LAVALUTAZIONE
DEI RISCHI
I
l datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valu-
tazione di tutti i rischi (Art.17 del D.l.g.81/08) con
la conseguente elaborazione del documento (DVR)
previsto dalla legge, dove vengono elencati tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra questi anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato. Tutto questo deve essere svolto in
collaborazione col Responsabile dei servizi di Preven-
zione e protezione (RSPP), con il medico competente
e con la preventiva consultazione dei Rappresentanti
ei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Alla valutazione di tutti i rischi viene conseguente-
mente elaborato il DVR (documento di valutazione dei
rischi) il quale viene custodito presso l’azienda oppure
l’unità produttiva a cui fa riferimento.
Questo documento si basa su tre diverse fasi:
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Censimento di tutti i pericoli (consiste nell’indivi-
duare tutte le fonti di potenziale pericolo per la salute
e la sicurezza, presenti nell’attività lavorativa);
z
Effettuare una valutazione preliminare: si tratta di
valutare i pericoli individuati sotto l’aspetto qualitativo
e quantitativo relativi ai valori soglia stabiliti dalla leg-
ge, tutto questo al fine di individuare le varie situazioni
di pericolo (rischio) che richiedano una eventuale va-
lutazione più approfondita;
z
La valutazione approfondita consiste in un’analisi
più dettagliata dei rischi, al fine di individuare le mi-
sure di prevenzione messe in atto o da adottare per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e gli
adempimenti di legge conseguenti.
Il datore di lavoro sceglie i criteri per la stesura di tale
documento. Tenendo conto della semplicità, compren-
sibilità deve garantire piena completezza del DVR,
quale mezzo operativo di pianificazione degli inter-
venti aziendali di protezione.
Il DVR deve avere data certa ed indicare i criteri uti-
lizzati, le misure adoperate ed il futuro programma
per migliorare le misure di sicurezza.
La valutazione dei rischi deve, ad esempio, essere ag-
giornata:
z
Se ci sono stati dei cambiamenti nel processo produt-
tivo oppure nell’organizzazione del lavoro significativi
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
z
In relazione al grado di avanzamento della tecnica,
della protezione e della prevenzione;
z
Se si verificano infortuni gravi;
z
Quando la sorveglianza sanitaria ritiene giusto in-
tervenire.
In questa fase, dove vengono individuate le misure di
sicurezza da adoperare oppure da migliorare, il RLS
può esprimere il proprio parere e proporre integra-
zioni o cambiamenti al fine di migliorare le condizioni
di protezione e prevenzione relative alla salute e alla
sicurezza di tutti i lavoratori ed è importante che gli
RLS vigilino per una sempre migliore applicazione
della legge, che conduca ad una maggiore tutela fisica
e psichica dei lavoratori
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Sicurezza
Novembre
/
Dicembre 2016
di
Caterina Stramenga
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
icurezza
S
Attenzione
alla sicurezza!