Return

L’art. 73 del CCNL  12 dicembre 2001 in tema di “Trattamento di fine rapporto” è sostituito dal seguente:

 

Art. 27 – Trattamento di fine rapporto

 

1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.

 

2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª:

-stipendio;

-scatti di anzianità;

-importo ex ristrutturazione tabellare;

 

e, ove spettino, da

-assegno di cui all’art. 92, ultimo comma;

-indennità di rischio;

-indennità per lavori svolti in locali sotterranei;

-   concorso spese tranviarie;

-indennità di cui all’art. 95, 3° comma;

-   indennità di turno diurno;

-   assegni di cui all’art. 107;

-   eventuale ex premio di rendimento aziendale;

-indennità aziendali di cui al secondo comma della Nota a verbale n. 1 dell’art. 46 del ccnl 23 ottobre 1980, Banche;

-compensi percentuali di cui agli artt. 43, 44 e 45, per la quota riconosciuta quale retribuzione;

-eventuali altri emolumenti previsti dai contratti integrativi aziendali ed in atto alla data del 31 maggio 1982, semprechè assoggettabili al contributo dovuto per le prestazioni di capitale al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari ai sensi delle norme vigenti a detta data e fin tanto gli emolumenti stessi continueranno ad essere corrisposti.

 

3. Per i quadri direttivi:

-stipendio;

-tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.

 

4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 58 e 80 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.

Return