di
Caterina Stramenga
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
15
Sicurezza
Giugno
/
Luglio 2016
z
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale;
z
limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai la-
voratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento;
z
richiedere l’osservanza delle norme da parte dei sin-
goli lavoratori;
z
adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza;
z
richiedere l’osservanza degli obblighi in capo al me-
dico competente;
z
informare il più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato;
z
adempiere agli obblighi d’informazione, formazione;
z
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richie-
dere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
z
consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza copia del documento di
valutazione dei rischi;
z
elaborare il documento unico di valutazione dei ri-
schi in caso di appalti;
z
comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul
lavoro;
z
consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza nei casi richiesti;
z
aggiornare le misure di prevenzione;
z
comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
z
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla man-
sione lavorativa specifica, senza il prescritto giudizio
di idoneità.
Nelle strutture complesse, come le aziende del settore
del credito, il DL può delegare un suo rappresentante
attribuendo ad esso tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo con l’autonomia di spesa neces-
saria allo svolgimento delle funzioni delegate.
L’Art. 16 del Dlg.81/08 definisce le condizioni di de-
lega:
z
Atto scritto con data certa;
z
Requisiti necessari da parte del delegato, professio-
nalità ed esperienza;
z
Natura dei poteri attribuiti;
z
Accettazione scritta;
z
Autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento
delle funzioni.
La delega di funzioni non esonera il DL all’obbligo di
vigilanza sul corretto espletamento da parte del dele-
gato delle funzioni attribuite e dalle conseguenti re-
sponsabilità.
In ogni caso il Datore di Lavoro non può delegare le
seguenti attività:
z
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente ela-
borazione del documento previsto dall’Art. 28 sulla
valutazione dei rischi;
z
la designazione del responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione dai rischi.
IL DL e/o l’eventuale delegato, sono destinatari di nu-
merose sanzioni penali ed amministrative per l’inos-
servanza dei loro obblighi (Art. 55 del Dlg.81/08).
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