L�art. 16 del CCNL 12 dicembre 2001 in tema di �Distacco del personale� � sostituito dal seguente:
Art. 6 � Distacco del personale
1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l�azienda distaccante.
2. Al lavoratore/lavoratrice distaccato sar� corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall�azienda distaccante e l�eventuale premio incentivante dell�azienda distaccataria che ne comunicher� criteri e modalit�. Al lavoratore distaccato sar�, inoltre, garantita la complessiva continuit� dello sviluppo professionale.
3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l�azienda fornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 15, 18 e 19, una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell�informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonch�, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.
4. Detta procedura � altres� finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma, delle modalit� di rientro degli interessati, nonch� della complessiva continuit� dello sviluppo professionale del lavoratore.
5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l�azienda rende operativi i propri provvedimenti. |