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vando in termini drammatici il
già compromesso tessuto socio-
economico.
Nello specifico la norma prevede la
sospensione delle cartelle esattoria-
li i cui versamenti scadevano tra l’8
marzo e il 31 agosto; la riscossione
potrà riprendere quindi dal 1° set-
tembre 2020 sempre che, non in-
tervenga un ulteriore rinvio.
La sospensione dei pagamenti at-
tualmente in corso si applica a:
z
cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione;
z
avvisi di accertamento esecutivi
emessi sia dall’Agenzia delle en-
trate che dalle Agenzia delle do-
gane e dei monopoli;
z
avvisi di addebito emessi dagli
enti previdenziali;
z
ingiunzioni di cui al Regio De-
creto n. 639/1910 emessi dagli
enti territoriali;
z
nuovi atti esecutivi emessi dagli
Enti Locali per entrate tributa-
rie e patrimoniali.
Il Decreto Rilancio prevede anche
che i pagamenti dovranno essere
effettuati in un’unica soluzione
entro il 30 settembre 2020. Ov-
viamente, i contribuenti potranno
richiedere la rateizzazione del lo-
ro debito.
Per quanto riguarda le precedenti
definizioni agevolate (Rottama-
zione Ter e il Saldo e stralcio), le
cui rate erano in scadenza nel
2020, potranno essere versate in-
tegralmente entro il 10 dicembre
di questo stesso anno. Il termine,
in questo caso, è vincolante: nel
caso non si effettui il versamento
entro questa data, il contribuente
perderà tutti i benefici connessi a
queste definizioni agevolate.
Tra le misure agevolative emanate
è inoltre previsto un fermo dal
19/5/2020 al 31/8/2020 dei pi-
gnoramenti su stipendi e pensioni
e altre indennità assimilate, effet-
tuati dall'Agente della riscossione
prima dell'entrata in vigore del
decreto Rilancio. Pertanto, fino al
31 agosto 2020, il datore di lavoro
o l'ente pensionistico non potrà
effettuerà le relative trattenute e
le somme saranno rese disponibili
al debitore.
Un altro aiuto alle imprese, anche
di piccole dimensioni, è stato reso
disponibile grazie alla possibilità
per le Pubbliche Amministrazioni
di procedere al pagamento delle
varie fatture in giacenza, (emesse
ad esempio dalle proprie aziende
fornitrici, senza prima verificare
la presenza di eventuali debiti
scaduti di importi superiori a 5
mila euro, andando temporanea-
mente in deroga all’ex art. 48 bis
DPR 602/73 la cosiddetta “Verifi-
ca inadempimenti”).
È d’obbligo precisare che, durante
il periodo di sospensione della ri-
scossione l’Agenzia delle Entrate
- Riscossione non potrà attivare
alcuna procedura cautelare o ese-
cutiva per le cartelle i cui termini
di pagamento sono scaduti prima
dell’8 marzo 2020, né procedere
alla notifica di nuove cartelle di
pagamento.
Nel complesso si stima che siano
state quasi 6,7 milioni le cartelle
sospese per l’emergenza corona-
virus, prima regione il Lazio con
1,71 milioni.
Queste misure sono interventi ne-
cessari all’economia italiana,
messa a dura prova da una crisi
scaturita da un evento imprevisto
ed imprevedibile e che ha prodot-
to gravi danni su un Paese che era
già stato pesantemente colpito
dalla scorsa crisi economica.
Data la straordinaria situazione
pandemica è intervenuta anche la
Commissione Europea che stan-
zierà dei fondi rimborsabili in un
lunghissimo periodo (Next Gene-
ration Eu); è infatti intenzione
della stessa costituire un nuovo
patto generazione finalizzato a ri-
parare, “ma anche a preparare un
futuro migliore per le prossime
generazioni”.
È una speranza ed anche un au-
spicio al quale tutti insieme ab-
biamo il dovere di crederci forte-
mente.
n
Riscossione