L�art. 79 del CCNL 12 dicembre 2001 in tema di �Prestazione lavorativa dei quadri direttivi � � sostituito dal seguente:
Art. 30 � Prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell�ambito di un rapporto fiduciario.
2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l�orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3� area professionale addetto all�unit� di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilit� temporale proprie di tale categoria e criteri di �autogestione� individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3. L�azienda valuta la possibilit� di corrispondere al quadro direttivo un�apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l�anno. Tale valutazione avviene nell�ambito di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del presente contratto. Nel corso dell�incontro annuale di cui all�art. 11 l�azienda fornisce un�informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.
4. La predetta erogazione pu� essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l�erogazione del premio aziendale.
5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonch� di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l�interessato � addetto risulti normalmente operante dal luned� al venerd�) o luned� (nel caso che il nucleo operativo cui l�interessato � addetto risulti normalmente operante dal marted� al sabato) nonch� di sabato pomeriggio e luned� mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l�interessato � addetto risulti normalmente operante dal luned� pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali giorni il concessionario esenter�, correlativamente, l�interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all�all. n. 3.
7. L�indennit� di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione � compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla met� se la prestazione notturna � di durata fino a 2 ore.
8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che � lo spirito della presente norma, la questione potr� formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e il concessionario.
9. Su richiesta di una delle Parti stipulanti le OO.SS. e l�Ascotributi si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.
NORMA TRANSITORIA
Le soluzioni adottate aziendalmente in relazione al 3� comma dell�art. 79 del ccnl 12 dicembre 2001 avranno applicazione non oltre il 31 dicembre 2004.
CHIARIMENTI A VERBALE
1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo,sottolineano la rilevanza dell�autogestione della prestazione lavorativa � il rigido controllo della quale non � compatibile con le caratteristiche della categoria � anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i �tempi� della propria attivit� di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell�impresa.
2. Le Parti condividono, altres�, che una corretta applicazione della presente disciplina non pu� prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l�autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a strutture periferiche) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficolt�. A tal fine, le aziende esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.
3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, D.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di �periodo notturno� e di �lavoratore notturno� di cui all�art. 1 del medesimo D.lgs. n. 66 del 2003. |