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Il Premio di Risultato 2020 – sot-
toposto a regime di tassazione age-
volata – sarà dunque corrisposto a
tutti i dipendenti della Società par-
tecipata dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, che abbiano
superato il periodo di prova e che
siano in forza alla data del 1° gen-
naio 2021.
In linea con quanto previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazio-
nale, il premio sarà parametrato in
base all’inquadramento - oscillan-
do così: da un minimo di 2.100,00
euro per il 1° livello della 3^ Area
Professionale, ad un massimo di
4.040,00 euro per i quadri diretti-
vi di 4° livello.
Presupposto per la sua erogazione,
inoltre, è il conseguimento a livello
aziendale di programmi aventi co-
me obbiettivo incrementi di pro-
duttività di lavoro e di qualità.
Da ultimo, nel Verbale di Accordo
del 9 luglio scorso, le parti sinda-
cali e datoriali hanno inteso richia-
mare come pienamente validi i cri-
teri di non erogazione, riduzione
ed esclusione del Premio previsti
nella Contrattazione di primo li-
vello.
Nello specifico:
nel caso di assenza dal servizio,
il premio viene ridotto di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi
interi di assenza;
nel caso di assenza retribuita, la
riduzione non si applica, se l’as-
senza non supera i tre mesi; in
caso di assenza superiore la ri-
duzione non si applica per i pri-
mi tre mesi, salvo che la man-
canza dal lavoro duri un intero
anno;
per i periodi di assenza per ferie,
la riduzione non si applica.
Ed ancora:
relativamente ai periodi di con-
gedo di maternità dal servizio di-
pendente da gravidanza o puer-
perio, la riduzione non si applica
per un periodo di astensione di
cinque mesi.
Infine, l’attribuzione di un giudizio
professionale di sintesi negativo
comporta la mancata erogazione
del VAP.
n
Riscossione