L�art. 73 del CCNL 12 dicembre 2001 in tema di �Trattamento di fine rapporto� � sostituito dal seguente:
Art. 27 � Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto � costituita dai seguenti emolumenti.
2. Per le aree professionali dalla 1� alla 3�: -stipendio; -scatti di anzianit�;
-importo
ex ristrutturazione tabellare; e, ove spettino, da -assegno di cui all�art. 92, ultimo comma; -indennit� di rischio; -indennit� per lavori svolti in locali sotterranei; - concorso spese tranviarie; -indennit� di cui all�art. 95, 3� comma; - indennit� di turno diurno; - assegni di cui all�art. 107; - eventuale ex premio di rendimento aziendale; -indennit� aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell�art. 46 del ccnl 23 ottobre 1980, Banche; -compensi percentuali di cui agli artt. 43, 44 e 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione; -eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, semprech� assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fin tanto gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.
3. Per i quadri direttivi: -stipendio; -tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l�indennit� di rischio.
4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalit� similari al quadro direttivo trasferito o in missione. |