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Il Premio di Risultato 2020 – sot-

toposto a regime di tassazione age-

volata – sarà dunque corrisposto a

tutti i dipendenti della Società par-

tecipata dal Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze, che abbiano

superato il periodo di prova e che

siano in forza alla data del 1° gen-

naio 2021.

In linea con quanto previsto dal vi-

gente Contratto Collettivo Nazio-

nale, il premio sarà parametrato in

base all’inquadramento - oscillan-

do così: da un minimo di 2.100,00

euro per il 1° livello della 3^ Area

Professionale, ad un massimo di

4.040,00 euro per i quadri diretti-

vi di 4° livello.

Presupposto per la sua erogazione,

inoltre, è il conseguimento a livello

aziendale di programmi aventi co-

me obbiettivo incrementi di pro-

duttività di lavoro e di qualità.

Da ultimo, nel Verbale di Accordo

del 9 luglio scorso, le parti sinda-

cali e datoriali hanno inteso richia-

mare come pienamente validi i cri-

teri di non erogazione, riduzione

ed esclusione del Premio previsti

nella Contrattazione di primo li-

vello.

Nello specifico:

nel caso di assenza dal servizio,

il premio viene ridotto di tanti

dodicesimi quanti sono i mesi

interi di assenza;

nel caso di assenza retribuita, la

riduzione non si applica, se l’as-

senza non supera i tre mesi; in

caso di assenza superiore la ri-

duzione non si applica per i pri-

mi tre mesi, salvo che la man-

canza dal lavoro duri un intero

anno;

per i periodi di assenza per ferie,

la riduzione non si applica.

Ed ancora:

relativamente ai periodi di con-

gedo di maternità dal servizio di-

pendente da gravidanza o puer-

perio, la riduzione non si applica

per un periodo di astensione di

cinque mesi.

Infine, l’attribuzione di un giudizio

professionale di sintesi negativo

comporta la mancata erogazione

del VAP.

n

Riscossione