VERBALE DI ACCORDO

 

 

In data 17 luglio 2003, in Pesaro

 

tra

 

-          BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO S.p.A.

 

e

 

-          le Organizzazioni Sindacali Aziendali FABI, FEDERDIRIGENTI, SINFUB

 

 

premesso che

 

 

§         con D.M. 28 aprile 2000, n. 158 è stato istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito” (di seguito Fondo di Solidarietà);

 

§         con Verbale di incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), siano erogate anche per i casi di eccedenze di Personale gestiti con il ricorso ad iniziative di esodo volontario;

 

§         l’accordo di Gruppo 10 giugno 2003 ha stabilito principi generali e criteri per regolare modalità e condizioni di ricorso al Fondo di Solidarietà – ai sensi del citato Verbale ABI - da applicare nelle sedi aziendali per la gestione di eccedenze di Personale conseguenti all’applicazione dei piani aziendali ed oggetto di definizione – tempo per tempo – attraverso le previste procedure;

 

§         per quanto riguarda la Banca Popolare dell’Adriatico, con riferimento ad operazioni discendenti dall’applicazione del piano industriale del triennio 2003-2005, su un organico complessivo al 30 giugno 2003 di 1.294, sono state evidenziate eccedenze in numero di 107 unità relativamente all’efficientamento della Rete, delle strutture di Direzione Generale, nonché delle unità operative Cardine Finanziaria ricomprese nei perimetri di attività di MOI e DAL (Accordo 27 febbraio 2003), mentre eventuali ulteriori efficienze potranno derivare da futuri interventi di razionalizzazione CHe saranno oggetto di idoneo confronto sindacale;

 

§         occorre dare applicazione all’Accordo di Gruppo per quanto riguarda i demandi contenuti nel medesimo a profili da regolare in sede aziendale;

 

 

si conviene quanto segue

 

 

1.      La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

 

2.      Presso la Banca Popolare dell’Adriatico il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma I, lett. b), del D.M. n. 158/2000 avviene su base volontaria, nel rispetto di quanto stabilito nell’Accordo ABI 24 gennaio 2001 ed in applicazione dei criteri previsti dal richiamato Accordo 10 giugno 2003 con riferimento a:

 

§         requisiti di cui ai punti 3 e 4 per quanto attiene al Personale destinatario delle prestazioni straordinarie anzidette;

§         le scadenze temporali stabilite al punto 5 per la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati, con inizio a partire dal 1° novembre 2003;

§         obblighi di informazione e documentazione a carico del Personale in questione fissati al punto 7.

 

3.      Al fine di fornire al Personale interessato tutti gli elementi relativi all’operazione in discorso (ivi compreso il riferimento a quanto previsto al punto 14. dell’Accordo 10 giugno 2003) è predisposta dalla Banca una comunicazione generale - cui seguirà una informativa di dettaglio sulle singole posizioni individuali - sui contenuti dell’iniziativa ed il relativo modulo di adesione al Fondo di Solidarietà in modo da consentire una compiuta valutazione in materia e l’inoltro delle adesioni entro il termine del 31 ottobre 2003 se la maturazione dei requisiti avviene entro il 31.12.2007 ed entro il 1° marzo 2004 se la maturazione è prevista entro il 31.12.2008. Il Personale potrà, in fase di adesione al Fondo, rilasciare per il tramite della Banca eventuale delega all’INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

4.      Fermi restando i principi sanciti in materia di previdenza complementare aziendale dall’Accordo di Gruppo 10.6.2003 ed in coerenza con i medesimi, ai trattamenti vigenti in Banca sono apportate le seguenti modifiche:

 

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE a prestazione definita ex accordo aziendale 29 dicembre 1987

Le Parti si danno atto che per il Personale interessato trovano applicazione i principi ed i criteri stabiliti nell’Accordo di Gruppo del 10.6.2003 – punto 9, lettera a), punto II – per la cui applicazione vanno adeguate le normative statutarie della forma pensionistica aziendale che interessa il Personale della ex Banca Popolare Pesarese Ravennate.

 

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE A CONTRIBUZIONE DEFINITA EX ACCORDO AZIENDALE 2 MARZO 1999 E TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE “PREVIBANK” EX ACCORDO AZIENDALE 29/4/1992

Per gli iscritti che accedano al Fondo di Solidarietà ex D.M. Lavoro 158/2000 è possibile il riscatto, il trasferimento ad altro fondo o il mantenimento del montante di competenza al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza penalizzazioni (in caso di riscatto o trasferimento) e l’immediato riconoscimento del valore attuale della contribuzione ordinaria a carico della Banca per il periodo intercorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla maturazione del diritto alla pensione INPS. 

 

5.      Relativamente alla polizza assicurativa per la copertura sanitaria a favore dei dipendenti, la Banca si impegna ad equiparare il Personale che acceda al Fondo di Solidarietà, e per l’intera durata della permanenza, a quello in servizio.

Per quanto attiene alla polizza assicurativa “infortuni professionali ed extra-professionali” a favore dei dipendenti, la Banca si impegna a garantire al Personale che acceda al Fondo di Solidarietà, per l’intera durata della permanenza, la copertura assicurativa extra-professionale.

 

6.       In materia di condizioni agevolate e finanziamenti a decorrere dalla data di accesso al Fondo di solidarietà e per tutto il periodo di adesione al medesimo per il Personale interessato sono confermate le condizioni applicate al Personale in servizio, ferma restando, per quanto attiene alla operazioni di finanziamento, la valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

 

7.      Le verifiche sull’andamento dell’iniziativa sono stabilite come segue:

 

a)     entro il mese di novembre 2003 per un primo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e circa le previsioni delle uscite nel 2003;

 

b)     entro marzo 2004 per un secondo esame della situazione delle adesioni al Fondo di Solidarietà e degli effetti prodotti dal presente Accordo soprattutto nell’ambito della Rete, nonché per avviare il confronto sulle assunzioni da determinare in funzione del superamento del numero di efficienze indicate in premessa, come previsto al punto 16 dell’Accordo 10 giugno 2003 al fine di colmare le esigenze di organico della Rete in tali contesti;

 

c)      dopo il predetto incontro, al termine di ogni trimestre, con prima scadenza fine giugno 2004, per dare conto delle ulteriori fasi applicative del Fondo di Solidarietà e del piano di assunzioni;

 

d)     a partire dal mese di marzo 2004, per una verifica in ordine alla possibile reiterazione del ricorso al Fondo nei termini di cui al punto b), art. 15 dell’Accordo di Gruppo 10.6.2003. Tale verifica dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2004.

 

8.      In relazione alle necessità di riconversione e riqualificazione di Personale a seguito delle riorganizzazioni ed efficientamenti oggetto delle procedure richiamate nella premessa e per il numero di risorse ivi indicate si potrà fare ricorso anche alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1. del D.M. n.158/2000. In tal senso le Parti convengono che i contenuti di tali iniziative formative saranno oggetto di apposita valutazione congiunta all’atto della loro programmazione e condividono l’importanza di favorire l’accesso alle citate prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà. 

 

9.      La Banca si riserva di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le forme di incentivazione economica individuate per favorire l’adesione alle iniziative di ricorso al Fondo di Solidarietà.

 

Impegni dell’Azienda

La Banca conferma gli impegni già espressi in corso di trattativa in ordine a:

-          priorità nelle assunzioni definitive per il Personale in servizio con contratto a tempo determinato;

-          pieno utilizzo della concessione del part-time;

-          opportunità di avviare un confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali che, nel caso di modifiche legislative in materia previdenziale in ordine alle “finestre per anzianità”, abbia ad oggetto la valutazione delle posizioni del Personale che abbia aderito al Fondo di Solidarietà ma non sia ancora cessato dal rapporto di lavoro;

-          valutazione prioritaria delle richieste di trasferimento laddove si renda necessario colmare le esigenze di organico della rete derivanti dall’applicazione del Fondo;

-          fornire alle Organizzazioni Sindacali aziendali, anticipatamente rispetto al Personale destinatario, la modulistica che verrà all’uopo predisposta per il Personale medesimo.

Quanto sopra, per i primi due alinea, sempre tenute presenti le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali che verranno rappresentate nelle previste sedi di verifica.

 

Dichiarazione dell’Azienda

La Banca, coerentemente agli impegni assunti dalla Capogruppo, conferma che successivamente al 31.12.2003 non saranno attivate ulteriori iniziative aziendali di incentivazione nei confronti del Personale che maturi i requisiti per i pensionamento nell’arco temporale previsto per l’applicazione del Fondo di Solidarietà.

 

BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO SPA                              FABI

 

 

                                                                                     FEDERDIRIGENTI

 

 

                                                                                    SINFUB

 

 

 

 

Allegato

§         lettera incentivo all’esodo