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L�art. 73 del CCNL  12 dicembre 2001 in tema di �Trattamento di fine rapporto� � sostituito dal seguente:

 

Art. 27 � Trattamento di fine rapporto

 

1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto � costituita dai seguenti emolumenti.

 

2. Per le aree professionali dalla 1� alla 3�:

-stipendio;

-scatti di anzianit�;

-importo ex ristrutturazione tabellare;

 

e, ove spettino, da

-assegno di cui all�art. 92, ultimo comma;

-indennit� di rischio;

-indennit� per lavori svolti in locali sotterranei;

-   concorso spese tranviarie;

-indennit� di cui all�art. 95, 3� comma;

-   indennit� di turno diurno;

-   assegni di cui all�art. 107;

-   eventuale ex premio di rendimento aziendale;

-indennit� aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell�art. 46 del ccnl 23 ottobre 1980, Banche;

-compensi percentuali di cui agli artt. 43, 44 e 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione;

-eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, semprech� assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fin tanto gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.

 

3. Per i quadri direttivi:

-stipendio;

-tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l�indennit� di rischio.

 

4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalit� similari al quadro direttivo trasferito o in missione.

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