17
Giugno
/
Luglio 2017
2017
a cura di
Alessandro Vanoncini
Esecutivo Nazionale FABI Giovani
e
Sergio Valvano
Dipartimento Nazionale Welfare FABI
Welfare
dica il/i beneficiari a cui, in caso di decesso,
sarà erogata una rendita), oppure vitalizia con
raddoppio in caso di non autosufficienza (se il
pensionato diviene non autosufficiente in qua-
lunque momento successivo all’inizio del pa-
gamento della rendita, gli verrà raddoppiata
la cifra della rendita erogata). Va da sé che
l’aderente potrà liberamente scegliere fra le
opzioni offertegli, ma che i vari tipi di rendita
offerti avranno importi diversi a seconda della
scelta effettuata.
E SE UN ADERENTE
AL FONDO VENISSE A
MANCARE PRIMA DELLA
PENSIONE CHE COSA
NE SAREBBE DELLA
SUA POSIZIONE?
A CHI ANDREBBE?
In caso di decesso dell’aderente prima della
maturazione del diritto al pensionamento, il
capitale accumulato verrà corrisposto, agli ere-
di. È fatta salva la possibilità, da parte dell’ade-
rente, di designare dei beneficiari alternativi,
siano essi persone fisiche o giuridiche (un caso
tipico di un certo interesse è quello di persone
conviventi more uxorio, in cui l’aderente al fon-
do intende lasciare tutto o in parte il maturato
nel fondo al/alla convivente). In mancanza di
tali soggetti, la posizione individuale resta ac-
quisita al Fondo.
n
LA SCELTA DELLA PRESTAZIONE
FINALE SI FARÀ NEL MOMENTO IN CUI
SI MATURERANNO I REQUISITI DI
PENSIONAMENTO. I FONDI PENSIONE
OFFRONO ALL’ADERENTE LA SCELTA
FRA PIÙ TIPI DI RENDITA
e consisterà in una pensione complementare pagata periodi-
camente, di importo correlato al capitale accumulato e all’età
a quel momento raggiunta. L’importo esatto della rendita si
determina applicando al montante accumulato dei «coeffi-
cienti di conversione», che tengono conto dell’andamento de-
mografico della popolazione italiana e sono differenziati per
età e per sesso. Normalmente i fondi pensione offrono all’ade-
rente la scelta fra più tipi di rendita. Per citare solo alcune fra
le più diffuse, si potrà scegliere fra un tipo di rendita vitalizia
non reversibile (in caso di decesso del pensionato non viene
erogato più nulla), oppure vitalizia reversibile (l’aderente in-