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Art. 34 - Contributo di solidarietà generazionale

 

 

Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 12 luglio 1995, al ricorrere delle seguenti condizioni:

 

-che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;

 

-che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;

 

-che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.

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