all’uopo predisposta per il Personale medesimo.
Quanto sopra, per i primi due alinea, sempre tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali che verranno rappresentate nelle previste sedi di verifica.
La
Banca, coerentemente agli impegni assunti dalla Capogruppo, conferma che
successivamente al 31.12.2003 non saranno attivate ulteriori iniziative
aziendali di incentivazione nei confronti del Personale che maturi i requisiti
per i pensionamento nell’arco temporale previsto per l’applicazione del Fondo
di Solidarietà.
BANCA
POPOLARE DELL’ADRIATICO SPA FABI
FEDERDIRIGENTI
SINFUB