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L’art. 79 del CCNL  12 dicembre 2001 in tema di “Prestazione lavorativa dei quadri direttivi ” è sostituito dal seguente:

 

Art. 30 – Prestazione lavorativa

 

1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.

 

2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.

 

3. L’azienda valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del presente contratto. Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 11 l’azienda fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.

 

4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale.

 

5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali giorni il concessionario esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.

 

6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’all. n. 3.

 

7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

 

8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e il concessionario.

 

9. Su richiesta di una delle Parti stipulanti le OO.SS. e l’Ascotributi si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.



 

NORMA TRANSITORIA

 

Le soluzioni adottate aziendalmente in relazione al 3° comma dell’art. 79 del ccnl 12 dicembre 2001 avranno applicazione non oltre il 31 dicembre 2004.

 

CHIARIMENTI A VERBALE

 

1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo,sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa – il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria – anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’impresa.

 

2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a strutture periferiche) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le aziende esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.

 

3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, D.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo D.lgs. n. 66 del 2003.

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